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Economica e con costi certi

L'indennità dovuta dalle parti in lite agli Organismi di mediazione è stabilita per legge e si compone di:

1) spese di avvio del procedimento di mediazione;


2) spese di mediazione



Le spese di avvio del procedimento sono di 40 € per parte e devono essere versate al momento del deposito dell’ istanza all'Organismo.


Le spese di mediazione (indennità) sono corrispondenti al valore della controversia iscritta e seguono la Tabella Ministeriale.


Per quanto concerne le materie di cui all'art 5 comma 1 del D.Lgs 28/10, ovverosia quelle sottoposte al principio obbligatorio, pena la improcedibilità del giudizio ordinario, la Tabella ministeriale prevede la riduzione di 1/3 per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti. ( link)


Nella ipotesi in cui la controparte di quella che ha introdotto la mediazione non partecipa al procedimento conciliativo, si applica un costo di mediazione pari a 40 € per il primo scaglione e 50 € per tutti gli altri.


Va aggiunto che la legge stabilisce un aspetto punitivo, sanzionato poi dal Giudice, per la parte che non ha ritenuto di aderire alla conciliazione, attraverso l'addebito delle spese di giustizia pari al contributo unificato.


Riportiamo di seguito l’articolo 35-sexies della manovra finanziaria- Legge 14 settembre 2011, n. 148: “All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".


Allora ben si comprende che la mediazione conviene poiché ha: tempi e costi certi per le parti, senza sorprese.