QUERELA INFONDATA
Per costante giurisprudenza in presenza di una querela infondata, il dolo dell’autore è in grado di ristabilire il legame tra la querela e il danno risentito da chi sia stato sottoposto a un procedimento penale definito con l’assoluzione.
Inoltre la valutazione della calunniosità della querela si può desumere dai fatti accertati nella sentenza penale, laddove il giudice dichiara che considerazione della deposizione di un testimone e dall’esame della documentazione acquisita è del tutto evidente che l’imputato occupava il vano di proprietà del querelante in forza di un possesso legittimo, sebbene non formalizzato, pertanto certamente l’imputato aveva diritto di accedere legittimamente nel locale che occupava.
Da quanto dichiarato dal Giudice in sentenza emerge chiaramente che il convenuto aveva la consapevolezza della innocenza del denunciato e la denuncia veniva realizzata con dolo e calunnia. Dunque il convenuto deve civilmente rispondere dei danni cagionati all’attore.
Il querelato ingiustamente ha pertanto diritto al risarcimento del danno morale patito in conseguenza della infondata azione penale.
Avv. Virginia Denicolò
Cell. 3403158228
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