Sei in: Servizi: LEGALE: FALLIMENTO

FALLIMENTO

La Corte di Appello di Ancona con la sentenza del 17/12/14 revocava il fallimento a seguito del proposto reclamo avverso la sentenza di dichiarazione del fallimento. Il reclamante deduceva che la propria ditta era stata erroneamente sottoposta a procedura concorsuale rientrando nel novero delle imprese non assoggettabili al fallimento. La Corte precisa che nel giudizio di reclamo il mancato rispetto del termine di costituzione della resistente, anche se da considerare di carattere perentorio, non implica decadenza della parte che vi si incorsa dal diritto di opporsi al predetto reclamo, potendo essa intervenire nel procedimento con le limitazioni che la tardività determina in ordine alla esplicazione di attività difensiva. L’art. 1 L.F., secondo comma, ha previsto espressamente che il debitore è onerato della prova negativa di non possedere i requisiti cosiddetti dimensionali di fallibilità: il legislatore avrebbe precisamente scelto di far gravare sul resistente l’onere di fornire la dimostrazione di non aver superato i tre parametri dimensionali stabiliti. La relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni. Il reclamo, così come riformato dal D.lgs. 169/2007, è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno per cui non si applicano i limiti previsti in tema di appello: ne consegue che il debitore può indicare anche per la prima volta i mezzi di prova di cui intende avvalersi al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all’art. 1 L.F.. Risulta dimostrato dalle dichiarazioni dei redditi relative alla ditta che la stessa ha avuto un attivo patrimoniale e realizzato ricavi lordi di ammontare inferiori al tetto fissato dalla L.F.. Per quanto concerne l’ammontare dei debiti, l’entità del passivo, si prospetta in misura assai inferiore ad € 500.000, 00. Le esposte valutazioni consentono di addivenire alla revoca del fallimento. Al contrario la richiesta di condanna alle spese legali in capo a parte debitrice non può essere disposta, avendo il debitore con il suo comportamento dato causa alla dichiarazione di fallimento per non aver adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico. Avv. Virginia Denicolò Cell. 3403158228 E-mail: virginiadenicolo@ yahoo.it

Richiedi info