Novità antincendio per i contenitori-distributori
mobili di gasolio
Gli impianti fissi di distribuzione stradale di carburanti, pubblici o privati, sono assoggettati all'obbligo di
ottenimento del certificato di prevenzione incendi in quanto ricompresi nella voce n. 18 dell'elenco
allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (che individua le attività a maggior rischio di incendio),
indipendentemente dalla capacità geometrica dei serbatoi. Tali serbatoi devono essere interrati.
Ciò premesso, nel 1990 fu deciso di disciplinare in maniera organica il settore relativo al rifornimento
con carburanti di categoria C (ossia gasolio), delle macchine e degli automezzi in uso esclusivamente
presso aziende agricole, cave per estrazione di materiali e cantieri stradali, ferroviari ed edili, emanando
un apposito decreto (D.M. 19 marzo 1990). Tale decreto ha introdotto la tipologia dei contenitoridistributori
mobili: si tratta in buona sostanza di manufatti costituiti da un serbatoio metallico di forma
cilindrica (ad asse orizzontale o verticale), provvisto degli usuali accessori a corredo (valvola limitatrice
di carico, tubo di sfiato, attacco per la messa a terra, scarico di fondo, ecc.) e dotato di tronchetto
flessibile per il collegamento con il gruppo di erogazione.
Tali manufatti devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'Interno e la capacità geometrica del
serbatoio non può essere superiore a 9.000 litri.
Tali contenitori-distributori presso cave e cantieri, in quanto mobili e provvisori, non sono soggetti
all'obbligo del certificato di prevenzione incendi.
Successivamente, con la pubblicazione della lettera circolare del Ministero dell'Interno P322/4133 sott.
170 del 9 marzo 1998, sono stati precisati i seguenti aspetti:
1) possibilità di utilizzare i contenitori-distributori mobili conformi al D.M. 19 marzo 1990 anche
presso altre attività produttive di tipo stanziale (industriali, commerciali, artigianali, ecc.)
limitatamente al rifornimento di mezzi fissi o mobili, non targati e non circolanti su strada,
operanti nell'ambito dello stabilimento (p.e.: carrelli elevatori, gru, macchine operatrici,
ecc.);
2) per la tipologia di impiego sopra esposta le apparecchiature di che trattasi devono essere
conformi alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 19 marzo 1990, mentre ai fini della loro
assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, devono essere assimilate a depositi fissi
di carburanti, ed in quanto tali ricomprese nel punto 15 del D.M. 16 febbraio 1982.
L'ultima novità in materia è rappresentata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23
settembre 2003 del D.M. 12 settembre 2003, con il quale si consente l'utilizzo dei contenitoridistributori
rimovibili, sempre ad uso privato, anche presso ditte di autotrasporto.
Trattandosi di installazioni che sostanzialmente possono assimilarsi a depositi di tipo fisso, viene a
mancare il presupposto per l'esenzione dal rilascio del Certificato di prevenzione incendi valido per le
aziende agricole, le cave ed i cantieri, queste devono ottenere il certificato da parte dei Comandi
provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio, al pari dei distributori di carburanti ad uso
privato (attività 18 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982).
Sono sempre e comunque fatte salve tutte le misure tecniche da rispettare per l'installazione dei
distributori mobili, previste dal D.M. 19 marzo 1990 e più recentemente dal D.M. 12 settembre 2003
relativamente alle aziende di trasporto, vale a dire idoneo distanziamento da strutture e fabbricati,
bacino di contenimento di capacità adeguata, messa a terra, posizionamento di idonei estintori( 2 estintori manuali+ 1 estintore carrellato), assenza
di vegetazione in prossimità del serbatoio, ecc.