RISARCIMENTO DANNI
Il danno causato dalla caduta di un tronco sul manto stradale ha chi è ascrivibile al Comune oppure alla Regione?
Il danno patito da Tizio è ascrivibile a totale responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell’ art.2051 c.c., oltre che 2043 c.c. quale articolo onnicomprensivo delle fattispecie di responsabilità civile, essendo tenuta alla manutenzione dell’albero situato nel bene demaniale alveo del fiume Foglia.
La strada teatro del danno è di proprietà del Comune. Ai sensi dell’ art.14 , D.Lgs. 285/1992 gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, debbono provvedere alla manutenzione, gestione ed alla pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo.
Il tronco d’albero che ha causato il danno si è staccato da una pianta impiantata nell’alveo del fiume che pertanto risulta di proprietà demaniale.
Ai sensi dell’art, 89 decreto legislativo112/1998, lettera i) lo Stato ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni relative alla gestione del demanio idrico. L’art. 53 della legge Regionale N. 10/1999 (di riordino delle funzioni amministrative) afferma: “sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti l’esecuzione delle piccole manutenzioni …e la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua”. L’art. 17 della legge regionale N. 13/1999 (norma di settore che concerne la difesa del suolo) afferma: “ai fini della difesa dei centri abitati i Comuni provvedono alla pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua”. Infine l’art. 12 del Regio Decreto 523/1904 dichiara: “i lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l’unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada”.
Altresì la responsabilità va addebitata alla pubblica amministrazione locale proprietaria della strada, la quale nel rispetto del principio del “neminem laedere”, avrebbe dovuto far sì che una strada aperta al pubblico non integrasse per l’utente una situazione di pericolo occulto (Cass. civ.21/12/2001 n.16179).
Il Comune pertanto aveva il dovere di attivarsi ed è quindi tenuto a risarcire i danni cagionati all’attore; infatti dagli accertamenti realizzati della Polizia Municipale risulta inconfutabilmente la totale assenza di illuminazione della strada teatro del sinistro, costituendo causa principale ovvero concausa nella causazione del medesimo.
Il Comune, nella sua veste di custode e responsabile dell’albero in oggetto, non potrà invocare un concorso di colpa del danneggiato in quanto l’insidia non era assolutamente avvistabile, stante il buio totale che imperava nell’ora notturna, pertanto il pericolo non era oggettivamente percepibile.
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