Via libera definitivo
Via libera definitivo alla nuova Direttiva europea sull'efficienza energetica
Il testo, frutto del delicato compromesso raggiunto nel giugno scorso, deve ancora essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale europea e entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. La nuova direttiva sostituirà le precedenti direttive 2004/8/Ce (promozione della cogenerazione) e 2006/32/Ce (efficienza negli usi finali dell'energia).
Claude Turmes (Verdi/ALE, LU), che ha condotto i negoziati con il Consiglio e il Parlamento, ha dichiarato: "la Direttiva appena approvata non è essenziale solo per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e per combattere i cambiamenti climatici , ma darà anche una spinta reale all'economia e sarà in grado creare molti posti di lavoro . Fondamentale sarà anche il contributo della Direttiva alla riduzione delle importazioni di energia che nel 2011 ha avuto un costo complessivo di 488 miliardi di euro, il 3, 9% del PIL europeo".
Diverse le modifiche introdotte dal Parlamento UE rispetto al testo dell'accordo raggiunto dal Consiglio e dal Parlamento europei il 14 giugno 2012. Quella più significativa riguarda gli obiettivi.
L a Direttiva chiede agli Stati membri di risparmiare energia fissando obiettivi nazionali e prevedendo un piano d'azione per l'efficienza energetica da presentare ogni tre anni (nel 2014, nel 2017 e nel 2020). Ma gli obiettivi possono essere "indicativi". Ecco il testo dell'articolo 3, come modificato dal Parlamento:
Articolo 3 della Proposta di direttiva sull'efficienza energetica, presentata dalla Commissione europea il 22 giugno 2011 e approvata dal Parlamento Ue l'11 settembre 2012:
"Obiettivi di efficienza energetica
Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. Nel notificare questi obiettivi alla Commissione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 e dell'allegato XIV, parte 1, lettera f), gli Stati membri li esprimono anche sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e precisano come, e in base a quali dati, sono stati effettuati i calcoli.
Nel definire tali obiettivi essi tengono conto: del fatto che nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1474 Mtoe di energia primaria o non superiore a 1078 Mtoe di energia finale ; delle misure di cui alla presente direttiva; delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE; e di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello dell'Unione. Nel fissare gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, gli Stati membri possono tenere conto delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, quali le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficaci sotto il profilo dei costi, l'evoluzione e la previsione del PIL, le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia, lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio e le azioni intraprese in fasi precoci" .
Gli ambiti sui quali si dovrà agire sono i seguenti:
• Edifici pubblici
Ogni anno dovrà essere ristrutturato e reso energeticamente efficiente il 3% della superficie degli immobili posseduti dalle amministrazioni pubbliche centrali (organi amministrativi la cui competenza si estende a tutto il territorio di uno Stato membro). La norma si applicherà agli edifici con una superficie utile totale superiore ai 550 m² e, dal luglio del 2015, a quelli con una superficie di 250 m².
• Utilities
A partire dal 2014, i distributori di energia e le società di vendita di energia al dettaglio dovranno conseguire risparmi energetici annui pari all'1, 5% dell'energia venduta e distribuita.
• Appalti pubblici
Gli Stati membri saranno tenuti ad assicurarsi che la pubblica amministrazione centrale acquisti solo beni, servizi e edifici con elevata prestazione energetica. Questo requisito si applica agli appalti di valore pari o superiore alle soglie previste dall'articolo 7 della direttiva 2004/18/CE.
• Diagnosi energetiche
Le aziende di grandi dimensioni dovrebbero essere tenute ad effettuare diagnosi energetiche da farsi entro tre anni dall'entrata in vigore della Direttiva.
• Contatori intelligenti
I paesi dell'UE devono garantire che, nella misura in cui sia tecnicamente possibile e finanziariamente ragionevole, i clienti finali di elettricità, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda sanitaria siano dotati di contatori intelligenti che riportino il consumo effettivo di energia.
• Contabilizzatori di calore
Entro il 1° gennaio 2017, gli appartamenti con riscaldamento centralizzato o serviti da teleriscaldamento, dovranno essere dotati di contabilizzatori di calore.
• Informazioni sui consumi in fattura
Entro il 1° gennaio 2015, ogni Stato membro dovrà assicurarsi che, attraverso le fatture di energia elettrica e gas, i clienti finali siano informati in modo chiaro e comprensibile sui loro consumi. Nelle fatture dovranno essere inseriti anche i contatti di agenzie per l'energia o centri di consulenza a cui il cliente finale potrà rivolgersi per avere consigli sulle misure da adottare per contenere i consumi.
• Cogenerazione e teleriscaldamento
Gli Stati membri dovranno effettuare un'analisi dei costi-benefici nell'utilizzo della cogenerazione ad alto rendimento, del teleriscaldamento e raffreddamento efficiente in base alle condizioni climatiche, di fattibilità economica e idoneità tecnica. L'analisi servirà per effettuare una valutazione sulla efficacia dell'adozione di tali tecnologie. Valutazione che dovrà essere presentata alla Commissione europea entro dicembre 2015.
Non resta, ora, che attendere il recepimento italiano.
Riferimenti
• Energy efficiency: billions to be made in savings
Il comunicato stampa del Parlamento europeo
• Proposta di direttiva sull'efficienza energetica Presentata dalla Commissione europea il 22 giugno 2011 - Approvata dal Parlamento Ue l'11 settembre 2012
Il testo con gli emendamenti apportati dal Parlamento UE
(Maria Antonietta Giffoni)