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Refr. e cond.

Riduzione dei gas fluorurati ad effetto serra

L'Unione europea (UE) stabilisce norme per il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione di alcuni gas fluorurati ad effetto serra. Tali norme si accompagnano a disposizioni per l'etichettatura di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni, i divieti di immissione in commercio nonché la formazione e certificazione del personale e delle società.

ATTO

Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra [ Cfr. atti modificativi ].

SINTESI

Il presente regolamento mira a ridurre le emissioni di taluni gas fluorurati ad effetto serra (HFC, PFC ed esafluoruro di zolfo), migliorando nel contempo il loro contenimento e la loro sorveglianza, fissando altresì alcune restrizioni sulla loro commercializzazione e il loro uso.

Gli HFC sono principalmente utilizzati come refrigeranti, solventi detergenti e agenti espandenti. I PFC sono utilizzati nella fabbricazione di semiconduttori, come solventi detergenti e agenti espandenti. L'esafluoruro di zolfo è usato negli interruttori ad alta tensione e nella produzione di magnesio. Le previsioni di emissioni di questi tre gas entro il 2010 sono di circa 98 milioni di tonnellate di equivalente di anidride carbonica, ovvero il 2-4 % delle emissioni di gas a effetto serra previste per questo periodo. Questi gas sono estremamente persistenti nell'atmosfera, il che significa che i loro effetti durano a lungo dopo la loro emissione.

Contenimento dei gas fluorurati

Per migliorare il contenimento dei gas fluorurati ad effetto serra, il regolamento stabilisce che:

  • tutte le persone responsabili delle emissioni devono adottare tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per prevenire o minimizzare le perdite;
  • i controlli per individuare le perdite nei sistemi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e impianti di protezione antincendio, devono essere effettuati almeno una volta all'anno (la frequenza dipende dalla quantità di gas contenuta nell'apparecchiatura);
  • i proprietari dei sistemi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e impianti di protezione antincendio contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati, hanno l'obbligo di installare sistemi di rilevamento delle perdite;
  • i proprietari dei sistemi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e impianti di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati, tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas.

I requisiti standard applicabili al controllo per individuare le perdite sono definiti dalla Commissione.

Limitazioni d'uso e di commercializzazione

L'uso di esafluoruro di zolfo è vietato:

  • dal 1° gennaio 2008, per la pressofusione di magnesio salvo qualora la quantità di esafluoruro di zolfo utilizzata sia inferiore a 850 chilogrammi l'anno;
  • dal 1° luglio 2007, per il riempimento degli pneumatici.

L'immissione sul mercato dei gas fluorurati destinati alle applicazioni di cui all'allegato II del presente regolamento è vietata a decorrere dalla data specificata in allegato. Le misure più restrittive sono ammesse fino al 31 dicembre 2012 qualora siano compatibili con il trattato e notificate alla Commissione.

Etichettatura

Determinati dispositivi e prodotti contenenti gas fluorurati devono essere etichettati in modo chiaro e indelebile, al fine di precisare il tipo e la quantità di gas contenuto. Tali apparecchiature e prodotti includono in particolare i prodotti e le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria (diversi da quelli nei veicoli a motore), pompe di calore, impianti di protezione antincendio, commutatori e contenitori.

L'etichettatura può includere informazioni ambientali, come il potenziale di riscaldamento globale, così come pittogrammi applicabili alle apparecchiature e ai prodotti interessati.

Relazione

Entro il 31 marzo 2008 e ogni anno a seguire, ciascun produttore, importatore ed esportatore di più di una tonnellata di gas fluorurati ad effetto serra, deve comunicare le quantità prodotte, importate o esportate, le applicazioni cui sono destinati e le emissioni previste, nonché le quantità riciclate, rigenerate o distrutte.

Recupero dei gas fluorurati

I gas fluorurati ad effetto serra presenti nei circuiti di raffreddamento, nelle apparecchiature contenenti solventi, negli impianti di protezione antincendio e negli interruttori ad alta tensione, devono essere recuperati al fine di essere riciclati, rigenerati o distrutti ove questo sia possibile. Lo stesso dovrà succedere per i gas non utilizzati presenti nei contenitori.

Formazione del personale e certificazione

Gli Stati membri stabiliscono, entro il 4 luglio 2008, programmi di certificazione e di formazione del personale che svolge il controllo per individuare le perdite, il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione dei gas fluorurati. Tali programmi devono soddisfare i requisiti minimi e le condizioni stabilite dalla Commissione, entro il 4 luglio 2007.

Valutazione

Entro il 31 dicembre 2007, la Commissione procederà ad una valutazione approfondita delle sue disposizioni e sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su questo tema. Pubblicherà inoltre una relazione sull'attuazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2011.

Comitato di gestione

La Commissione è assistita, per le questioni relative ai gas fluorurati, dal comitato di gestione istituito ai sensi del regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Contesto

I gas fluorurati ad effetto serra hanno un potenziale di riscaldamento globale molto più alto rispetto alla CO 2 (il potenziale di riscaldamento globale è calcolato in base al potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas rispetto ad un chilogrammo di CO 2 ). Poiché questi gas sono disciplinati dal Protocollo di Kyoto , la riduzione delle emissioni contribuirà al conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea nel quadro del protocollo.

RIFERIMENTI

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 842/2006

4.7.2006

-

GU L 161, 14.6.2006



Atto(i) modificatore(i)

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1137/2008

11.12.2008

-

GU L 311, 21.11.2008



Le modifiche e correzioni successive al regolamento (CE) n. 1137/2008 sono state integrate al testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri [Gazzetta ufficiale L 92 del 3.4.2008].

Regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra [Gazzetta ufficiale L 335 del 20.12.2007].

Regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra [Gazzetta ufficiale L 333 del 19.12.2007].

Regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra [Gazzetta ufficiale L 332 del 18.12.2007].