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Verifiche di impatto acustico
Le verifiche di impatto acustico consistono nel prevedere quanto rumore potrà generare una nuova opera e se tale rumore potrà disturbare eventuali recettori sensibili. La Legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 447 del 26 ottobre 1995) all’art. 8 definisce che devono essere sottoposte a verifica di impatto acustico:
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (14), e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
Le opere sopra citate dovranno essere sottoposte a verifica sia che vengano realizzate ex-novo, sia che vengano modificate, sia che vengano potenziate.
Inoltre, “ le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico ” (L.447 – 1995 art. 8 c. 4)
I limiti di rumore da rispettare sono definiti nei decreti attuativi della L.447
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