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DROGA


Nel caso in cui venga imputato il reato di detenzione a fini di spaccio ex art. 73, comma I e I bis del DPR n.309/90 di grammi 4,9 di marijuana e di grammi 11,360 di hashish va dimostrato che la sostanza veniva acquistata e detenuta per fini di consumo personale e non a fini di spaccio.


Il Gup con una decisione del 18/11/2008 mandava assolto l’imputato non potendo escludere con certezza che il prevenuto avesse acquistato l’hashish e la marijuana con l’unico intento di precostituirsi una scorta destinata all’esclusivo consumo personale.


Nel caso di specie veniva invocato il rito abbreviato al fine di dimostrare la circostanza accolta dal giudice della scorta per uso personale.


I Carabinieri nel corso di un’attività investigativa di controllo scaturito da una segnalazione, rinvenivano l’imputato uscire dall’alloggio di uno spacciatore. Fermato per un controllo il medesimo veniva trovato in possesso della sostanza.


Stante l’esiguo quantitativo della sostanza nonostante fosse superiore al limita consentito dalle previsioni tabellari, stante il mancato rinvenimento nel corso della perquisizione di strumenti e materiale utilizzato per il confezionamento di dosi ed il mancato rinvenimento di somme di denaro indicative di un illecito commercio, stante la personalità dell’imputato deduceva la assoluzione perché il fatto non costituisce reato ritenendo che l’imputato si fosse procurato una scorta.


Il Giudice richiama altresì l’orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale la prova dello spaccio fa forniva espressamente.


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12164 del 2009 della 6^ sezione, ha chiarito i principi cui deve uniformarsi l’accertamento della penale responsabilità di chi sia trovato in possesso di sostanza stupefacente e si è precisato che la modificazione introdotta dall’art. 4 bis, secondo cui la detenzione di sostanze stupefacenti costituisce reato se le sostanze detenute “appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale” la modificazione normativa intervenuta non ha introdotto nei confronti dell’imputato che detiene un quantitativo di sostanza stupefacente in quantità superiore ai limiti massimi indicati con decreto ministeriale nè una presunzione, sia pure relativa, di destinazione della droga detenuta ad uso non personale, né un’inversione dell’onere della prova, costituzionalmente inammissibile ex art. 25 Cost., comma 2 e art. 27 Cost., comma 2. Orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Cass. pen., sentenza 27346/13.


Avv.Virginia Denicolò


Cell. 3403158228




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