Refr. e cond.
Riduzione dei gas fluorurati ad effetto serra
L'Unione europea (UE) stabilisce norme per il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione di alcuni gas fluorurati ad effetto serra. Tali norme si accompagnano a disposizioni per l'etichettatura di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni, i divieti di immissione in commercio nonché la formazione e certificazione del personale e delle società.
ATTO
Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra [ Cfr. atti modificativi ].
SINTESI
Il presente regolamento mira a ridurre le emissioni di taluni gas fluorurati ad effetto serra (HFC, PFC ed esafluoruro di zolfo), migliorando nel contempo il loro contenimento e la loro sorveglianza, fissando altresì alcune restrizioni sulla loro commercializzazione e il loro uso.
Gli HFC sono principalmente utilizzati come refrigeranti, solventi detergenti e agenti espandenti. I PFC sono utilizzati nella fabbricazione di semiconduttori, come solventi detergenti e agenti espandenti. L'esafluoruro di zolfo è usato negli interruttori ad alta tensione e nella produzione di magnesio. Le previsioni di emissioni di questi tre gas entro il 2010 sono di circa 98 milioni di tonnellate di equivalente di anidride carbonica, ovvero il 2-4 % delle emissioni di gas a effetto serra previste per questo periodo. Questi gas sono estremamente persistenti nell'atmosfera, il che significa che i loro effetti durano a lungo dopo la loro emissione.
Contenimento dei gas fluorurati
Per migliorare il contenimento dei gas fluorurati ad effetto serra, il regolamento stabilisce che:
- tutte le persone responsabili delle emissioni devono adottare tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per prevenire o minimizzare le perdite;
- i controlli per individuare le perdite nei sistemi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e impianti di protezione antincendio, devono essere effettuati almeno una volta all'anno (la frequenza dipende dalla quantità di gas contenuta nell'apparecchiatura);
- i proprietari dei sistemi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e impianti di protezione antincendio contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati, hanno l'obbligo di installare sistemi di rilevamento delle perdite;
- i proprietari dei sistemi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e impianti di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati, tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas.
I requisiti standard applicabili al controllo per individuare le perdite sono definiti dalla Commissione.
Limitazioni d'uso e di commercializzazione
L'uso di esafluoruro di zolfo è vietato:
- dal 1° gennaio 2008, per la pressofusione di magnesio salvo qualora la quantità di esafluoruro di zolfo utilizzata sia inferiore a 850 chilogrammi l'anno;
- dal 1° luglio 2007, per il riempimento degli pneumatici.
L'immissione sul mercato dei gas fluorurati destinati alle applicazioni di cui all'allegato II del presente regolamento è vietata a decorrere dalla data specificata in allegato. Le misure più restrittive sono ammesse fino al 31 dicembre 2012 qualora siano compatibili con il trattato e notificate alla Commissione.
Etichettatura
Determinati dispositivi e prodotti contenenti gas fluorurati devono essere etichettati in modo chiaro e indelebile, al fine di precisare il tipo e la quantità di gas contenuto. Tali apparecchiature e prodotti includono in particolare i prodotti e le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria (diversi da quelli nei veicoli a motore), pompe di calore, impianti di protezione antincendio, commutatori e contenitori.
L'etichettatura può includere informazioni ambientali, come il potenziale di riscaldamento globale, così come pittogrammi applicabili alle apparecchiature e ai prodotti interessati.
Relazione
Entro il 31 marzo 2008 e ogni anno a seguire, ciascun produttore, importatore ed esportatore di più di una tonnellata di gas fluorurati ad effetto serra, deve comunicare le quantità prodotte, importate o esportate, le applicazioni cui sono destinati e le emissioni previste, nonché le quantità riciclate, rigenerate o distrutte.
Recupero dei gas fluorurati
I gas fluorurati ad effetto serra presenti nei circuiti di raffreddamento, nelle apparecchiature contenenti solventi, negli impianti di protezione antincendio e negli interruttori ad alta tensione, devono essere recuperati al fine di essere riciclati, rigenerati o distrutti ove questo sia possibile. Lo stesso dovrà succedere per i gas non utilizzati presenti nei contenitori.
Formazione del personale e certificazione
Gli Stati membri stabiliscono, entro il 4 luglio 2008, programmi di certificazione e di formazione del personale che svolge il controllo per individuare le perdite, il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione dei gas fluorurati. Tali programmi devono soddisfare i requisiti minimi e le condizioni stabilite dalla Commissione, entro il 4 luglio 2007.
Valutazione
Entro il 31 dicembre 2007, la Commissione procederà ad una valutazione approfondita delle sue disposizioni e sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su questo tema. Pubblicherà inoltre una relazione sull'attuazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2011.
Comitato di gestione
La Commissione è assistita, per le questioni relative ai gas fluorurati, dal comitato di gestione istituito ai sensi del regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
Contesto
I gas fluorurati ad effetto serra hanno un potenziale di riscaldamento globale molto più alto rispetto alla CO 2 (il potenziale di riscaldamento globale è calcolato in base al potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas rispetto ad un chilogrammo di CO 2 ). Poiché questi gas sono disciplinati dal Protocollo di Kyoto , la riduzione delle emissioni contribuirà al conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea nel quadro del protocollo.
RIFERIMENTI
Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 842/2006 | 4.7.2006 | - | GU L 161, 14.6.2006 |
Atto(i) modificatore(i) | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 1137/2008 | 11.12.2008 | - | GU L 311, 21.11.2008 |
Le modifiche e correzioni successive al regolamento (CE) n. 1137/2008 sono state integrate al testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri [Gazzetta ufficiale L 92 del 3.4.2008].
Regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra [Gazzetta ufficiale L 335 del 20.12.2007].
Regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra [Gazzetta ufficiale L 333 del 19.12.2007].
Regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra [Gazzetta ufficiale L 332 del 18.12.2007].