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Normativa

Normativa di Riferimento

· Norme Comuni o D.Lgs 29/12/2003 n. 387
Attuazione della Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili

o Delibera AEEG n. 28/06
Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
· Nuovo Conto Energia o DM 19/02/2007
Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
o Delibera AEEG 90/07 o Delibera AEEG 88/07 o Delibera AEEG 89/07 o Dlgs 311/06 su rendimento energetico in edilizia o Dlgs 192/05 · Vecchio Conto Energia o DM 28/07/2005
Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
o DM 06/02/2006
Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
o Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con Deliberazione AEEG n. 40/06 alla Deliberazione AEEG n. 188/05 o Delibera AEEG 260/06



Che cosa è un impianto fotovoltaico? Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l’energia solare in energia elettrica.
Esso è composto essenzialmente da:
· moduli o pannelli fotovoltaici; · inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata; · quadri elettrici e cavi di collegamento. I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica.
Gli impianti fotovoltaici possono essere connessi alla rete elettrica di distribuzione (grid-connected) o direttamente a utenze isolate (stand-alone), per assicurare la disponibilità di energia elettrica in zone isolate.
Quali sono i vantaggi della tecnologia fotovoltaica? I vantaggi possono riassumersi in: · assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante; · risparmio di combustibili fossili; · affidabilità degli impianti poiché non esistono parti in movimento; · costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo; · modularità del sistema (per aumentare la potenza dell’impianto è sufficiente aumentare il numero dei moduli). Peraltro è da tener presente che l’impianto fotovoltaico è caratterizzato da un elevato costo iniziale (dovuto essenzialmente all’elevato costo dei moduli) e da una produzione discontinua a causa della variabilità della fonte energetica (il sole).
Cosa si intende per potenza nominale dell’impianto fotovoltaico? La potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni standard (temperatura pari a 25 °C e radiazione pari a 1.000 W/m²).
Dove può essere installato un impianto fotovoltaico? I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto, facciata, terrazzo, ecc…) o sul terreno. La decisione deve essere presa in base all’esistenza sul sito d’installazione dei seguenti requisiti: · disponibilità di spazio necessario per installare i moduli; · corretta esposizione ed inclinazione della superficie dei moduli. Le condizioni ottimali in l’Italia sono: · esposizione SUD (accettabile anche SUD-EST, SUD-OVEST, con ridotta perdita di produzione); · inclinazione dei moduli compresa fra 25°(latitudini più meridionali) e 35°(latitudini più settentrionali); · assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.
Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico? Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti fotovoltaici) e a moduli di silicio cristallino, un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8 -10 mq per kW di potenza nominale installata.
Quanta elettricità produce un impianto fotovoltaico? La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori: · radiazione solare incidente sul sito d’installazione; · orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli; · assenza/presenza di ombreggiamenti; · prestazioni tecniche dei componenti dell’impianto (moduli, inverter ed altre apparecchiature). Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di “inseguimento” del sole, in Italia è possibile stimare le seguenti producibilità annue massime: · regioni settentrionali 1.000 – 1.100 kWh/anno · regioni centrali 1.200 – 1.300 kWh/anno · regioni meridionali 1.400 – 1.500 kWh/anno Sul sito //re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe/g13y_it.png è riportata la mappa della radiazione solare annuale sul territorio Italiano.
Quali sono le modalità di connessione in rete dell’impianto fotovoltaico? Lo schema di connessione dell’impianto alla rete è definito dal gestore di rete a cui l’impianto deve essere connesso.
E’ necessario pertanto fare riferimento alle norme tecniche rese disponibili dal gestore di rete locale (ad es. per la rete di ENEL Distribuzione le DK 5940 per gli impianti da connettere alla rete in BT, le DK 5740 per gli impianti in MT).
Inoltre è possibile consultare la norma CEI 11-20 per la connessione in rete degli impianti di produzione collegati alle reti BT e MT.
Quanto tempo può durare un impianto fotovoltaico? Nelle analisi tecniche ed economiche si usa fare riferimento ad una vita utile complessiva di 20-25 anni. In particolare, i moduli, che rappresentano i componenti economicamente più rilevanti, hanno in generale una durata di vita garantita dai produttori oltre i 20 anni.
A chi va inoltrata la richiesta di connessione alla rete di un impianto fotovoltaico? Il soggetto responsabile che intende realizzare l’impianto fotovoltaico inoltra al gestore di rete locale richiesta di connessione alla rete (a seconda dell’ubicazione degli impianti Enel Distribuzione, ACEA, AEM, AEM Torino, ecc.).
Per quanto riguarda gli impianti da collegare alla rete di Enel Distribuzione, le informazioni per la domanda di connessione e scambio possono essere reperite al seguente indirizzo web:
//www.enel.it/sportello_online/elettricita/sicurezzarisparmio/efficienza/fotovoltaico/connessione/
Come si può valutare la produzione annua attesa di energia elettrica? La valutazione può essere effettuata a partire dai dati di insolazione del territorio italiano su superficie orizzontale riportati nella Norma UNI 10349: “Riscaldamento e Raffrescamento degli edifici. Dati climatici”.
I suddetti dati debbono essere corretti in relazione all’effettiva esposizione ed inclinazione del campo fotovoltaico e trasformati in producibilità annua sulla base del rendimento dell’impianto. Esistono specifici software che permettono di eseguire tale calcolo.
Valori indicativi della produzione annua attesa sono compresi, per ogni kW di potenza installata, fra 1.000 kWh nelle regioni settentrionali e 1.500 kWh in quelle meridionali.
Che cosa s’intende per meccanismo d’incentivazione “in conto energia”? Mentre con l’espressione “incentivazione in conto capitale” si intende l’erogazione di un contributo per l’investimento necessario per la realizzazione di un impianto, con l’espressione “conto energia” viene indicato un meccanismo di incentivazione che remunera l’energia elettrica prodotta da un impianto per un certo numero di anni.
Chi effettua l’erogazione delle tariffe incentivanti? L’incentivo viene erogato dal Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a..
Per quanti anni sono erogate le tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione? L’incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da: · scambio sul posto dell’elettricità per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che abbiano optato per tale disciplina; · remunerazione dell’elettricità consegnata alla rete per tutti gli impianti di potenza ad eccezione di quelli di potenza fino a 20 kW che abbiano optato per il servizio di scambio sul posto.
Usufruendo delle tariffe del “conto energia", in quanto tempo si recupera il capitale investito? In prima approssimazione si può stimare un tempo di ritorno del capitale investito compreso tra 8 e 12 anni. Tuttavia bisogna tener conto che esso dipende da diverse variabili quali ad esempio: la quantità di radiazione solare disponibile (dipendente dalla latitudine del sito d’installazione e dall’orientamento), il costo per kW dell’investimento (dipendente dalla taglia dell’impianto), la valorizzazione dell’energia prodotta (valore delle tariffe incentivanti e valore dell’energia utilizzata) e l’eventuale riconoscimento del premio legato ad un uso efficiente dell’energia (solo per gli impianti fotovoltaici di cui all’art. 7 del DM 19 febbraio 2007).
Che cosa si intende per gestore di rete locale e per distributore locale? Il gestore di rete locale è il soggetto a cui è affidata la gestione della rete elettrica relativa al sito in cui sarà installato l’impianto fotovoltaico del richiedente. Ad esso andranno inviate le richieste relative alla connessione alla rete dell’impianto ed all’eventuale installazione dei contatori di misura dell’energia elettrica.
Il distributore locale è il soggetto che si occupa della fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati; può coincidere con il gestore di rete nel caso abbia la proprietà della rete di distribuzione a cui è allacciata l’utenza.
Che cosa è il servizio di scambio sul posto? Con il termine scambio sul posto (Delibera AEEG 28/06) si intende il servizio erogato dal distributore locale competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto fotovoltaico.
Tale servizio consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete dall’utenza connessa a tale impianto.
È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata con la rete coincidono.
Possono richiedere di usufruire del servizio di scambio sul posto i clienti del mercato vincolato e i clienti del mercato libero che hanno la disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW.

REQUISITI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Possono accedere all’incentivo impianti non collegati alla rete elettrica? No, il meccanismo del “conto energia” premia unicamente gli impianti collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all’art. 2, comma 17 del D.Lgs. 79/1999.
Ogni singolo impianto dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica non condiviso con altri impianti fotovoltaici come definito nel art. 4 comma 9 del DM 19 febbraio 2007.
Se per un impianto fotovoltaico fosse necessario realizzare una cabina MT/BT per la connessione in rete, sarebbe il GSE a sopportare i costi? La materia è regolata da Delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). I costi non sono a carico del GSE.
Cosa si intende per potenziamento dell’impianto fotovoltaico? Il potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW.
La produzione incentivata è quella che eccede la media aritmetica delle produzioni annue degli ultimi due anni.
Per gli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell’energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all’energia totale prodotta a seguito dell’intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l’incremento di potenza e la potenza totale dopo il potenziamento.
Cosa si intende per rifacimento dell’impianto fotovoltaico? E’ l’intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

MISURE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
Quando iniziano ad essere erogati gli incentivi? Gli incentivi vengono erogati a valle della stipula della convenzione con il GSE e sono calcolati dal momento dell’entrata in esercizio dell’impianto.
Con quale scadenza vengono effettuati i pagamenti? Come evidenziato in convenzione, i pagamenti vengono effettuati con valuta ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello d’invio delle misure da parte del soggetto competente (soggetto responsabile o gestore di rete).
In quale modo deve essere comunicata la variazione di coordinate bancarie?

A mezzo raccomandata . Le nuove coordinate bancarie vengono tenute in considerazione a partire dal mese successivo a quello di arrivo della comunicazione al GSE.

PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
PROCEDURE > 1 ≤20 kW p > 20 kW p
Procedura di valutazione impatto ambientale Non assoggettabili se non ricadenti in aree naturali protette 1. Non assoggettabili se non ricadenti in aree naturali protette: · impianto fotovoltaico parzialmene integrato (art. 2 comma 1 b2) D. 19-02-07 · impianto fotovoltaico con integrazione architettonica (art. 2 comma 1 b3) D. 19-02-07 2. Tutti le altre tipologie assoggettabili
Autorizzazione art. 12 D. Lgs n. 387/03 NO : qualora sia necessario l’acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo, comunque denominato SI: in caso di almeno due provvedimenti autorizzativi come risultante dalla legislazione nazionale, e regionale vigente NO : qualora sia necessario l’acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo, comunque denominato SI: in caso di almeno due provvedimenti autorizzativi come risultante dalla legislazione nazionale, e regionale vigente
Comunicazione ai sensi del D.P.R. N. 53/98 art. 1 comma 3 lett. c) (Provincia/Regione-Ufficio Dogane – Gestore di rete competente per territorio) SI SI
Denuncia attività Ufficio Dogane (con rilascio autorizzazione se non esistono consumi propri e l’energia elettrica è ceduta in rete) NO SI
Istanza licenza d’esercizio x prod.ne energia elettrica NO SI (se esistono autoconsumi propri)
Connessione al sistema elettrico BT MT SI NO SINO A 50kW p Oltre 50 kW p e sino a 75 kW p a discrezione del gestore SI> 75 kW p
Scambio sul posto energia elettrica SI (SU RICHIESTA) NO
Valorizzazione energia elettrica · Scambio sul posto · Vendita al distributore locale in base a Del. N. 34/05 · Cessione sul mercato · Vendita al distributore locale in base a Del. N. 34/05 · Cessione sul mercato
Autorizzazioni connessione al sistema elettrico · -Attivazione contratto di scambio · -Regolarizzazione obblighi accesso reti · -Autorizzazione parallelo rete · -Attivazione contratto cessione energia elettrica · -Regolarizzazione obblighi accesso reti · -Autorizzazione parallelo rete · -Attivazione contratto cessione energia elettrica


L’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico è l’energia elettrica misurata all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l’eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica. La potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell’impianto fdotovoltaico è la potenza elettrica dell’impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali(o massima, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misuratealle condizioni nominali (sono le condizioni di prova dei moduli secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN 60904-1) Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni impianto fotovoltaico dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.