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Protezioni individuali D.P.I.

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Descrizione

DEFINIZIONE DI DPI
... qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (vedi art.40 D.Lvo n° 626).

Non sono dispositivi di protezione individuale:
1) gli indumenti da lavoro ordinari e uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
2) le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio;
3) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
4) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
5) i materiali sportivi;
6) i materiali per l'autodifesa e per la dissuasione;
7) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.



REQUISITI DEI DPI (ART.12 D.LVO N° 626)
I DPI devono essere:

1) conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n° 475;
2) adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;
3) adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
4) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
5) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità;
6) tra loro compatibili, in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

CERTIFICAZIONE CE (D.LVO 4.12.1992 N° 475 E D.LVO 2.1.1997 N° 10)
Tutti i DPI devono essere sottoposti alle procedure di certificazione previste nei rispettivi decreti legislativi (decreti di recepimento della direttiva europea 89/686/CEE e sue modifiche).
La procedura di certificazione CE impone al fabbricante l'assunzione della responsabilità di garantire che il DPI possiede i requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti nell'allegato II del D.Lvo n° 475.
La certificazione CE presuppone la suddivisione dei DPI in 3 categorie in funzione dei tipi di rischio da cui proteggono e prevede le modalità sotto elencate.
1^ Categoria
Dispositivi di protezione individuale di semplice progettazione per rischi di lieve entità; il sistema di certificazione consiste in una semplice dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore sotto la propria responsabilità (autocertificazione).
2^ Categoria
Dispositivi di protezione individuale per rischi che non rientrano nelle altre due categorie; il sistema di certificazione prevede un attestazione CE rilasciata da un organismo notificato (solo in fase di progettazione del DPI).
3^ Categoria
Dispositivi di protezione individuale di progettazione complessa contro rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente; il sistema di certificazione consiste in un attestazione CE rilasciata da un organismo notificato con controllo annuale del prodotto o sotto forma di Controllo del prodotto finito o come Controllo del sistema qualità (a scelta del costruttore).



MARCATURA DEL DPI
MARCATURA CE

E' una marcatura obbligatoria per legge e deve comparire su ogni DPI.
Da 1° gennaio 1997 la marcatura CE è così composta:
1^ Categoria - CE
2^ Categoria - CE
3^ Categoria - CE0302



La marcatura può non comparire sul DPI solamente se si può dimostrare che la stessa può compromettere i requisiti di salute e di sicurezza o se la superficie disponibile non è sufficiente allo scopo.
In questo caso la marcatura CE deve essere apposta sulla confezione più prossima al DPI.
Oltre alla marcatura CE, tutti i DPI devono riportare una adeguata marcatura che deve contenere almeno:
1) nome, marchio o altro sistema di riconoscimento del costruttore;
2) riferimento al modello;
3) se del caso, taglia o misura;
4) se del caso, istruzioni particolari, pittogrammi, riferimenti a norme applicate, ecc.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART. 43 D.LVO N° 626)
Il datore di lavoro deve scegliere il DPI più idoneo alle proprie esigenze ricercando sul mercato quanto di meglio ci possa essere in funzione delle caratteristiche e dei requisiti necessari per provvedere a un'adeguata protezione dei lavoratori. Ai fini della scelta deve:
1) effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
2) individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinchè questi siano adeguati ai rischi identificati nella valutazione tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
3) valutare, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 del D.Lvo n° 626, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e raffrontarle con quelle individuate in precedenza;
4) aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione;
5) individuare le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione dell'entità del rischio, della frequenza dell'esposizione al rischio, delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e delle prestazioni del DPI.

Ai fini della gestione dei DPI deve:
1) fornire ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti all'articolo 42 e dal decreto di cui all'articolo 45 comma 2 (marcatura CE con relativo possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza);
2) mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
3) provvedere affinchè i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
4) fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;
5) destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinchè tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori.
6) informare preliminarmente il lavoratore da quali rischi il DPI lo protegge;
7) rendere disponibile in azienda e nell'unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
8) assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
L'addestramento è richiesto obbligatoriamente:
A) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992 n° 475, appartenga alla terza categoria (rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente);
B) per i dispositivi di protezione dell'udito.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 44 D.LVO N° 626)
Da parte dei lavoratori che impiegano i DPI è richiesto obbligatoriamente di:

1) sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4 lett. g) e 5;
2) utilizzare i DPI messi loro a disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato;
3) aver cura dei DPI messi loro a disposizione;
4) non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa;
5) seguire, al termine dell'utilizzo, le procedure aziendali in materia di riconsegna del DPI;
6) segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione