L’art. 8 della legge 40/2007 – cosidetto decreto Bersani - prevede che il mutuatario possa “spostare” il proprio mutuo dalla banca attuale ad una nuova banca senza alcun onere. Del contratto di mutuo in essere, quindi, è possibile variare:
- Durata;
- Tipologia di tasso;
- Spread;
- Banca (ovviamente).
La legge prevede espressamente che non vi siano oneri aggiuntivi per il cliente, anche se alcuni istituti richiedono una nuova polizza Incendio e Scoppio e gli oneri notarili – autentica notarile che comporta un costo notevolmente minore rispetto ad un rogito vero e proprio – non sempre sono coperti dalla banca.
E’ importante sottolineare che non è possibile richiedere un importo maggiore rispetto a quanto rimane da rimborsare: altrimenti sarebbe una “sostituzione” di mutuo che comporterebbe tutti i costi un nuovo mutuo (perizia, assicurazione, imposte e oneri notarili).