Il parere dell’Avvocatura dello Stato in ordine al quale il TAR ha riconosciuto il diritto d’accesso sembra, infatti, avere la funzione di esprimere il richiesto avviso nell’ambito del procedimento amministrativo in cui viene ad inserirsi e non è comunque collegato né con una lite attuale, né con una lite potenziale, in quanto non contiene considerazioni volte a delineare la condotta processuale più conveniente per l’Amministrazione; né sembra detto parere intervenuto in una fase intermedia, successiva alla definizione del rapporto amministrativo all’esito del procedimento, ma precedente all’instaurazione di un giudizio, non avendo chiesto nella specie gli interessati all’Amministrazione l’adempimento di un’obbligazione, né chiesto atti o provvedimenti volti a porre rimedio ad una situazione ritenuta illegittima o illecita, secondo quanto precisato dalla citata giurisprudenza del Consiglio di Stato, ma essendo stata l’Amministrazione stessa a chiedere, in sede di riesame di un procedimento in effetti già definito, all’Avvocatura distrettuale dello Stato, (oltre che ai revisori dei conti e al Nucleo di valutazione dell’ateneo) che esprimesse parere “in merito alla legittimità delle procedure seguite”.