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Serbatoi gasolio

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Descrizione

Novità antincendio per i contenitori-distributori



mobili di gasolio





Gli impianti fissi di distribuzione stradale di carburanti, pubblici o privati, sono assoggettati all'obbligo di



ottenimento del certificato di prevenzione incendi in quanto ricompresi nella voce n. 18 dell'elenco



allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (che individua le attività a maggior rischio di incendio),



indipendentemente dalla capacità geometrica dei serbatoi. Tali serbatoi devono essere interrati.



Ciò premesso, nel 1990 fu deciso di disciplinare in maniera organica il settore relativo al rifornimento



con carburanti di categoria C (ossia gasolio), delle macchine e degli automezzi in uso esclusivamente



presso aziende agricole, cave per estrazione di materiali e cantieri stradali, ferroviari ed edili, emanando



un apposito decreto (D.M. 19 marzo 1990). Tale decreto ha introdotto la tipologia dei contenitoridistributori



mobili: si tratta in buona sostanza di manufatti costituiti da un serbatoio metallico di forma



cilindrica (ad asse orizzontale o verticale), provvisto degli usuali accessori a corredo (valvola limitatrice



di carico, tubo di sfiato, attacco per la messa a terra, scarico di fondo, ecc.) e dotato di tronchetto



flessibile per il collegamento con il gruppo di erogazione.



Tali manufatti devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'Interno e la capacità geometrica del



serbatoio non può essere superiore a 9.000 litri.



Tali contenitori-distributori presso cave e cantieri, in quanto mobili e provvisori, non sono soggetti



all'obbligo del certificato di prevenzione incendi.



Successivamente, con la pubblicazione della lettera circolare del Ministero dell'Interno P322/4133 sott.



170 del 9 marzo 1998, sono stati precisati i seguenti aspetti:



1) possibilità di utilizzare i contenitori-distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990 anche



presso altre attività produttive di tipo stanziale (industriali, commerciali, artigianali, ecc.)



limitatamente al rifornimento di mezzi fissi o mobili, non targati e non circolanti su strada,



operanti nell'ambito dello stabilimento (p.e.: carrelli elevatori, gru, macchine operatrici,



ecc.);



2) per la tipologia di impiego sopra esposta le apparecchiature di che trattasi devono essere



conformi alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 19 marzo 1990, mentre ai fini della loro



assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, devono essere assimilate a depositi fissi



di carburanti, ed in quanto tali ricomprese nel punto 15 del D.M. 16 febbraio 1982.



L'ultima novità in materia è rappresentata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23



settembre 2003 del D.M. 12 settembre 2003, con il quale si consente l'utilizzo dei contenitoridistributori



rimovibili, sempre ad uso privato, anche presso ditte di autotrasporto.



Trattandosi di installazioni che sostanzialmente possono assimilarsi a depositi di tipo fisso, viene a



mancare il presupposto per l'esenzione dal rilascio del Certificato di prevenzione incendi valido per le



aziende agricole, le cave ed i cantieri, queste devono ottenere il certificato da parte dei Comandi



provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio, al pari dei distributori di carburanti ad uso



privato (attività 18 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982).



Sono sempre e comunque fatte salve tutte le misure tecniche da rispettare per l'installazione dei



distributori mobili, previste dal D.M. 19 marzo 1990 e più recentemente dal D.M. 12 settembre 2003



relativamente alle aziende di trasporto, vale a dire idoneo distanziamento da strutture e fabbricati,



bacino di contenimento di capacità adeguata, messa a terra, posizionamento di idonei estintori( 2 estintori manuali+ 1 estintore carrellato), assenza



di vegetazione in prossimità del serbatoio, ecc.