Quarto conto energia, i nuovi obblighi in vigore dal 1° luglio 2012
L'articolo 11 comma 6 del Dm 5 maggio 2011 prevede che il soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico entrato in esercizio successivamente al 30 giugno 2012 e che voglia accedere alle tariffe incentivanti del Quarto Conto energia debba allegare alla richiesta, in aggiunta alla documentazione già prevista:
• "certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;
• certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l'azienda produttrice dei moduli stessi possiede le certificazioni Iso 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), Ohsas 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e Iso 14000 (Sistema di gestione ambientale);
• certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri riportati alle precedenti lettere a) e b) e all'articolo 14, comma 1, lettera d)".
Riciclo moduli
Al fine di favorire la riduzione dell’inquinamento e diminuire lo spreco di risorse naturali, l'Unione europea ha deciso di dotarsi di un apparato legislativo che regolamenti la gestione e il corretto trattamento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche e Elettroniche (RAEE) . Con la Direttiva 2002/96/Ce - modificata nel 2003 e recepita in Italia con il Dlgs 151/2005 - la Commissione impone agli Stati membri l'istituzione di un sistema di raccolta, riciclo e recupero dei Raee, facendo ricadere sui produttori la responsabilità della sua gestione.
> > Per maggiori informazioni vedi Riferimenti
I pannelli fotovoltaici sono di fatto delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma non lo sono in termini normativi : non sono ancora stati inseriti nell'elenco della direttiva europea e, di conseguenza, del decreto di recepimento italiano che normano la gestione dei RAEE.
Lo schema della nuova direttiva Raee, approvato dal Parlamento europeo il 19 gennaio 2012, ha previsto che i moduli fotovoltaici rientrino nell’ambito di applicazione della normativa dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (categoria 4 dell’allegato 1 “Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici”), ma non è ancora legge. E non si sa quanto tempo passerà prima che entri in vigore. Per non parlare dei tempi del successivo recepimento in Italia.
Avevamo già dedicato un approfondimento a questo tema, che evidenziava le perplessità derivanti da questo disallineamento normativo:
• da una parte il Dm 5 maggio 2011 che impone l'obbligo di di iscrizione ad un consorzio o sistema collettivo,
• dall'altra la difficoltà di adempiere all'obbligo per via dell'incertezza legata alla filiera di riferimento.
> > Per maggiori informazioni vedi Riferimenti
Il GSE ha ovviato a questa impasse prevedendo che nel periodo transitorio che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2012, i Sistemi o i Consorzi che non fossero in possesso dei requisiti previsti nelle Regole applicative (vedi Riferimenti), "dovranno produrre una dichiarazione che ne attesti almeno il parziale rispetto (...) Entro il periodo transitorio, i Sistemi o i Consorzi dovranno attestare il possesso di tutti i requisiti, garantendo la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici installati sugli impianti entrati in esercizio a partire dal 1° luglio 2012, in accordo alle disposizioni del Decreto e delle Regole applicative".
Informazioni più dettagliate sugli obblighi dei soggetti responsabili e dei produttori sono disponibili nelle pagine del nostro sito dedicate alle procedure di accesso alle tariffe incentivanti. Vedi Riferimenti.
Certificazione di sistema
Alla richiesta degli incentivi per gli impianti entrati in esercizio a partire dal 1° luglio 2012 deve essere allegato anche il Certificato rilasciato all’azienda produttrice dei moduli che attesti la conformità ai requisiti delle seguenti normative:
• ISO 9001:2008 , Sistema di gestione della qualità ,
• OHSAS 18001 , Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro ,
• ISO 14000 , Sistema di gestione ambientale .
Factory inspection
Infine va allegato anche il "Certificato di ispezione di fabbrica relativo ai moduli fotovoltaici a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati, in riferimento alle norme CEI EN 61215 o 61646 per gli impianti di cui al Titolo II e III (impianti su edifici e altri impianti, impianti integrati con caratteristiche innovative) o CEI EN 62108 per gli impianti di cui al Titolo IV (impianti a concentrazione)".
Il certificato di ispezione di fabbrica deve essere trasmesso dai Soggetti Responsabili al GSE anche per gli inverter , a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati.
Riferimenti
• Dm Sviluppo economico 5 maggio 2011
dall'Archivio News di Nextville
• Regole applicative GSE
• I Raee, i sistemi collettivi e i consorzi
in Nextville (Efficienza Energetica)
• Pannelli fotovoltaici: scatta dal 1° luglio 2012 l’obbligo di dimostrare l’adesione a consorzi e sistemi collettivi per il riciclo
dall'Archivio News di Nextville
• Le procedure per accedere al Quarto Conto energia
in Nextville (Procedure e requisiti)
(Maria Antonietta Giffoni)