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La cessione del credit

La cessione del credito al GSE in caso di leasing: l'Agenzia delle entrate chiarisce


Il contratto di cessione dei crediti derivanti dalle tariffe del Conto energia a garanzia del pagamento dei canoni di un contratto di leasing è soggetto a imposta proporzionale di registro e va calcolto sulla base del valore dei crediti dichiarato.

Il Gestore dei Servizi Energetici, all’interno della regolamentazione del Conto energia, permette la cessione dei crediti derivanti dall’ammissione alle tariffe incentivanti. La cessione consente al soggetto responsabile dell'impianto di trasferire gli incentivi derivanti dall’energia prodotta a un soggetto cessionario (banca, ESCo, ecc.).


> > Per maggiori informazioni vedi Riferimenti


Con al Risoluzione 95/E del 17 ottobre 2012, l'Agenzia delle entrate ha risposto a un quesito posto da un contribuente e relativo alla cessione del credito in caso di locazione finanziaria (leasing).


La domanda del contribuente


Nel 2011, l’impresa interpellante ha realizzato un impianto fotovoltaico per il quale ha ottenuto le tariffe incentivanti. Successivamente l’impresa ha ceduto l’impianto in leasing ad altra azienda , impegnandosi a cedere – a garanzia del pagamento dei canoni – i crediti costituiti dagli incentivi stessi.


L’interpellante riteneva non potersi applicare , in sede di registrazione del contratto di cessione, l’imposta di registro in misura proporzionale alla base imponibile, non essendo questa determinabile a priori, poiché gli incentivi sono commisurati alla produzione energetica effettiva dell'impianto nei diversi periodi.


La risposta dell'Agenzia delle entrate


Richiamando la Risoluzione 4 luglio 2008, n. 278, l'Amministrazione finanziaria ribadisce che "l' imposta di registro proporzionale con aliquota dello 0,50 % si applica ai contratti di cessione di crediti , ancorché stipulati a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti da un precedente o contestuale rapporto di debito".


In caso di leasing , quando cioè non è determinabile la base imponibile , essa deve essere calcolata "sulla base del ‘valore dei crediti dichiarato’ in via presuntiva dalla parte, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva dell’ammontare degli stessi".


In pratica, all'atto della cessione dei crediti il contribuente deve dichiarare il "valore presunto dei crediti per l’intera durata del contratto" e successivamente "verificare se nel corso del tempo il relativo ammontare superi il valore dichiarato". In tal caso, deve fare una denuncia all’ufficio che ha registrato l’atto e pagare la differenza. In caso contrario, ha diritto al rimborso .


Riferimenti

Risoluzione Agenzia delle entrate 17 ottobre 2012, n. 95
in Nextville (Norme e Interpretazioni)


La cessione del credito GSE
in Nextville (Incentivi e Agevolazioni)