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Decreto

Il Ministro dello Sviluppo Economico


di concerto con


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


VISTO l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione


della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti


energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, prevede che il Ministro delle attività


produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la


Conferenza unificata, adotti uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione


della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;


VISTO l’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce


che per l’elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare i criteri per


l'incentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali


da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;


VISTI i decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e


della tutela del territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (nel seguito: i decreti interministeriali 28


luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con i quali è stata data prima attuazione a quanto disposto


dall’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;


VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge


18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni


della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento


delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei


Ministri e dei Ministeri;


VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni,


recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;


VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e


integrazioni, il quale dispone, tra l’altro, che non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica prodotta


con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW;


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal


decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, il quale dispone che per talune


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tipologie di progetti che non ricadono in aree naturali protette, tra le quali gli impianti industriali


non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, l'autorità competente verifica se le


caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto


ambientale;


VISTO l’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il quale individua gli immobili


e le aree di notevole interesse pubblico soggette alle disposizioni di cui al titolo I della parte terza


dello stesso decreto legislativo;


CONSIDERATO che i primi risultati dell’attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6


febbraio 2006 hanno evidenziato una notevole complessità gestionale del meccanismo nonché un


eccessivo squilibrio a favore della realizzazione di grandi impianti installati a terra;


CONSIDERATO che gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati anche disponendo i relativi


moduli sugli edifici;


CONSIDERATO che gli impianti fotovoltaici con moduli collocati secondo criteri di integrazione


architettonica o funzionale su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di


edifici, fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, non ricadenti in aree


naturali protette non sono assoggettati a procedura di valutazione d’impatto ambientale in ragione


dei predetti criteri di integrazione;


RITENUTO di dover introdurre correttivi al meccanismo introducendo un sistema di accesso agli


incentivi semplificato, stabile e duraturo;


RITENUTO opportuno chiarire che, in forza dell’articolo 52 del citato decreto legislativo 26 ottobre


1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, gli impianti fotovoltaici di potenza non


superiore a 20 kW sono da considerare impianti non industriali, e dunque non assoggettabili alla


procedura di valutazione d'impatto ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali protette;


RITENUTO di dover orientare il processo di diffusione del fotovoltaico verso applicazioni più


promettenti, in termini di potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e che


consentano minor utilizzo del territorio, privilegiando l’incentivazione di impianti fotovoltaici i cui


moduli sono posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli edifici e negli


elementi di arredo urbano e viario, tenendo tuttavia conto anche dei maggiori costi degli impianti di


piccola potenza, nonché di alcune applicazioni specifiche;


RITENUTO che il fotovoltaico sia da sostenere prioritariamente in abbinamento all’uso efficiente


dell’energia, in particolare con modalità organicamente raccordate con le disposizioni in materia di


efficienza energetica degli edifici;


ACQUISITA l’intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28


agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 15 febbraio 2007


emana


il seguente decreto


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Articolo 1


(Finalità)


1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia


elettrica da impianti solari fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29


dicembre 2003, n. 387.


Articolo 2


(Definizioni)


1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:


a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) è un impianto di


produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite


l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici,


nel seguito denominati anche moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente


continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;


b1) impianto fotovoltaico non integrato è l’impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con


moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli


elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di


fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;


b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l’impianto i cui moduli sono posizionati,


secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici


esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e


destinazione;


b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l’impianto fotovoltaico i cui moduli


sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e


viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi


funzione e destinazione;


c) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza


elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime,


o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto,


misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera d);


d) condizioni nominali sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici nelle quali sono


rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN


60904-1 di cui all'allegato 1;


e) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico è l'energia elettrica misurata all'uscita


del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso


l’eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del


soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;


f) punto di connessione è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel


quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;


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g) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla


quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:


g1) l’impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;


g2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e


scambiata o ceduta con la rete;


g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell’energia elettrica;


g4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti;


h) soggetto responsabile è il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto,


nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe


incentivanti;


i) soggetto attuatore è il Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa, già Gestore della rete di


trasmissione nazionale Spa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11


maggio 2004;


j) potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da


almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto,


mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non


inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto


medesimo, come definita alla lettera k);


k) produzione aggiuntiva di un impianto è l’aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento


ed espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera e),


rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento, come definita alla lettera l); per


i soli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia


prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all’energia elettrica prodotta dall'impianto a


seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di


potenza nominale dell'impianto, ottenuto a seguito dell'intervento di potenziamento, e la


potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;


l) produzione annua media di un impianto è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori


dell'energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera e), negli ultimi due anni


solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze


manutentive;


m) rifacimento totale è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in


esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno


di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente


alternata;


n) piccola rete isolata è una rete elettrica così come definita dall'articolo 2, comma 17, del


decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e integrazioni;


r) servizio di scambio sul posto è il servizio di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 29


dicembre 2003, n. 387, come disciplinato dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia


elettrica e il gas 10 febbraio 2006, n. 28/06 ed eventuali successivi aggiornamenti.


2. Valgono inoltre le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.


79, escluso il comma 15, nonché le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 29


dicembre 2003, n. 387.


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Articolo 3


(Requisiti dei soggetti che possono beneficiare delle tariffe incentivanti)


1. Possono beneficiare delle tariffe di cui all’articolo 6 e del premio di cui all’articolo 7:


a) le persone fisiche;


b) le persone giuridiche;


c) i soggetti pubblici;


d) i condomini di unità abitative e/o di edifici.


Articolo 4


(Requisiti dei componenti e degli impianti ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti)


1. Nei limiti stabiliti all’articolo 13, l’accesso alle tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e al


premio di cui all’articolo 7 è consentito a condizione che gli impianti fotovoltaici rispettino i


requisiti di cui ai successivi commi e sempreché i medesimi impianti non abbiano beneficiato


delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.


2. La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1 kW.


3. Gli impianti fotovoltaici devono essere entrati in esercizio in data successiva alla data di entrata


in vigore del provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1, a seguito di interventi di nuova


costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di


potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione


aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento, e non possono accedere al


premio di cui all’articolo 7.


4. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche


richiamate nell’allegato 1 e devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione o


comunque non già impiegati in altri impianti.


5. Gli impianti fotovoltaici devono ricadere tra le tipologie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere


b1), b2) e b3).


6. Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni


singolo impianto fotovoltaico dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla


rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.


7. Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal presente decreto anche gli impianti entrati in


esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del


provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1, sempreché realizzati nel rispetto delle


disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e sempreché tali


impianti non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi decreti


interministeriali. Ai predetti impianti compete, in relazione alla potenza nominale dei medesimi,


la tariffa prevista dall’articolo 6, relativa agli impianti che entrano in esercizio nel 2007.


8. Per gli impianti di cui al comma 7, la richiesta di concessione della pertinente tariffa


incentivante deve essere inoltrata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del


6


provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1, a pena la decadenza del diritto alle tariffe


incentivanti. La richiesta è corredata della documentazione finale di entrata in esercizio elencata


nell’allegato 4, con le seguenti varianti al punto 5 del medesimo allegato:


a) il testo del punto c) è sostituito dal seguente: “conformità dell’impianto alle disposizioni


dell’articolo 4 del decreto interministeriale 28 luglio 2005, come modificato dal decreto


interministeriale 6 febbraio 2006”;


b) il testo del punto g) è sostituito dal seguente:


“g1) di non incorrere in condizioni che, ai sensi del decreto interministeriale 28 luglio 2005,


articolo 10 commi da 2 a 5, comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le


tariffe di cui all’articolo 6;


g2) di beneficiare [o non beneficiare] della detrazione fiscale richiamata all’articolo 2,


comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ivi incluse proroghe e modificazioni della


medesima detrazione, il cui beneficio comporta una riduzione del 30% delle tariffe


incentivanti riconosciute”.


9. Con successivo decreto sono determinati i criteri per l’incentivazione della produzione di


energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in impianti non collegati


alla rete elettrica o a piccole reti isolate.


Articolo 5


(Procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti)


1. Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti di


cui all’articolo 6 inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiede al


medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto


legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 29


dicembre 2003, n. 387. Nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non


superiore a 20 kW, il soggetto precisa se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul


posto per l'energia elettrica prodotta.


2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità e le tempistiche secondo le quali


il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto alla rete


elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato rispetto e definendo le modalità con le quali tali


condizioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti


ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006. Nelle more di tali


provvedimenti valgono, per quanto applicabili, le norme vigenti.


3. A impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l’impianto trasmette al gestore di rete


comunicazione di ultimazione dei lavori.


4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il soggetto responsabile è


tenuto a far pervenire al soggetto attuatore richiesta di concessione della pertinente tariffa


incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio elencata nell’allegato


4, fatte salve integrazioni definite nel provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1. Il mancato


rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la non ammissibilità alle tariffe


incentivanti di cui all’articolo 6.


5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 4, completa di


tutta la documentazione ivi richiamata, il soggetto attuatore, verificato il rispetto delle


7


disposizioni del presente decreto e tenuto conto di quanto previsto all’articolo 6, comunica al


soggetto responsabile la tariffa riconosciuta.


6. Le modalità di erogazione della tariffa di cui all’articolo 6 e del premio di cui all’articolo 7 sono


fissate nel provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1.


7. Ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la


costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna


autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle


caratteristiche e alla ubicazione dell’impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui


all’articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è


sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria


l’acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l’acquisizione del


predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all’articolo 12 del decreto


legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le predette previsioni si applicano anche agli impianti che


hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio


2005 e 6 febbraio 2006.


8. Gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), nonché, ai sensi dell’articolo 52 del


decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a


20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla


verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come


modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999,


sempreché non ubicati in aree protette .


9. Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche gli


impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani


urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d’uso dei siti di


ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici.


10. Il soggetto attuatore predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni tra i soggetti


responsabili e lo stesso soggetto attuatore, anche relative al premio di cui all’articolo 7.


Articolo 6


(Tariffe incentivanti e periodo di diritto)


1. L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità al presente decreto


ed entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del provvedimento di


cui all’articolo 10, comma 1, e il 31 dicembre 2008, ha diritto a una tariffa incentivante che, in


relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell’impianto, di cui all’articolo 2, comma 1,


lettere b1), b2) e b3), assume il valore di cui alla successiva tabella (valori in euro/kWh prodotto


dall’impianto fotovoltaico). La tariffa individuata sulla base della medesima tabella è


riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio


dell’impianto ed è costante in moneta corrente in tutto il periodo di venti anni.


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1 2 3


Potenza


nominale


dell’impianto


P (kW)


Impianti di cui


all’articolo 2,


comma 1,


lettera b1)


Impianti di cui


all’articolo 2,


comma 1,


lettera b2)


Impianti di


cui


all’articolo


2, comma 1,


lettera b3)


A) 1 ≤ P ≤ 3 0,40 0,44 0,49 B) 3 < P ≤ 20 0,38 0,42 0,46

C) P > 20 0,36 0,40 0,44


2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità al presente decreto


ed entrati in esercizio in ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il


31 dicembre 2010, ha diritto, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell’impianto,


alla tariffa incentivante di cui al comma 1, decurtata del 2% per ciascuno degli anni di


calendario successivi al 2008 con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale, fermo


restando il periodo di venti anni. Il valore della tariffa è costante in moneta corrente nel predetto


periodo di venti anni.


3. Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro


dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, da


emanare con cadenza biennale a decorrere dal 2009, sono ridefinite le tariffe incentivanti per gli


impianti che entrano in esercizio negli anni successivi al 2010, tenendo conto dell’andamento


dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici, nonché dei


risultati delle attività di cui agli articoli 14 e 15. In assenza dei predetti decreti continuano ad


applicarsi, per gli anni successivi al 2010, le tariffe fissate dal presente decreto per gli impianti


che entrano in esercizio nell’anno 2010.


4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate del 5% con arrotondamento commerciale alla


terza cifra decimale nei seguenti casi:


a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B) e C), colonna 1, della tabella riportata al


comma 1, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia prodotta dall’impianto con modalità


che consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al solo impianto


fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo


16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni e integrazioni;


b) per gli impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria di qualunque


ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica;


c) per gli impianti integrati, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3), in superfici esterne


degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione


di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;


d) per gli impianti i cui soggetti pubblici sono enti locali con popolazione residente inferiore a


5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat.


5. Il diritto all’incremento di cui a una delle lettere a), b), c) e d) del comma 4 non è cumulabile


con gli incrementi delle altre lettere dello stesso comma 4.


9


6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia


elettrica.


Articolo 7


(Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia)


1. Gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti ai sensi del presente decreto,


operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze


ubicate all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, come definiti dall’articolo


2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e


integrazioni, possono beneficiare di un premio aggiuntivo con le modalità e alle condizioni di


cui ai successivi commi.


2. Il diritto al premio di cui al comma 1 ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di un


attestato di certificazione energetica relativo all’edificio o unità immobiliare, di cui al decreto


legislativo citato al comma 1, comprendente anche l’indicazione di possibili interventi


migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare, e,


successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettui interventi tra


quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano, al netto dei


miglioramenti conseguenti alla installazione dell’impianto fotovoltaico, una riduzione di almeno


il 10% dell’indice di prestazione energetica dell’edificio o unità immobiliare rispetto al


medesimo indice come individuato nella certificazione energetica. Fino alla data di entrata in


vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo


6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e


integrazioni, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione


energetica di cui al medesimo decreto legislativo.


3. L’avvenuta esecuzione degli interventi e l’ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia


di cui al comma 2 sono dimostrati mediante produzione di nuova certificazione energetica


dell’edificio o unità immobiliare, con le stesse modalità di cui al comma 2.


4. A seguito dell’esecuzione degli interventi, il soggetto responsabile trasmette al soggetto


attuatore le certificazioni energetiche dell’edificio o unità immobiliare, di cui ai commi 2 e 3,


chiedendo il riconoscimento del premio.


5. Il premio è riconosciuto a decorrere dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della


domanda di cui al comma 4, e consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa


riconosciuta, di cui all’articolo 6, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del


fabbisogno di energia conseguita e dimostrata come previsto al comma 3, con arrotondamento


commerciale alla terza cifra decimale. La maggiorazione predetta non può in ogni caso eccedere


il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell’impianto


fotovoltaico. La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per l’intero periodo residuo di


diritto alla tariffa incentivante.


6. L’esecuzione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di almeno il 10% dell’indice di


prestazione energetica dell’edificio o unità immobiliare rispetto al medesimo indice antecedente


ai nuovi interventi rinnovano il diritto al premio, con le medesime modalità di cui ai commi


precedenti, fermo restando il limite massimo del 30% di cui al comma 5.


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7. La cessione congiunta dell’edificio o unità immobiliare e dell’impianto fotovoltaico che ha


diritto al premio di cui al presente articolo comporta la contestuale cessione del diritto alla


tariffa incentivante e al premio per il residuo periodo di diritto.


8. Il premio di cui al comma 1 compete altresì, nella misura del 30% di cui al comma 5, agli


impianti operanti in regime di scambio sul posto, destinati ad alimentare, anche parzialmente,


utenze ubicate all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, come definiti


dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive


modificazioni e integrazioni, qualora le predette unità immobiliari o edifici siano stati


completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano,


sulla base di idonea certificazione, un indice di prestazione energetica dell’edificio o unità


immobiliare inferiore di almeno il 50 % rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1,


tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e


integrazioni.


Articolo 8


(Ritiro e valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici)


1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW


può beneficiare della disciplina dello scambio sul posto. Tale disciplina continua ad applicarsi


dopo il termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante di cui all’articolo 6.


2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non beneficiano della disciplina dello


scambio sul posto, qualora immessa nella rete elettrica, è ritirata con le modalità e alle


condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del


decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero ceduta sul mercato.


3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono aggiuntivi alle tariffe di cui all’articolo 6 e al premio di cui


all’articolo 7.


Articolo 9


(Condizioni per la cumulabilità di incentivi)


1. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 non sono applicabili


all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati


concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale


e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo


dell'investimento. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 sono


applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano


stati concessi incentivi pubblici di natura locale, regionale o comunitaria in conto capitale e/o in


conto interessi con capitalizzazione anticipata, nel solo caso in cui il soggetto responsabile


dell’edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura


sanitaria pubblica.


2. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 non sono cumulabili


con:


a) i certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29


dicembre 2003, n. 387;


11


b) i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 1, del


decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo


23 maggio 2000, n. 164.


3. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 non sono applicabili


all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici realizzati ai fini del rispetto di obblighi


discendenti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e


integrazioni, o dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, entrati in esercizio in data successiva al 31


dicembre 2010.


4. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 non sono applicabili


all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la


detrazione fiscale richiamata all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,


anche nel caso di proroghe e modificazioni della medesima detrazione.


5. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli


impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del


Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29


dicembre 1999.


6. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le


tariffe incentivanti erogate ai sensi del presente decreto, ivi inclusi il premio di cui all’articolo 7


e i benefici di cui all’articolo 8, sono finalizzate a garantire una equa remunerazione dei costi di


investimento e di esercizio degli impianti fotovoltaici.


Articolo 10


(Modalità per l'erogazione dell'incentivazione)


1. Con provvedimento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente


decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiorna i provvedimenti emanati in attuazione


dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, al fine di stabilire le modalità, i


tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e del premio


di cui all’articolo 7, nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto,


con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 5 e 11.


2. Con propri provvedimenti l’Autorità per l’energia elettrica e il gas determina le modalità con le


quali le risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e del premio di cui


all’articolo 7, nonché per la gestione delle attività previste dal presente decreto, trovano


copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica.


Articolo 11


(Verifiche e controlli)


1. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, false dichiarazioni inerenti le disposizioni


del presente decreto comportano la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante sull'intera


produzione e per l'intero periodo di diritto alla stessa tariffa incentivante, nonché la decadenza


dal diritto al premio di cui all’articolo 7. Il soggetto attuatore definisce e attua modalità per il


controllo, anche mediante verifiche sugli impianti, di quanto dichiarato dai soggetti responsabili.


12


Articolo 12


(Obiettivo di potenza nominale da installare)


1. L’obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in 3000


MW entro il 2016.


Articolo 13


(Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le


tariffe incentivanti)


1. Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che, ai sensi del presente


decreto, possono ottenere le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo


7 è stabilito in 1200 MW, fatto salvo quanto previsto al comma 2.


2. In aggiunta agli impianti che concorrono al raggiungimento della potenza elettrica cumulativa di


cui al comma 1, hanno diritto alle tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e al premio di cui


all’articolo 7 tutti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi dalla data,


comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, nella quale verrà raggiunto il limite


di potenza di 1200 MW di cui al comma 1. Il predetto termine di quattordici mesi è elevato a


ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici.


3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il soggetto attuatore pubblica sul


proprio sito internet e aggiorna con continuità la potenza cumulata degli impianti entrati in


esercizio nell’ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e,


separatamente, la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell’ambito del presente


decreto.


4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e


della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro i sei mesi successivi alla data di


raggiungimento del limite di cui al comma 1, sono determinate le misure per il conseguimento


dell’obiettivo di cui all’articolo 12.


Articolo 14


(Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione)


1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore trasmette al Ministero dello sviluppo


economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e


province autonome, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'articolo


16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo all’attività eseguita e ai


risultati conseguiti a seguito dell’attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6


febbraio 2006 e del presente decreto.


2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e al


presente decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione e provincia


autonoma e per ciascuna tipologia di impianto, l'ubicazione degli impianti fotovoltaici, la


potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, i valori delle tariffe


incentivanti erogate, l'entità cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni


precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.


13


3. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla data di trasmissione, il soggetto attuatore non riceva


osservazioni del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela


del territorio e del mare, il rapporto di cui al comma 1 è reso pubblico.


4. Il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica esemplificativa degli


impianti fotovoltaici entrati in esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse ai sensi dell’articolo 5,


comma 4.


5. Anche ai fini di quanto previsto all’articolo 15, il soggetto attuatore e l’ENEA organizzano, su


un campione significativo di impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in


modo da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di rilevazione dei dati


tecnologici e di funzionamento . Il medesimo soggetto attuatore, attraverso uno specifico

protocollo d’intesa con il Ministero della pubblica istruzione, con l’ANCI, con l’UPI e con


l’UNCEM, organizza un sistema tecnico-operativo al fine di facilitare, per gli istituti scolastici


interessati, l’avvio delle procedure per la richiesta delle tariffe incentivanti secondo le modalità


previste all’articolo 5.


6. Il soggetto attuatore promuove azioni informative finalizzate a favorire la corretta conoscenza


del meccanismo di incentivazione e delle relative modalità e condizioni di accesso, di cui al


presente decreto, rivolte anche ai soggetti pubblici, anche congiuntamente al protocollo di intesa


di cui al comma 5, e ai soggetti che possono finanziare gli impianti.


Articolo 15


(Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie)


1. L’ENEA, coordinandosi con il soggetto attuatore, effettua un monitoraggio tecnologico al fine


di individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate per la realizzazione degli impianti


fotovoltaici realizzati nell’ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006


e nell’ambito del presente decreto, segnalando le esigenze di innovazione tecnologica. Un


rapporto annuale in merito, comprendente anche l’analisi degli indici di prestazione degli


impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione


della corrente continua in corrente alternata e per tipologia degli impianti medesimi è


trasmesso, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero dello sviluppo economico e al


Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.


2. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica che


permettano anche l’aumento dell’efficienza di conversione dei componenti e degli impianti,


anche sulla base delle attività di cui al comma 1 e all’articolo 14, il Ministro dello sviluppo


economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,


d’intesa con la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere lo sviluppo delle


predette tecnologie e delle imprese, nel limite di una potenza nominale di 100 MW, aggiuntiva


rispetto alla potenza di cui all’articolo 13, commi 1 e 2.


Articolo 16


(Disposizioni finali)


1. Le disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 si continuano ad


applicare esclusivamente agli impianti fotovoltaici che hanno già acquisito, entro il 2006, il


diritto alle tariffe incentivanti stabilite dai medesimi decreti. A tali fini, in entrambi i commi 2 e


14


3 dell’articolo 2 del decreto interministeriale 6 febbraio 2006 le parole “per ciascuno degli anni


dal 2006 al 2012 inclusi” sono così sostituite: “ fino al 2006 incluso”.


2. I soggetti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti


interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 devono far pervenire al soggetto attuatore le


comunicazioni di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio entro novanta giorni dalle


rispettive scadenze previste dall’articolo 8 del decreto interministeriale 28 luglio 2005. Qualora


le date di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio siano antecedenti alla data di entrata in


vigore del presente decreto e non siano già state comunicate, il predetto termine di novanta


giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


3. In caso di decadenza o di rinuncia al diritto da parte di soggetti che sono stati ammessi a


beneficiare delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6


febbraio 2006 non si dà luogo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente


provvedimento, a scorrimento dei relativi elenchi o graduatorie.


4. La potenza resa disponibile a seguito della decadenza del diritto alle tariffe incentivanti di cui ai


decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, o a seguito della mancata


realizzazione degli impianti, è da considerarsi compresa nel limite di cui al precedente articolo


13, comma 1.


5. I termini fissati per l’inizio dei lavori e per la conclusione dei lavori di realizzazione degli


impianti fotovoltaici ammessi alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28


luglio 2005 e 6 febbraio 2006, possono essere posticipati, su richiesta del soggetto responsabile


al soggetto attuatore, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, esclusivamente in caso


di comprovato ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio


dell’impianto, non imputabile al soggetto responsabile.


6. Fermo restando quanto disposto all’articolo 4, comma 7, i soggetti che hanno presentato


domande di accesso alle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005


e 6 febbraio 2006 e che non sono stati ammessi a beneficiare delle medesime tariffe a causa


dell’esaurimento della potenza limite annuale disponibile, non hanno alcuna priorità ai fini


dell’accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto. Tali soggetti, possono accedere


alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto nel rispetto delle relative disposizioni.


7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta


ufficiale della Repubblica Italiana.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


15


ALLEGATO 1


I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche


prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.


Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (European Accreditation Agreement) o dovranno


aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.


Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle


due seguenti condizioni:


a) Pcc > 0,85 * Pnom * I/Istc,


dove:


- Pcc è la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con

precisione migliore del ± 2%;


- Pnom è la potenza nominale del generatore fotovoltaico;


- I è l'irraggiamento [W/m²] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del ± 3%;


- Istc, pari a 1000 W/m², è l'irraggiamento in condizioni di prova standard;

Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m².


b) Pca > 0,9 * Pcc


dove:


Pca è la potenza attiva in corrente alternata misurata all'uscita del gruppo di conversione della


corrente generata dai moduli fotovoltaici continua in corrente alternata, con precisione migliore del


2%.


La misura della potenza Pcc e della potenza Pca deve essere effettuata in condizioni di


irraggiamento (I) sul piano dei moduli superiore a 600 W/m².


Qualora nel corso di detta misura venga rilevata una temperatura di lavoro dei moduli, misurata


sulla faccia posteriore dei medesimi, superiore a 40 °C, è ammessa la correzione in temperatura


della potenza stessa. In questo caso la condizione a) precedente diventa:


a’) Pcc > (1 - Ptpv - 0,08) * Pnom * I / Istc


Ove Ptpv indica le perdite termiche del generatore fotovoltaico (desunte dai fogli di dati dei


moduli), mentre tutte le altre perdite del generatore stesso (ottiche, resistive, caduta sui diodi, difetti


di accoppiamento) sono tipicamente assunte pari all'8%.


Nota:


Le perdite termiche del generatore fotovoltaico Ptpv, nota la temperatura delle celle


fotovoltaiche Tcel, possono essere determinate da:


Ptpv = (Tcel - 25) * γ / 100

oppure, nota la temperatura ambiente Tamb da:


Ptpv = [Tamb - 25 + (NOCT - 20) * I / 800] * γ / 100