Scambio sul posto, in
Scambio sul posto, in arrivo le nuove regole
Il servizio di Scambio sul posto è una forma di compensazione economica tra l'energia elettrica prodotta in sito e immessa in rete in una determinata ora del giorno con quella prelevata e consumata in un'ora diversa da quella in cui l'energia viene prodotta.
Possono accedere a questa forma di incentivo :
• gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW;
• gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
> > Per maggiori informazioni vedi Riferimento sotto
L’articolo 23 del decreto interministeriale 6 luglio 2012 (cosiddetto "Dm elettriche"):
• al comma 2, ha previsto che "l' Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna , entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la disciplina delle condizioni tecnico-economiche dello scambio sul posto , anche con riferimento agli impianti alimentati dalla fonte solare, al fine di semplificarne la fruizione anche per gli impianti già entrati in esercizio";
• e al comma 3 ha disposto quanto segue: "l'aggiornamento della disciplina di cui al comma 2 prevede che l'energia elettrica immessa sia valorizzata ai prezzi di mercato e, in aggiunta, stabilisce corrispettivi medi forfetari annualmente definiti e pubblicati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per gli oneri mediamente sostenuti per l'utilizzo della rete, commisurati alla potenza degli impianti e alla fonte utilizzata, per l'utilizzo della rete, da applicare limitatamente alla quantità di energia elettrica scambiata con la rete, come comunicata dai gestori di rete".
Per dare applicazione a quanto previsto dal decreto, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, il 26 luglio 2012, ha pubblicato il Documento per la Consultazione n. 322/2012/R/EEL , in cui espone i propri orientamenti in materia di Scambio sul posto che hanno l’obiettivo di semplificare le modalità di erogazione e risolvere le numerose difficoltà riscontrate in questi ultimi anni.
Orientamenti in merito alla modifica del calcolo del contributo in conto scambio (CS)
L'idea è quella di moficare le modalità di calcolo del contributo in conto scambio (CS) introducendo una compensazione standard , che ha il vantaggio di non coinvolgere più le società di vendita; il nuovo calcolo non prevederà più l'uso dei dati relativi alle bollette pagate dall'utente dello Scambio sul posto. Uno dei problemi del mal funzionamento dello Scambio sul posto erano proprio i ritardi con cui le società di vendita comunicavano i dati utili al calcolo della compensazione.
"I dati necessari ai fini del calcolo sono molto inferiori, in termini di tipologia e di numerosità, rispetto a quelli attualmente necessari e possono essere forniti dalle sole imprese distributrici. In pratica, i dati necessari sono:
- le misure dell’energia elettrica immessa e prelevata (necessarie per l’erogazione del termine CEi e per il calcolo della quantità di energia elettrica scambiata);
- le informazioni relative alla tipologia di punto di prelievo e di tariffa applicata (necessarie per il calcolo a forfait del termine CUSf)".
Tuttavia, uno Scambio sul posto così concepito " non comporterà più l’effettiva compensazione economica tra immissioni e prelievi di ogni singolo USSP (Utente Scambio Sul Posto, ndr)".
Orientamenti in merito alla definizione del corrispettivo unitario di scambio (CU s )
Nell'attuale modalità di erogazione dello Scambio sul posto, il calcolo del corrispettivo unitario di scambio deve tenere conto di numerosi dati e informazioni. Anche in questo caso l'Autorità ritiene che si possa semplificare la modalità di definizione del CU s non tenendo piu in conto di :
• il valore della potenza disponibile e della potenza impegnata;
• la tipologia di cliente finale, distinguendo tra cliente finale libero e cliente finale in maggior tutela;
• la tipologia di trattamento dei dati di misura nel caso di clienti finali in maggior tutela, distinguendo tra trattamento per fasce, biorario o monorario.
I parametri che si intende prendere in considerazione saranno solo i seguenti:
• tipologia di punto di prelievo nella titolarità del cliente finale;
• nel caso delle utenze domestiche in bassa tensione, tipologia di tariffa applicata, distinguendo tra tariffa D2 (nel caso di residenza anagrafica del cliente finale e impegni di potenza fino a 3 kW) e tariffa D3 (nei casi diversi dai precedenti);
• nel caso di utenze in media, alta e altissima tensione, range di consumi mensili;
• tipologia di impianto di produzione, distinguendo tra impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati dell’Autorità, per iscritto, le loro osservazioni entro il 28 settembre 2012.
"È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell’Autorità [vedi Riferimenti sotto, ndr] . In alternativa, le osservazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta".
A tale proposito, l'Autorità precisa che "le osservazioni al presente documento per la consultazione saranno pubblicate sul sito internet dell’Autorità ; a tal fine, i soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate".
Riferimenti
• DCO 322/2012/R/EEL
• Servizio interattivo per l'invio delle osservazioni
• Lo Scambio sul posto
in Nextville (Incentivi e Agevolazioni)
(Maria Antonietta Giffoni)