Attestato di Certificazione Energetica (ACE)
Dal 1° luglio 2009 per vendere casa c’è una novità: tutti gli immobili dovranno essere dotati dell’attestato di certificazione energetica, così come previsto all’art. 6 comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005.
Cos’e’ la certificazione energetica di un edificio
La certificazione energetica è un processo finalizzato a determinare un indice di prestazione energetica, che rappresenta in sintesi il consumo dell’edificio per la sua climatizzazione, e per indicare eventuali interventi migliorativi applicabili. In base a questo indice verrà assegnata all’edificio una classe energetica - da A a G - che rappresenta la qualità costruttiva dell’immobile, in modo analogo a quanto avviene per gli elettrodomestici.
L'obbligo di dotazione grava in capo al costruttore, per gli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione importanti (ossia realizzati in forza di permesso di costruire ovvero DIA, rispettivamente richiesto e presentata in data successiva all'8 ottobre 2005), per tutti gli altri edifici, l'obbligo di dotazione è previsto in capo al venditore.
La grande rilevanza che l'ACE assume nel mercato immobiliare, la sua forte valenza nei riguardi della tutela dell'ambiente e del comfort abitativo, richiede tecnici preparati e indipendenti, capaci di fotografare la qualità energetica dell'edificio oggetto di analisi.
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Perché certificare il proprio immobile? • per poter accedere alle detrazioni fiscali introdotte con la Legge Finanziaria 2007, e prorogate con la Finanziaria 2008 fino all’anno 2010 per interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile. • perché è richiesto in caso di nuove edificazioni o ristrutturazioni importanti. • perché è obbligatorio nel caso di compravendita, con le seguenti scadenze temporali.
dal 1° settembre 2007: - edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25%, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%; - per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto; - a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2; - per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
dal 1° gennaio 2008: - contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati; - provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.
dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745: - contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.
dal 1° luglio 2009: - trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
dal 1° luglio 2010: - contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
su base volontaria - per conoscere le prestazioni energetiche del proprio immobile o appartamento, e individuare eventuali possibilità di miglioramento delle prestazioni stesse.
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Leggi di più sulla Certificazione Energetica • DM 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici • Regioni che hanno legiferato in materia di certificazione energetica • Siglata l'intesa tra CNN, Comitato Regionale Lombardo e CESTEC SpA • Detrazioni d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico • Certificatore Energetico e Consulente Energetico • Parametri energetici diversi da regione a regione • Obbligo Certificazione Energetica • Attestato di certificazione energetica e compravendita immobiliare • Costi certificazione energetica in condominio • Certificazione energetica in Valle d'Aosta • Certificazione energetica in Piemonte • Certificazione energetica in Emilia Romagna • Certificazione energetica in Liguria • Certificazione energetica in Toscana • Certificazione energetica provincia di Trento • Certificazione energetica degli edifici • Attestato di qualificazione energetica |
Attestato di Certificazione Energetica (ACE)
Dal 1° luglio 2009 per vendere casa c’è una novità: tutti gli immobili dovranno essere dotati dell’attestato di certificazione energetica, così come previsto all’art. 6 comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005.
Cos’e’ la certificazione energetica di un edificio
La certificazione energetica è un processo finalizzato a determinare un indice di prestazione energetica, che rappresenta in sintesi il consumo dell’edificio per la sua climatizzazione, e per indicare eventuali interventi migliorativi applicabili.
In base a questo indice verrà assegnata all’edificio una classe energetica - da A a G - che rappresenta la qualità costruttiva dell’immobile, in modo analogo a quanto avviene per gli elettrodomestici.
L'obbligo di dotazione grava in capo al costruttore, per gli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione importanti (ossia realizzati in forza di permesso di costruire ovvero DIA, rispettivamente richiesto e presentata in data successiva all'8 ottobre 2005), per tutti gli altri edifici, l'obbligo di dotazione è previsto in capo al venditore.
La grande rilevanza che l'ACE assume nel mercato immobiliare, la sua forte valenza nei riguardi della tutela dell'ambiente e del comfort abitativo, richiede tecnici preparati e indipendenti, capaci di fotografare la qualità energetica dell'edificio oggetto di analisi.
Perché certificare il proprio immobile? • per poter accedere alle detrazioni fiscali introdotte con la Legge Finanziaria 2007, e prorogate con la Finanziaria 2008 fino all’anno 2010 per interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile. • perché è richiesto in caso di nuove edificazioni o ristrutturazioni importanti. • perché è obbligatorio nel caso di compravendita, con le seguenti scadenze temporali.
dal 1° settembre 2007: - edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25%, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%; - per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto; - a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2; - per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
dal 1° gennaio 2008: - contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati; - provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.
dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745: - contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.
dal 1° luglio 2009: - trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
dal 1° luglio 2010: - contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
su base volontaria - per conoscere le prestazioni energetiche del proprio immobile o appartamento, e individuare eventuali possibilità di miglioramento delle prestazioni stesse.
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Leggi di più sulla Certificazione Energetica • DM 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici • Regioni che hanno legiferato in materia di certificazione energetica • Siglata l'intesa tra CNN, Comitato Regionale Lombardo e CESTEC SpA • Detrazioni d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico • Certificatore Energetico e Consulente Energetico • Parametri energetici diversi da regione a regione • Obbligo Certificazione Energetica • Attestato di certificazione energetica e compravendita immobiliare • Costi certificazione energetica in condominio • Certificazione energetica in Valle d'Aosta • Certificazione energetica in Piemonte • Certificazione energetica in Emilia Romagna • Certificazione energetica in Liguria • Certificazione energetica in Toscana • Certificazione energetica provincia di Trento • Certificazione energetica degli edifici • Attestato di qualificazione energetica |
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dal 1° settembre 2007: - edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25%, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%; - per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto; - a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2; - per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
dal 1° gennaio 2008: - contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati; - provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.
dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745: - contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.
dal 1° luglio 2009: - trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
dal 1° luglio 2010: - contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
su base volontaria - per conoscere le prestazioni energetiche del proprio immobile o appartamento, e individuare eventuali possibilità di miglioramento delle prestazioni stesse.
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Leggi di più sulla Certificazione Energetica • DM 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici • Regioni che hanno legiferato in materia di certificazione energetica • Siglata l'intesa tra CNN, Comitato Regionale Lombardo e CESTEC SpA • Detrazioni d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico • Certificatore Energetico e Consulente Energetico • Parametri energetici diversi da regione a regione • Obbligo Certificazione Energetica • Attestato di certificazione energetica e compravendita immobiliare • Costi certificazione energetica in condominio • Certificazione energetica in Valle d'Aosta • Certificazione energetica in Piemonte • Certificazione energetica in Emilia Romagna • Certificazione energetica in Liguria • Certificazione energetica in Toscana • Certificazione energetica provincia di Trento • Certificazione energetica degli edifici • Attestato di qualificazione energetica |
Perché certificare il proprio immobile? • per poter accedere alle detrazioni fiscali introdotte con la Legge Finanziaria 2007, e prorogate con la Finanziaria 2008 fino all’anno 2010 per interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile. • perché è richiesto in caso di nuove edificazioni o ristrutturazioni importanti. • perché è obbligatorio nel caso di compravendita, con le seguenti scadenze temporali.
dal 1° settembre 2007: - edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25%, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%; - per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto; - a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2; - per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
dal 1° gennaio 2008: - contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati; - provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.
dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745: - contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.
dal 1° luglio 2009: - trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
dal 1° luglio 2010: - contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
su base volontaria - per conoscere le prestazioni energetiche del proprio immobile o appartamento, e individuare eventuali possibilità di miglioramento delle prestazioni stesse.
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Perché certificare il proprio immobile? • per poter accedere alle detrazioni fiscali introdotte con la Legge Finanziaria 2007, e prorogate con la Finanziaria 2008 fino all’anno 2010 per interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile. • perché è richiesto in caso di nuove edificazioni o ristrutturazioni importanti. • perché è obbligatorio nel caso di compravendita, con le seguenti scadenze temporali.
dal 1° settembre 2007: - edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25%, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%; - per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto; - a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2; - per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
dal 1° gennaio 2008: - contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati; - provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.
dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745: - contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.
dal 1° luglio 2009: - trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
dal 1° luglio 2010: - contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
su base volontaria - per conoscere le prestazioni energetiche del proprio immobile o appartamento, e individuare eventuali possibilità di miglioramento delle prestazioni stesse.
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Perché certificare il proprio immobile? • per poter accedere alle detrazioni fiscali introdotte con la Legge Finanziaria 2007, e prorogate con la Finanziaria 2008 fino all’anno 2010 per interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile. • perché è richiesto in caso di nuove edificazioni o ristrutturazioni importanti. • perché è obbligatorio nel caso di compravendita, con le seguenti scadenze temporali.
dal 1° settembre 2007: - edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25%, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%; - per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto; - a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2; - per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
dal 1° gennaio 2008: - contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati; - provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.
dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745: - contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.
dal 1° luglio 2009: - trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
dal 1° luglio 2010: - contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
su base volontaria - per conoscere le prestazioni energetiche del proprio immobile o appartamento, e individuare eventuali possibilità di miglioramento delle prestazioni stesse.
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• per poter accedere alle detrazioni fiscali introdotte con la Legge Finanziaria 2007, e prorogate con la Finanziaria 2008 fino all’anno 2010 per interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile.
• perché è richiesto in caso di nuove edificazioni o ristrutturazioni importanti.
• perché è obbligatorio nel caso di compravendita, con le seguenti scadenze temporali.
dal 1° settembre 2007:
- edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25%, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
- per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
- a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
- per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
dal 1° gennaio 2008:
- contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
- provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.
dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745:
- contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.
dal 1° luglio 2009:
- trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
dal 1° luglio 2010:
- contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
su base volontaria
- per conoscere le prestazioni energetiche del proprio immobile o appartamento, e individuare eventuali possibilità di miglioramento delle prestazioni stesse.
Perché certificare il proprio immobile? • per poter accedere alle detrazioni fiscali introdotte con la Legge Finanziaria 2007, e prorogate con la Finanziaria 2008 fino all’anno 2010 per interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile. • perché è richiesto in caso di nuove edificazioni o ristrutturazioni importanti. • perché è obbligatorio nel caso di compravendita, con le seguenti scadenze temporali.
dal 1° settembre 2007: - edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25%, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%; - per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto; - a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2; - per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
dal 1° gennaio 2008: - contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati; - provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.
dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745: - contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.
dal 1° luglio 2009: - trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
dal 1° luglio 2010: - contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
su base volontaria - per conoscere le prestazioni energetiche del proprio immobile o appartamento, e individuare eventuali possibilità di miglioramento delle prestazioni stesse.
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Leggi di più sulla Certificazione Energetica • DM 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici • Regioni che hanno legiferato in materia di certificazione energetica • Siglata l'intesa tra CNN, Comitato Regionale Lombardo e CESTEC SpA • Detrazioni d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico • Certificatore Energetico e Consulente Energetico • Parametri energetici diversi da regione a regione • Obbligo Certificazione Energetica • Attestato di certificazione energetica e compravendita immobiliare • Costi certificazione energetica in condominio • Certificazione energetica in Valle d'Aosta • Certificazione energetica in Piemonte • Certificazione energetica in Emilia Romagna • Certificazione energetica in Liguria • Certificazione energetica in Toscana • Certificazione energetica provincia di Trento • Certificazione energetica degli edifici • Attestato di qualificazione energetica |
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