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Descrizione
Cos’è il fermo amministrativo
E’ la misura che l’Agente della Riscossione può disporre, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sui beni mobili registrati del debitore, o dei coobbligati, iscritti nei pubblici registri.
Il fermo amministrativo rappresenta una misura cd. cautelare, poiché l’iscrizione dello stesso sul veicolo del debitore non priva quest’ultimo della proprietà del mezzo sottoposto a tale provvedimento, atteso che ne impedisce di fatto solo l’utilizzazione.
Il bene sottoposto a fermo amministrativo non può in alcun modo circolare, a pena di una sanzione amministrativa, che va da € 626,25 a € 2.628,15, nonché dell’immediato sequestro del bene.
Preavviso di fermo amministrativo
L’Agente della Riscossione invia al debitore, a mezzo raccomandata A/R, un “preavviso di iscrizione di fermo amministrativo”, che riporta l’ammontare complessivo del debito per il quale si procede, nonché l’espressa avvertenza che, trascorsi 20 giorni dalla data di ricezione dello stesso, in caso di omesso pagamento dell’importo dovuto si procederà all’iscrizione del fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico.
Detto preavviso contiene inoltre:
• informazioni di dettaglio in merito alle cartelle di pagamento in debito, per le quali si sta attuando il procedimento, inclusa la relativa data di notifica, l’Ente impositore, la casa costruttrice/modello e targa del/i veicoli sottoposti alla misura cautelare in questione;
• l’informazione che, in caso di persistenza nell’adempimento, l’invito stesso assumerà valore di comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo al P.R.A. a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla data del medesimo.
Revoca del fermo iscritto
La cancellazione del fermo è effettuata a cura del debitore presso il P.R.A., previa esibizione del provvedimento di revoca che l’Agente della Riscossione rilascia all’atto del saldo dell’importo dovuto, nonché dopo il versamento all’ACI delle ulteriori spese allo stesso spettanti.
Qualora il contribuente fosse in possesso di documentazione (per es. provvedimenti di sgravi, sospensioni, etc.) afferente le cartelle di pagamento oggetto del preavviso di fermo amministrativo, potrà produrla tramite materiale consegna della stessa presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione.
E’ la misura che l’Agente della Riscossione può disporre, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sui beni mobili registrati del debitore, o dei coobbligati, iscritti nei pubblici registri.
Il fermo amministrativo rappresenta una misura cd. cautelare, poiché l’iscrizione dello stesso sul veicolo del debitore non priva quest’ultimo della proprietà del mezzo sottoposto a tale provvedimento, atteso che ne impedisce di fatto solo l’utilizzazione.
Il bene sottoposto a fermo amministrativo non può in alcun modo circolare, a pena di una sanzione amministrativa, che va da € 626,25 a € 2.628,15, nonché dell’immediato sequestro del bene.
Preavviso di fermo amministrativo
L’Agente della Riscossione invia al debitore, a mezzo raccomandata A/R, un “preavviso di iscrizione di fermo amministrativo”, che riporta l’ammontare complessivo del debito per il quale si procede, nonché l’espressa avvertenza che, trascorsi 20 giorni dalla data di ricezione dello stesso, in caso di omesso pagamento dell’importo dovuto si procederà all’iscrizione del fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico.
Detto preavviso contiene inoltre:
• informazioni di dettaglio in merito alle cartelle di pagamento in debito, per le quali si sta attuando il procedimento, inclusa la relativa data di notifica, l’Ente impositore, la casa costruttrice/modello e targa del/i veicoli sottoposti alla misura cautelare in questione;
• l’informazione che, in caso di persistenza nell’adempimento, l’invito stesso assumerà valore di comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo al P.R.A. a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla data del medesimo.
Revoca del fermo iscritto
La cancellazione del fermo è effettuata a cura del debitore presso il P.R.A., previa esibizione del provvedimento di revoca che l’Agente della Riscossione rilascia all’atto del saldo dell’importo dovuto, nonché dopo il versamento all’ACI delle ulteriori spese allo stesso spettanti.
Qualora il contribuente fosse in possesso di documentazione (per es. provvedimenti di sgravi, sospensioni, etc.) afferente le cartelle di pagamento oggetto del preavviso di fermo amministrativo, potrà produrla tramite materiale consegna della stessa presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione.