Mix energetico naziona
Mix energetico nazionale, deroga agli obblighi di comunicazione al GSE
La normativa comunitaria (direttive 2009/28/Ce e 2009/72/Ce) ha stabilito che i produttori e le imprese di vendita devono fornire informazioni ai propri clienti finali in merito alla composizione del mix energetico da loro utilizzato per la produzione di energia elettrica fornita e al relativo impatto ambientale.
Per assicurare tracciabilità e trasparenza delle informazioni fornite al consumatore, entro il 31 marzo di ogni anno i produttori e le imprese di vendita sono obbligate a trasmettere al Gestore dei Servizi Energetici i dati relativi circa l'effettivo utilizzo di fonti rinnovabili nel proprio mix energetico (articolo 5, Dm Sviluppo economico 31 luglio 2009).
Il 10 gennaio scorso, il Gestore ha pubblicato sia la Procedura per la determinazione del mix energetico complementare dell’energia elettrica immessa in rete del produttore , che la Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa di vendita (vedi Riferimenti in basso).
Gli obblighi per produttori e imprese di vendita
In particolare il GSE precisa che:
• i produttori sono tenuti a comunicare al GSE i dati di anagrafica degli impianti di produzione e il mix energetico iniziale necessari alle determinazioni del “mix energetico complementare” come previsto nella “Procedura per la determinazione del mix energetico complementare dell’energia elettrica immessa in rete del produttore”. I dati trasmessi saranno utilizzati dal GSE per determinare il mix energetico nazionale.
Tra i produttori rientrano gli impianti in regime di Ritiro dedicato , incentivati con il sistema della Tariffa onnicomprensiva o che cedono energia elettrica al mercato libero.
• le imprese di vendita sono tenute a comunicare al GSE:
- le informative necessarie per la determinazione del proprio mix energetico di approvvigionamento, come previsto nella "Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'imprese di vendita";
- per ogni contratto di energia verde lei informative di cui alla “Procedura tecnica, articolo 6, comma 1, lettera a) deliberazione ARG/elt 104/11”.
Le esenzioni
Non sono soggetti all'obbligo di comunicazione di dati i produttori di
• impianti in regime di Scambio sul posto ;
• impianti in convenzione Cip 6/92 .
La deroga per la produzione 2012
Il 1° febbraio 2013 il GSE ha precisato che, a differenza di quanto previsto nella Procedura per la determinazione del mix energetico complementare dell’energia elettrica immessa in rete del produttore , "i produttori titolari di impianti fotovoltaici con potenza attiva nominale fino a 1.000 kW , non sono tenuti ad effettuare alcuna comunicazione dei dati al GSE ai fini degli obblighi per l’anno 2012".
Il GSE ha previsto, infatti, di utilizzare per tali impianti "i dati in proprio possesso ai soli fini della determinazione del mix energetico nazionale".
Per eventuali richieste di chiarimento è possibile scrivere alla casella di posta elettronica mix.energetici@gse.it
Riferimenti
• Fuel mix disclosure: pubblicate procedure disclosure per produttori e imprese di vendita. Obblighi di comunicazione dati 2012 e rettifiche 2011. Adempimenti per imprese di vendita di cui alla delibera ARG/elt 104/11
il comunicato stampa del GSE 10 gennaio 2013
• Fuel mix disclosure: deroga agli obblighi di comunicazione dei dati relativi all’anno 2012 per gli impianti incentivati con il Quinto Conto Energia.
il comunicato stampa del GSE 1 febbraio 2013
• Procedura per la determinazione del mix energetico complementare dell’energia elettrica immessa in rete del produttore
dal sito del GSE
• Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'imprese di vendita
dal sito del GSE
• Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2009/28/Ce
in Osservatorio di normativa energetica
• Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2009/72/Ce
in Osservatorio di normativa energetica
• Dm Sviluppo economico 31 luglio 2009
in Osservatorio di normativa energetica
(Maria Antonietta Giffoni)