Fidejussione 106 e 107 |
La fidejussione (art. 1936 c.c.) è il contratto con il quale viene a costituirsi la garanzia personale di un terzo, che si obbliga verso il creditore a garantire l'adempimento del debitore. Anche se spesso ha natura accessoria rispetto ad un'obbligazione principale sorta tra creditore e debitore, tale contratto viene stipulato tra creditore e fidejussore, non essendo necessario che il debitore presti il proprio consenso. L'art. 1938 c.c., nella sua nuova formulazione, ha implicitamente consentito la cosiddetta fidejussione omnibus (quella concessa a garanzia di debiti indeterminati, presenti e futuri), aggiungendo che in questo caso il contratto debba prevedere l'importo massimo garantito. Con noi è possibile garantire mediante società finanziarie abilitate ex art. 106 e 107. |
Cauzioni a garanzia di contratti per appalti CAUZIONI PROVVISORIE – Consentono la partecipazione alle gare di appalto di lavori, forniture, servizi e manutenzioni e garantiscono la successiva sottoscrizione del contratto e l’osservanza degli obblighi derivanti al Contraente in caso di aggiudicazione dell’appalto.
Le cauzioni negli appalti pubblici
Il sistema delle cauzioni negli appalti pubblici assume un ruolo preminente e fondamentale per la tutela dell'interesse pubblico. Per questo motivo il legislatore ha sempre riservato a questa disciplina una particolare attenzione. Come noto il D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 (cd. Codice dei Contratti) ha disciplinato in un unico corpus normativo le varie disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il Codice ha peraltro riconfermato la distinzione tra le garanzie e la coperture assicurative richieste per la fase di aggiudicazione e quelle per la fase di esecuzione dell'appalto. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture, quindi, durante la fase di aggiudicazione dell'appalto, i concorrenti a norma dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 dovranno corredare l'offerta di una cauzione pari al due per cento dell'importo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito. Scopo di questa fideiussione (nota come cauzione provvisoria) è quello di garantire la serietà e la congruenza dell'offerta e, quindi, di evitare che per fatto riconducibile all'affidatario non si giunga alla sottoscrizione del contratto. Solo, quindi, al momento della stipula del contratto si procederà al suo svincolo (art. 75 comma 8). La fideiussione provvisoria può essere, a scelta del concorrente: - bancaria; - assicurativa; - rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Questa garanzia, con validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, deve prevedere la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (Art. 75 comma 3 del Codice dei contratti e art. 100 Dpr. 554/1999). Con l'offerta, inoltre, il concorrente dovrà presentare l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, nel caso in cui risultasse affidatario. Una volta individuato l'esecutore del contratto e svincolata la cauzione provvisoria, il vincitore dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (la cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. E' dovuta a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto, e quindi a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento (art. 113 comma 5). Il comma 3 prevede una particolare modalità di svincolo della cauzione, che avviene in maniera progressiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto. In sostanza, lo svincolo è automatico ad ogni stato di avanzamento lavori, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito, senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare da parte della stazione appaltante. La cauzione definitiva cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 113 comma 5 ed art. 101 Dpr 554/1999). A norma dell'art. 40 comma 7 del codice, le imprese che possiedono la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono beneficiare di una riduzione del 50% sia della cauzione provvisoria che della definitiva. Per i soli appalti pubblici di lavori, l'art. 129 del Codice dei contratti prevede alcune garanzie assicurative aggiuntive. L'impresa esecutrice dei lavori, infatti, è obbligata a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori (Art. 129 comma 1 del Codice dei contratti ed art. 103 Dpr. 554/1999). Il secondo comma dell'art. 129 prevede inoltre per alcuni appalti di lavori, l'obbligo di costituire una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (si veda anche l'art. 104 Dpr 554/1999). In ultima analisi, il terzo comma dell'art. 129 rinvia al regolamento (previsto dall'art. 5 del codice dei contratti) per l'istituzione di un sistema di garanzia globale per gli appalti di lavori di importo superiore ai cento milioni di euro. Quanto alle garanzie richieste per gli appalti di servizi di progettazione, l'art. 111 del codice dei contratti prevede esclusivamente una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (si veda anche l'art. 105 Dpr 554/1999). I riferimenti alla legge Merloni (l. 109/1994), contenuti in alcuni documenti ufficiali dovranno essere letti alla luce delle nuove disposizioni normative. CAUZIONI DEFINITIVE – Garantiscono la buona esecuzione dell’appalto da parte della impresa aggiudicataria. CAUZIONI PER ANTICIPAZIONI – Garantiscono il rientro delle anticipazioni concesse (all’appaltatore) sul prezzo d’appalto. CAUZIONI PER SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E REVISIONE PREZZI – Consentono all’appaltatore di svincolare anticipatamente , sia a lavori ultimati che in corso d’opera, gli importi trattenuti dalla Stazione Appaltante a maggior garanzia dell’esatto adempimento del contratto, sia sull’importo lavori originario che su quello stabilito per revisione prezzi. CAUZIONI PER URBANIZZAZIONE - Garantiscono l’adempimento degli oneri derivanti da convenzioni per l’esecuzione di opere o per il pagamento rateizzato dell’urbanizzazione primaria o secondaria o per il costo di costruzione. CAUZIONI A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Cauzioni previste da specifiche leggi, che un soggetto è tenuto a costituire a favore degli uffici dell’Amministrazione Finanziaria: CAUZIONI DOGANALI Garantiscono l’assolvimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Amministrazione Doganale nelle seguenti principali fattispecie : 1.Importazione definitiva con beneficio del pagamento periodico e/o differito dei diritti doganali. CAUZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ACCISE Si garantisce all’Ufficio Tecnico Finanziario (UTF) che le merci soggette ad accisa trasferite o introdotte in deposito abbiano la destinazione dichiarata o che venga corrisposta nei tempi previsti l’imposta dovuta. RIMBORSI DI IMPOSTA (RIMBORSI IVA – IRPEF – IRPEG – ILOR) 1. IVA – da rilasciare all’apposito ufficio (Iva o Concessionario) per ottenere il rimborso dell’Iva (annuale, trimestrale, in compensazione) 2. IMPOSTE DIRETTE A MEZZO CONTO CORRENTE FISCALE – da rilasciare al Direttore Regionale delle Entrate delle singole Regioni per ottenere il rimborso delle imposte tramite il Conto Corrente Fiscale di cui sono titolari tutti i possessori di partita Iva 3. IMPOSTE DI SUCCESSIONE, INVIM – garantiscono l’esatto adempimento, alle singole scadenze, degli obblighi assunti nei confronti degli uffici finanziari con i quali sia stato concordato il pagamento rateale dei tributi dovuti. CAUZIONI A.I.M.A. Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato Agricolo a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti delle diverse Sezioni specializzate per: - tabacco CAUZIONI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI Si garantisce ai beneficiari (Ministero Ambiente o Regioni / Province / Comuni) l’osservanza dei previsti adempimenti ed il risarcimento di eventuali spese per il ripristino ambientale per: - trasporto - stoccaggio - smaltimento in ambito nazionale e per spedizioni transfrontaliere - l’iscrizione all’apposito Albo Nazionale Cauzioni per concessioni contributi Garantiscono l’esatta destinazione dei fondi concessi dalle Amministrazioni Statali o Regionali per la realizzazione degli specifici progetti Altre cauzioni per esercizio attività
- Agenzie di viaggio e turismo - Totocalcio - Scuole guida - Concessioni demaniali - Ricevitorie del Lotto - Raccomandatario marittimo - Agenzie ippiche - Albo spedizionieri - Agenzie di affari (es.: biglietteria c.ie aeree/navigazione) - Concessioni radio TV, legge 6.8.90 n.223 art. 16 - Licenze conducente autonoleggi autobus - Generi di monopolio - Fabbricanti di energia elettrica - Società di revisione |
Fidejussioni 107 |
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Le società fideiubenti effettuano verifiche e controlli in Centrale Rischi, Registro Protesti e Pregiudizievoli ed eventi negativi in Conservatoria. I tempi della fase istruttoria oscillano tra un minimo di 7 ed un massimo di 30 giorni. La variazione temporale è condizionata dall'importo da garantire.
Esiti istruttoria:
Esito Positivo: La società fidejubente comunicherà l’importo del premio e inoltrerà la copia della polizza, al fine di permetterne la visione ed il pagamento da effettuarsi a mezzo bonifico bancario intestato direttamente alla società. E' importante sottolineare al cliente che le società preposte non accettano pagamenti in contanti e/o con assegni bancari di conto corrente.
Pratica Sospesa: La società fidejubente richiederà ulteriore documentazione integrativa a sostegno dell’accettazione della polizza. (es. richiesta di coobbligazioni, atti di proprietà immobiliari, e/c bancari, ecc.).
Esito Negativo: La società fidejubente rifiuta l’accettazione del rischio.
Contratto: Alla ricezione del pagamento del premio pattuito in polizza (che, ricordiamo, il cliente effettuerà dopo aver visionato la copia della polizza) la società fidejubente provvederà ad emettere la polizza in triplice copia (Beneficiario, Contraente,Società Fidejubente).
Note: I tassi applicati sulle singole operazioni sono scelti esclusivamente dalle società fidejubenti.
Agenzia delle Entrate |
Fidejussioni per : · Rateizzazione a seguito accertamento con adesione · Rateizzazione a seguito riscossione imposte sui redditi · Rateizzazione a seguito conciliazione giudiziale · Rimborso dei crediti IVA Fidejussione per il rimborso dei crediti IVA Art. 1 comma 124 All' articolo 38-bis, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: " iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 , con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze" sono sostituite dalle seguenti:" iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni". Fidejussione per dilazione di pagamento a seguito accertamento con adesione Art. 1 comma 125 All' articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, dopo le parole:"polizza fideiussoria o fideiussione bancaria" sono inserite le seguenti: "ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni". Fidejussione per dilazione di pagamento delle imposte sui redditi Art. 1 comma 126 All' articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, , e successive modificazioni, dopo le parole:"polizza fideiussoria o fideiussione bancaria" sono inserite le seguenti: "ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni". Fidejussioni per dilazione di pagamento a seguito conciliazione giudiziale Art. 1 comma 127 All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n.546 , e successive modificazioni, dopo le parole:"polizza fideiussoria o fideiussione bancaria" sono inserite le seguenti: "ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni". |