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Descrizione
Cos'e' un protesto? E' quell'operazione con la quale un titolo cambiario (assegno, cambiale, tratta accettata, vaglia cambiario) che prevedeva il pagamento -a favore di un creditore- in una data specifica certa, e' consegnato dalla banca creditrice ad un notaio od ufficiale giudiziario, il quale si reca presso il domicilio del debitore per chiedere il pagamento del titolo non coperto e, a fronte della mancata riscossione immediata -o in assenza dell'interessato- redige la levata del protesto, rendendo così il titolo esecutivo (al pari, cioè, di un decreto ingiuntivo).
Il debitore deve essere identificato con nome, domicilio, luogo e data di nascita.
Da questa operazione, ne consegue per il protestato di dover subire il precetto e poi il pignoramento, se continuasse a non pagare.
Infatti, l'assegno protestato giunge -attraverso le banche- sino al creditore, che decide se esigere il credito o lasciar decadere questo suo diritto.
Nel frattempo -per il debitore- la cifra e' maggiorata degli interessi maturati, delle spese per il precetto e per l'eventuale processo esecutivo.
Gli ulteriori passaggi: se la persona protestata non paga, subisce il pignoramento dei mobili (nel caso il creditore vada avanti) e rimane iscritto nel libro dei protesti per 5 anni.
Se dovesse pagare (la cifra maggiorata come sopra indicato) e' in condizione di evitare almeno il pignoramento.
Per quanto riguarda l'iscrizione, ci sono differenze se il pagamento avviene o meno entro l'anno. Che cosa comporta Come avviene e come occorre agire nei confronti dell'iscrizione? E dove avviene?
Il notaio, o il pubblico ufficiale che ha levato il protesto, deve provvedere all'iscrizione su appositi registri. Nella metà ed alla fine di ogni mese, questi deve consegnare, al Presidente della Camera di Commercio ed al Presidente del Tribunale, l'elenco dei protesti levati nel periodo (sia su carta che su supporto informatico).
La Camera di Commercio provvede alla pubblicazione dell'elenco -entro 10 gg dalla ricezione, nonché a tutte le variazioni, anche su indicazione del Tribunale. Il protestato:
- potrebbe non pagare mai: oltre all'eventuale pignoramento, rimane iscritto per 5 anni nell'elenco dei protesti;
- potrebbe anche riuscire a pagare (le cifre complete degli ulteriori gravami) prima del pignoramento: se lo facesse prima che sia decorso un anno dall'iscrizione, quest'ultima può essere cancellata, invece che rimanere per tutti i 5 anni. Se pagasse oltre l'anno, l'iscrizione permane: può però ottenere che il pagamento sia iscritto. Scopriamo ora cosa succede nei casi in cui il pagamento non avvenga a causa di:
Cos'e' un protesto? E' quell'operazione con la quale un titolo cambiario (assegno, cambiale, tratta accettata, vaglia cambiario) che prevedeva il pagamento -a favore di un creditore- in una data specifica certa, e' consegnato dalla banca creditrice ad un notaio od ufficiale giudiziario, il quale si reca presso il domicilio del debitore per chiedere il pagamento del titolo non coperto e, a fronte della mancata riscossione immediata -o in assenza dell'interessato- redige la levata del protesto, rendendo così il titolo esecutivo (al pari, cioè, di un decreto ingiuntivo).
Il debitore deve essere identificato con nome, domicilio, luogo e data di nascita.
Da questa operazione, ne consegue per il protestato di dover subire il precetto e poi il pignoramento, se continuasse a non pagare.
Infatti, l'assegno protestato giunge -attraverso le banche- sino al creditore, che decide se esigere il credito o lasciar decadere questo suo diritto.
Nel frattempo -per il debitore- la cifra e' maggiorata degli interessi maturati, delle spese per il precetto e per l'eventuale processo esecutivo.
Gli ulteriori passaggi: se la persona protestata non paga, subisce il pignoramento dei mobili (nel caso il creditore vada avanti) e rimane iscritto nel libro dei protesti per 5 anni.
Se dovesse pagare (la cifra maggiorata come sopra indicato) e' in condizione di evitare almeno il pignoramento.
Per quanto riguarda l'iscrizione, ci sono differenze se il pagamento avviene o meno entro l'anno. Che cosa comporta Come avviene e come occorre agire nei confronti dell'iscrizione? E dove avviene?
Il notaio, o il pubblico ufficiale che ha levato il protesto, deve provvedere all'iscrizione su appositi registri. Nella metà ed alla fine di ogni mese, questi deve consegnare, al Presidente della Camera di Commercio ed al Presidente del Tribunale, l'elenco dei protesti levati nel periodo (sia su carta che su supporto informatico).
La Camera di Commercio provvede alla pubblicazione dell'elenco -entro 10 gg dalla ricezione, nonché a tutte le variazioni, anche su indicazione del Tribunale. Il protestato:
- potrebbe non pagare mai: oltre all'eventuale pignoramento, rimane iscritto per 5 anni nell'elenco dei protesti;
- potrebbe anche riuscire a pagare (le cifre complete degli ulteriori gravami) prima del pignoramento: se lo facesse prima che sia decorso un anno dall'iscrizione, quest'ultima può essere cancellata, invece che rimanere per tutti i 5 anni. Se pagasse oltre l'anno, l'iscrizione permane: può però ottenere che il pagamento sia iscritto. Scopriamo ora cosa succede nei casi in cui il pagamento non avvenga a causa di:
- mancanza (totale o parziale) di provvista sul conto corrente;
- mancata autorizzazione a emettere assegni.
- il divieto di emettere assegni presso qualunque banca o ufficio postale
- l'iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI), un nuovo archivio informatizzato attivo dal 4 giugno 2002 presso la Banca d'Italia.