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Descrizione

La responsabilità del professionista riguarda il rapporto contrattuale che si crea tra il prestatore di un attività, professionista, e colui che usufruisce dei suoi servizi/prestazioni, il cliente.
La suddetta responsabilità è regolata dagli artt. 1176 e 1218 del C.C. che stabiliscono i seguenti principi:
1. ciascun professionista è tenuto a fornire le proprie prestazioni adoperando, non solo la diligenza del “buon padre di famiglia” ma una “diligenza specifica” necessaria per lo svolgimento della sua attività e sulla base della quale può esercitare l’attività stessa
2. se un professionista “non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno”; in tal caso inoltre spetta a lui dimostrare che il danno non gli possa essere imputato.

In pratica il professionista chiamato a rispondere del proprio operato per aver cagionato un danno dovrà, oltre ad essere adeguatamente preparato al fine di eseguire correttamente la prestazione richieste, poter dimostrare di essere esente da colpa e di non aver quindi commesso nessun errore professionale.
L’unica attenuazione al suddetto principio è stabilità dall’art. 2236 del Codice Civile che prevede che se il professionista, nello svolgimento della prestazione, debba adottare soluzioni eccezionali, o di particolare difficoltà (es. non adeguatamente approfondite dalla scienza o non sufficientemente sperimentate) vi è una sua responsabilità solo se sia ravvisabile dolo o colpa grave.