Credito iva del 1° trimestre 2012. richiesta di rimborso in scadenza
E` il 30 aprile l`ultimo giorno per "IVA TR". Il modello, da presentare esclusivamente in via telematica, e` disponibile sui siti dell`Agenzia delle Entrate e del ministero dell`Economia e delle Finanze
Ancora pochi giorni per richiedere a rimborso o in compensazione il credito Iva del primo trimestre 2012. Entro lunedi` 30 aprile i soggetti che hanno realizzato un`eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che sono in possesso di determinati requisiti, possono presentare il modello "IVA TR". Secondo l`articolo 38-bis del Dpr 633/1972, la richiesta va effettuata entro l`ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati.
Il termine e` perentorio per cui non si tiene conto delle istanze presentate oltre tale termine.
Tuttavia, al fine di rimediare a errori o omissioni commessi in una richiesta gia` inoltrata vi e` la possibilita`, sempre entro la scadenza del termine di presentazione, di inviare una nuova istanza completa in tutte le sue parti.
Il modello si compone del frontespizio, di un modulo comprendente i quadri TA - TB - TC - TD e di un prospetto riepilogativo, il quadro TE, riservato all`ente o societa` controllante per la richiesta di rimborso o per l`utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale del gruppo.
Frontespizio
Nel frontespizio vanno indicati i dati anagrafici del richiedente il rimborso e/o compensazione infrannuale, l`ufficio competente alla lavorazione dell`istanza (informazione reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it nel menu` "contatti") ed eventuali situazioni particolari, di seguito sinteticamente analizzate.
Regimi particolari
La casella deve essere barrata dai contribuenti che, per opzione o per obbligo di legge, hanno adottato criteri particolari per la determinazione dell`imposta dovuta o detraibile. In quest`ultimo caso, l`imposta ammessa in detrazione (esposta nel rigo TB17) va determinata secondo i criteri specifici previsti dal regime di appartenenza.
Contabilita` separate
La casella va barrata dai contribuenti che, per opzione o per obbligo di legge, esercitano piu` attivita` gestite con contabilita` separata ai sensi dell`articolo 36 del Dpr 633/1972.
Richiesta presentata da ente o societa` controllante per il gruppo
Gli enti e le societa` controllanti che si avvalgono dell`istituto dell`Iva di gruppo per il corrente anno e che intendono chiedere a rimborso ovvero adoperare in compensazione il credito Iva del gruppo sorto in capo a societa` in possesso dei requisiti previsti, oltre a barrare l`apposita casella del frontespizio, devono compilare il prospetto riepilogativo TE ad esse riservato.
Correttiva nei termini
La casella va barrata nell`ipotesi in cui, prima della scadenza del termine di presentazione, si intenda rettificare o integrare, una istanza gia` presentata. In tal caso occorre compilare un nuovo modello, completo in tutte le sue parti.
Contribuenti ammessi all`erogazione prioritaria del rimborso
Campo riservato a contribuenti che rientrano in determinate categorie, sulla base di apposita individuazione effettuata con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, per i quali il rimborso puo` essere erogato in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta (articolo 38-bis, comma 9, del Dpr 633/1972). Si tratta delle seguenti categorie di contribuenti:
soggetti che hanno effettuato nel trimestre prevalentemente prestazioni di subappalto in edilizia (codice "1" nel frontespizio della richiesta) e hanno emesso fatture senza addebito di imposta (articolo 17, comma 6, lettera a), Dpr 633/1972)
soggetti che svolgono le attivita` individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1 e cioe` i soggetti che svolgono attivita` di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice "2" nel frontespizio della richiesta)
soggetti che svolgono le attivita` individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0 e cioe` producono piombo, zinco, stagno e semilavorati (codice "3" nel frontespizio della richiesta)
soggetti che svolgono le attivita` individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0 e cioe` producono alluminio e semilavorati (codice "4" nel frontespizio della richiesta).
Per accedere alla procedura di rimborso prioritaria i soggetti devono:
indicare il presupposto "aliquota media"
esercitare l`attivita` da almeno tre anni
avere un`eccedenza detraibile chiesta a rimborso di importo pari o superiore a 3mila euro
possedere un`eccedenza detraibile chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell`importo complessivo dell`imposta assolta sugli acquisti nel trimestre cui si riferisce il rimborso.
Quadro TA
In tale quadro vanno riepilogate le operazioni attive per le quali si e` verificata l`esigibilita` dell`imposta nel trimestre, operando la distinzione tra operazioni imponibili, cessioni e prestazioni di servizi per le quali e` prevista l`applicazione del meccanismo del reverse charge, operazioni non imponibili (vedi istruzioni al rigo TA16) e cessioni di beni ammortizzabili imponibili.
Quadro TB
Nel quadro vanno indicate le operazioni passive per le quali si e` verificata l`esigibilita` ed e` stato esercitato il diritto alla detrazione nel trimestre cui si riferisce il modello.
Quadro TC
E` il quadro nel quale viene determinato il credito. Oltre a confluirvi l`Iva dovuta relativa alle operazioni attive imponibili (TA15), viene indicata l`imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali l`imposta e` dovuta dal cessionario o committente, oltre che da soggetti operanti in particolari settori di attivita` (TC2).
Tra le altre operazioni, nel rigo TC2 va indicata l`imposta relativa alle estrazioni di beni dai depositi Iva ai fini della loro utilizzazione o commercializzazione nel territorio dello Stato, nonche` quella relativa agli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti all`estero per i quali, ai sensi dell`articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972, il cessionario o committente nazionale ha emesso autofattura, gli acquisti intracomunitari di beni, gli acquisti (nazionali e intracomunitari) e le importazioni di oro diverso dall`oro da investimento, gli acquisti di telefonini e personal computer.
Una volta determinata l`Iva a debito (TC3) e l`Iva a credito (TC6) del periodo si perviene per differenza alla individuazione dell`imposta a credito (TC7), la quale, per poter essere chiesta a rimborso o adoperata in compensazione, deve risultare superiore a 2.582,28 euro.
Quadro TD
Nel quadro TD va indicato il presupposto per accedere alla richiesta di rimborso e/o compensazione, l`importo dell`eccedenza a credito chiesta a rimborso e/o in compensazione, la eventuale sussistenza dei requisiti previsti dall`articolo 38-bis, comma 7, lett. c) (contribuenti virtuosi) per essere esonerati dalla presentazione della garanzia, la partita Iva del soggetto in capo al quale, in presenza di liquidazione dell`Iva di gruppo, e` sorto il diritto per la richiesta di rimborso e/o compensazione.
Per legittimare la richiesta di rimborso o l`utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale deve sussistere almeno uno dei seguenti presupposti:
aliquota media - articolo 30, III comma lettera a) - riservata a coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote piu` basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al rimborso o all`utilizzo in compensazione spetta se l`aliquota mediamente applicata su acquisti e importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10 per cento
operazioni non imponibili - articolo 30, III comma lettera b) - riservato ai contribuenti che nel trimestre hanno effettuato operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8bis e 9, nonche` le altre operazioni indicate nelle istruzioni del rigo TA16, per un ammontare superiore al 25% dell`ammontare complessivo delle operazioni effettuate nello stesso periodo
acquisto di beni ammortizzabili - articolo 30, III comma lettera c) - riservato ai soggetti che nel trimestre hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale acquisti e importazioni imponibili
soggetti non residenti - articolo 30, III comma lettera e) - riservato agli operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ovvero che vi hanno nominato un rappresentante fiscale
operazioni non soggette - articolo 30, III comma lettera d). Tale ipotesi trova applicazione esclusivamente per determinate operazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2012, in base a quanto stabilito dall`articolo 8, comma 5, della legge 217/2011, Legge comunitaria 2010. In particolare, tale presupposto e` riservato agli operatori che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello stato, per un importo superiore al 50% dell`ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione ovvero prestazioni di servizi di cui all`articolo 19, comma III lettera a)-bis.
Quadro TE
Il prospetto e` dedicato alle societa` partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo. Dopo aver esposto per ciascuno dei soggetti partecipanti al perimetro di consolidamento la partita Iva, il presupposto sussistente e le eccedenze trimestrali a credito e debito, viene determinata nel rigo TE42 l`eccedenza a credito del gruppo, ripartita nella sezione 3 tra importo di cui si chiede il rimborso e/o la compensazione.
L`utilizzo del credito Iva infrannuale in compensazione e le nuove disposizioni
Si ricorda che l`utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale e` consentito solo dopo la presentazione dell`istanza da cui lo stesso emerge. Inoltre, secondo quanto disposto dall`articolo 8, comma 18, Dl 16/2012, il superamento del limite di 5mila euro annui (riferito ai crediti trimestrali maturati in corso d`anno) comporta l`obbligo di utilizzare in compensazione tali crediti a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell`istanza. Per approfondimenti e chiarimenti e` consultabile il provvedimento del direttore dell`Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari 57/E del 23 dicembre 2009 e 1/E del 15 gennaio 2010.
Garanzie
In base all`articolo 38-bis, comma 2, Dpr 633/1972, analogamente a quanto disposto per i rimborsi Iva annuali va prodotta garanzia anche per l`erogazione del rimborso infrannuale.
Ne consegue che anche per i rimborsi trimestrali sono previsti esoneri e franchigie in presenza di determinate condizioni:
rimborsi inferiori a 5.164,57 euro
esonero fino alla concorrenza di 258.228,45 euro per i rimborsi richiesti dal curatore fallimentare o al commissario liquidatore
presenza dei requisiti per essere considerati "soggetti virtuosi" nell`ipotesi in cui sussista uno dei presupposti di cui all`articolo 30, III comma lettere a), b) e d), come indicato nelle istruzioni di cui al rigo TD8.
Non e` prevista produzione di alcuna garanzia in caso di richiesta di utilizzo in compensazione dell`eccedenza a credito del periodo.
Eleonora Mennella