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La legge finanziaria per la detrazione (legge n. 191 del 23 dicembre 2009)

La Finanziaria 2010 (Legge n. 191 del 23 dicembre 2009) ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 gli sgravi Irpef (introdotti dalla legge 449/97) sulle spese sostenute per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
La misura della detrazione resta fissata al 36%, da calcolare sul limite massimo di spesa pari a 48.000 euro.

Non ha più scadenza, inoltre, l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10% , per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Non ha scadenze, anche, la possibilità di fruire:
  • della detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ristrutturazione) dell'abitazione principale;
  • dell'applicazione dell'aliquota Iva al 4% sui beni finiti acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso (a prescindere che siano prima casa o meno) ed edifici assimilati.
Inoltre, è possibile fruire del medesimo beneficio, sempre nella misura del 36%, per l'acquisto di abitazioni ristrutturate da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, a condizione che:
  • l'immobile acquistato (o assegnato) faccia parte di un edificio interamente ristrutturato;
  • i lavori di ristrutturazione siano eseguiti fino al 31 dicembre 2012;
  • l'atto pubblico di acquisto o di assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2013 .
In tal caso, la detrazione del 36% va applicata sul 25% del prezzo di vendita o di assegnazione, sempre nel limite massimo di 48.000 euro.

Le principali condizioni e limiti per fruire della detrazione sono:
  • il limite massimo di spesa di 48.000 euro, sul quale calcolare la detrazione Irpef, deve essere riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione(ad esempio marito e moglie cointestatari di un'abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull'ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro);
  • qualora gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori relativi alla stessa unità immobiliare iniziati in precedenza, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute;
  • l'impresa che esegue i lavori di ristrutturazione non deve più indicare il costo della manodopera impiegata nelle fatture emesse dal 14 maggio 2011 . La semplificazione è stata introdotta dal decreto legge 70/2011 (articolo 7, comma 2, lettera q), che ha eliminato una condizione ritenuta in precedenza essenziale per poter beneficiare di questo sconto fiscale, in quanto la sua mancata indicazione nel documento Iva non era sanabile e faceva perdere il diritto alla detrazione;
  • la detrazione deve essere ripartita in 10 anni.
Si ricorda che a partire dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 ed 80 anni , titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari) possono ripartire la spesa rispettivamente in cinque e tre quote annuali di pari importo. Il requisito dell'età deve essere posseduto al 31 dicembre dell'anno nel quale si effettuano gli interventi agevolati (circolare 15/E del 5 marzo 2003).
Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti.

Anni Spesa massima % di detrazione Numero di rate
2010-2011-2012 48.000 euro 36 10 (3 o 5 per i contribuenti di età
non inferiore a 80 e 75 anni)




In evidenza
Esempi:

1. il contribuente che alla data del 31 dicembre 2010 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2007, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà ripartire la residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo da far valere nei periodi d'imposta 2010, 2011 e 2012;

2. il contribuente che alla data del 31 dicembre 2010 ha compiuto 75 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2007, ripartendo la quota di spesa detraibile in dieci anni, potrà ripartire la residua parte di detrazione spettante in cinque quote di pari importo da far valere nei periodi d'imposta 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.






Esempio di calcolo della detrazione
La casa ha bisogno di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, come il rifacimento dell'impianto elettrico, idraulico e del bagno. La spesa sostenuta nel 2010 è di 30.000 euro, Iva compresa. A fronte di questa cifra si possono detrarre 10.800 euro (36% di 30.000) in dieci anni, con un risparmio d'imposta di 1.080 euro per ogni anno. Per le persone anziane di settantacinque e ottanta anni invece il risparmio di imposta conseguibile sarà rispettivamente di 2.160 euro (10.800: 5) e 3.600 euro (10.800: 3) per ogni anno.




Va precisato, inoltre, che si tratta effettivamente di una detrazione dall'imposta e non di un rimborso.
Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione.

Esempio:
Se la quota annua detraibile è di 1.080 euro in dieci anni, come nell'esempio sopra formulato, e l'Irpef (trattenuta o comunque da pagare) nell'anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile, pari a 80 euro, non può essere recuperata in alcun modo.
L'importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo.
Lo stesso ragionamento deve essere applicato ai contribuenti che, per raggiunti limiti di età, portano in detrazione in cinque e tre anni la quota annuale relativa agli interventi di ristrutturazione effettuati.




Attenzione
La detrazione compete per le spese sostenute nell'anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministrazione del condominio.
In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempre a condizione che quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.




CHI PUÒ BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE TOP






Possono beneficiare dell'agevolazione tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
In particolare i seguenti soggetti:
  • il proprietario o il nudo proprietario dell'abitazione;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • l'inquilino e il comodatario (autorizzati dal proprietario);
  • i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa assegnatari di un alloggio;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Hanno diritto alla detrazione anche i familiari (sebbene non detengano quote dell'immobile, come ha precisato la circolare dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 20 aprile 2005), purché sostengano le spese dell'intervento a loro fatturate tramite bonifico, e siano conviventi del proprietario o del titolare di un diritto reale sull'immobile agevolato, al momento dell'invio della comunicazione di inizio lavori. Il decreto Sviluppo 70/2011 (articolo7, comma 2, lettera a) ha abrogato, con effetto 14 maggio 2011, la tradizionale comunicazione al Centro operativo di Pescara delle Entrate. Al posto del modulo alle Entrate, bisognerà fornire alcune informazioni nella dichiarazione dei redditi sulla base di un successivo provvedimento dell'Agenzia. Eliminata la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, vanno conservati i documenti che costituivano gli allegati della comunicazione a Pescara, così come le fatture e le contabili dei bonifici "tracciabili" (per i quali nulla cambia).

Sono considerati familiari, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir), il coniuge, i parenti entro il terzo grado (figli, genitori, nipoti, nonni, fratelli, sorelle, zii, bisnonni, bisnipoti e così via) e gli affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge: figlio e figlio del figlio, suoceri, fratello e sorella; i coniugi dei parenti: genero, nuora, cognato e così via).
Non rileva il fatto che le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare convivente (circolare ministeriale 11 maggio 1998, n. 121/E; risoluzione Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002, n. 184/E).

L'agevolazione spetta anche a chi, dopo aver stipulato il preliminare di compravendita (compromesso), ha già il possesso del bene, a condizione che:

a. il compromesso sia stato registrato presso l'Ufficio competente;
b. l'acquirente indichi gli estremi della registrazione nell'apposito spazio del modulo di inizio lavori.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.


L'elenco dei beneficiari

Beneficiari Condizioni
Proprietario
Familiari del proprietario Sì, anche se non detengono quote dell'immobile,
purché conviventi e a condizione che sostengano le spese
Inquilini e comodatari Sì, purché autorizzati dal proprietario
Nudo proprietario o usufruttuario
Promissario acquirente
(chi ha stipulato solo
il preliminare d'acquisto
Sì, a condizione che il preliminare sia stato registrato





CHE COSA FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE TOP






Come per gli anni scorsi, prima di iniziare i lavori (o contemporaneamente, secondo la precisazione della circolare 15/E 2005 dell'Agenzia delle Entrate) è necessario inviare, per raccomandata e senza ricevuta di ritorno, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modulo debitamente compilato, datato e sottoscritto, al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara
Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara


Comunicazione di inizio lavori ristrutturazione, particolare 01
Comunicazione di inizio lavori ristrutturazione, particolare 02
Comunicazione di inizio lavori ristrutturazione, particolare 03


Il modulo è reperibile presso tutti gli uffici delle Entrate e lo si può scaricare dal sito internet del ministero ( www.agenziaentrate.gov.it ).

A tale modello, che deve riportare i dati catastali dell'immobile sul quale si eseguono i lavori (o gli estremi della domanda di accatastamento), devono essere allegati:
  • la copia della concessione, dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
  • i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
  • la fotocopia delle ricevute di pagamento dell' ICI a decorrere dal 1997, se dovuta. Se, però, il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'Ici (ad esempio, l'inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute. Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di pagamento dell'Ici;
  • la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l'importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria;
  • la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori, nell'ipotesi in cui questi vengono eseguiti dal detentore dell'immobile (locatario, comodatario);
  • invece che tutta la documentazione prevista, i contribuenti possono produrre un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari.
    La dichiarazione è esente da imposta di bollo.
ATTENZIONE:
Il decreto Sviluppo (articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto legge 70/2011) ha abogato dal 14 maggio 2011 la tradizionale comunicazione al Centro operativo di Pescara delle Entrate. Al posto del modulo alle Entrate, bisognerà fornire alcune informazioni nella dichiarazione dei redditi sulla base di un successivo provvedimento dell'Agenzia. Vanno comunque conservati i documenti che costituivano gli allegati della comunicazione a Pescara (ad esempio la copia della Dia, le ricevute di pagamento dell'Ici, eccetera). Restano, inoltre, gli obblighi di conservazione delle fatture e delle contabili dei bonifici relativi alle spese sostenute, nonché di comunicare preventivamente alla Asl territorialmente compoetente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori, quando la tipologia di questi richiede tale adfempimento.




Con risoluzione 166/E/1999, l'Agenzia ha chiarito che per gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, il modelo di comunicazione poteva essere inviato anche dopo l'inizio dei lavori, purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.
Quindi, chi sta sfruttando per la prima volta in Unico 2011 la detrazione 36% legata all'acquisto o costruzione del box pertinenziale, si chiede se procedere o meno all'invio della prevista comunicazione a Pescara per le spese sostenute nel 2010.
Nel caso in questione si possono ipotizzare due diversi percorsi. Un prima tesi porta a ritenere già operante l'abrogazione dell'adempimento prevista dal decreto legge 70/2011. Un secondo orientamento, sicuramente più prudenziale, porta a sostenere che l'invio della comunicazione entro il 30 settembre prossimo è ancora dovuto, se non altro per il fatto che Unico 2011 non contiene le informazioni integrative che saranno previste dalle Entrate a partire dal prossimo modello dichiarativo. Con la conseguenza che, senza inviare nulla, il dettaglio non verrebbe fornito dal contribuente né con la vecchia procedura né con la nuova.
Dal 730 e Unico 2012 le informazioni verranno richieste in dichiarazione, sulla base di quanto sancito da un provvedimento delle Entrate di prossima emanazione.


Comunicazione alla Azienda Sanitaria locale
A cura dei soggetti interessati alla detrazione, deve essere inviata una comunicazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all' Azienda sanitaria locale (Asl) competente per territorio con le seguenti informazioni:
  • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
  • natura dell'intervento da realizzare;
  • dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
  • data di inizio dell'intervento di recupero.
La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare alla Asl.


CUMULABILITÀ CON LA DETRAZIONE IRPEF PER IL RISPARMIO ENERGETICO TOP






La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha prorogato la detrazione Irpef del 55% a favore dei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica negli edifici entro il 31 dicembre 2011.

La detrazione d'imposta del 36% per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con le agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.

Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.


Le agevolazioni sul risparmio energetico
Le detrazioni spettanti devono essere ripartite nel modo seguente:
  • per le spese sostenute nel 2007, in tre quote annuali di pari importo;
  • per le spese sostenute nel 2008, in minimo tre e massimo dieci quote annuali di pari importo, a scelta irrevocabile del contribuente operata all'atto della prima detrazione;
  • per le spese sostenute nel biennio 2009-2010, in cinque rate annuali di pari importo;
  • per le spese sostenute nel 2011, in dieci rate annuali di pari importo.
I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione Irpef del 55% variano in funzione del tipo di intervento, come indicato nella seguente tabella:

TIPO DI INTERVENTO SPESA MASSIMA DETRAZIONE MASSIMA (55%)
riqualificazione energetica di edifici esistenti 181.818,18 euro 100.000 euro
involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) 109.090,90 euro 60.000 euro
installazione di pannelli solari 109.090,90 euro 60.000 euro
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 54.545,45 euro 30.000 euro




Condizioni per poter fruire della detrazione Irpef:
  • redazione da parte di un tecnico abilitato del certificato di asseverazione che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti. Tale certificato deve essere conservato. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaia a condensazione con potenza inferiore a 100 KW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori;
  • redazione e trasmissione all'Enea entro 90 giorni dalla fine lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, dell'attestato di certificazione energetica se le procedure sono state approvate dalle Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano o dai Comuni, oppure dell'attestato di qualificazione energetica. Dal 2008, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per installare i pannelli solari non è più necessario questo adempimento. Tale certificazione non è più richiesta anche per gli interventi realizzati a partire dal 15 agosto 2009 riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione;
  • redazione e trasmissione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it dell'apposita scheda informativa;
  • per le spese sostenute dal 2009, qualora i lavori necessari a realizzare gli interventi proseguano in più periodi d'imposta, è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi d'imposta precedenti;
  • nelle fatture emesse dal 14 maggio 2011 non deve essere più indicato il costo della manodopera impiegata (articolo 7, comma 2, lettera q) del decreto legge 70/2011);
  • il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, numero e data della fattura, codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico.
Dal 1° luglio 2010, al momento del pagamento del bonifico, le banche e le poste devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori.

ATTENZIONE
Per informazioni più dettagliate sulle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, si rinvia alla guida Detrazione Irpef per il risparmio energetico consultabile su questo sito.





L'IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE TOP






La Finanziaria 2010 ha disposto che il regime agevolato dell'Iva diventi permanente (in precedenza era stata invece fissata al 31 dicembre 2011 la data di validità dello stesso). Il regime agevolato prevede l'applicazione dell'Iva ridotta al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali.

Per usufruire dell'agevolazione non occorre indicare nelle fatture emesse dal 14 maggio 2011 il costo della manodopera utilizzata, anche se l'esecuzione dei lavori è avvenuta precedentemente.

Le cessioni di beni restano assoggettate all' aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l'appaltatore fornisca beni di valore significativo, l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
Si tratta di:
  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni e interni;
  • caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
  • sanitari e rubinetteria da bagni;
  • impianti di sicurezza.
Su tali beni l'aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

ESEMPIO:
Costo totale dell'intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro;
b) costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.

Su questi 6.000 euro di beni significativi, l'Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l'importo complessivo dell'intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000).

Sul valore residuo (2.000 euro) l'Iva si applica nella misura ordinaria del 20%.




Per destinazione abitativa privata si intende riferirsi alle abitazioni adibite a dimora di privati.
Non si può applicare l'Iva agevolata al 10%:
  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l'Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
Per l'applicazione dell'agevolazione dell'Iva al 10% non è necessario alcun adempimento particolare come, invece, previsto per la fruizione della detrazione Irpef del 36%. Ad esempio, non si deve inviare alcuna comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né è richiesto il pagamento mediante bonifico.

L'Iva agevolata per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l'applicazione dell'aliquota Iva del 10%. Si tratta, in particolare:

A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera relativi alla realizzazione degli interventi di
  • restauro
  • risanamento conservativo
  • ristrutturazione
B. dell'acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall'articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.

L'aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti , vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

L'agevolazione spetta sia quando l'acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d'opera che li esegue.


CHE COSA ACCADE SE CAMBIA IL POSSESSO TOP






L'articolo 1 della legge 449/97 e la circolare ministeriale n. 57/E del 24 febbraio 1998 hanno anche disciplinato i casi di variazione della titolarità dell'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di ristrutturazione e manutenzione prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione.

I benefici fiscali legati alla manutenzione edilizia seguono l'immobile per il quale sono stati ottenuti. Questo principio non vale quando ci si limita a cedere una quota di comproprietà senza perdere la titolarità sulla parte restante.

Come chiarito con circolare n. 77/E del 2009, invece, la cessione anche di una sola quota determina il trasferimento del diritto a detrarre se l'acquirente passa da semplice comproprietario a unico proprietario.

Compravendita, donazione e successione
Nel caso in cui viene venduto l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito all'acquirente dell'immobile (solo se si tratta, però, di persona fisica).

Se il contribuente che ha realizzato la ristrutturazione (donante) dona l'immobile ad altro soggetto (donatario), il diritto a godere della detrazione per le quote residue si trasferisce a quest'ultimo.

Se muore il contribuente titolare di diritti sull'immobile oggetto dell'intervento di recupero, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi. In questo caso, le detrazioni competono solo qualora l'erede conservi la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
Nei casi sopra indicati, se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da persone diverse dal possessore (inquilino, comodatario), il diritto a detrarre le rate residue non si trasferisce e continua a spettare al detentore o al familiare convivente che ha sostenuto i costi.

Trasferimento dell'inquilino o del comodatario
La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.

La detrazione in caso di cessione dell'immobile o di successione

Cambiamenti Diritto alla detrazione
Vendita dell'immobile Il diritto alla detrazione compete all'acquirente
Donazione Il diritto alla detrazione compete al donatario
Successione Il diritto alla detrazione spetta agli eredi
Cessazione dello stato
di locazione o comodato
L'inquilino o il comodatario continua a beneficiare della detrazione
fino al periodo di godimento





LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE TOP






La spesa massima ammessa alla detrazione è di 48.000 euro per ogni singolo immobile , da ripartire tra gli aventi diritto sulla base dell'effettivo sostenimento della spesa . Così, ad esempio, marito e moglie che partecipano in egual misura alle spese possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi il 36% di fatture per 48.000 euro di interventi eseguiti nella loro prima casa più altri 48.000 euro per lavori effettuati nella seconda casa. In pratica ciascun coniuge può ottenere una detrazione d'imposta di 864 euro per ognuno dei 10 anni (48.000/2 x 36% : 10 = 864), per ciascun immobile posseduto e per ciascun intervento effettuato.

Sempre in tema di limiti di spesa, occorre tener conto del numero di unità immobiliari esistenti all'inizio dei lavori: se l'intervento riguarda una sola unità immobiliare, il limite della detrazione resta fermo all'importo massimo di 48.000 euro anche se al termine dei lavori sono state realizzate due o più unità.

Va precisato, inoltre, che si tratta di una detrazione dall'imposta e non di un rimborso. Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione.

In evidenza
Esempio:
Se la quota annua detraibile è di 1.968 euro e l'Irpef (trattenuta o da pagare) nell'anno in questione ammonta a 1.350 euro, la parte residua della quota annua detraibile, pari a 618 euro (1.968 - 1.350 = 618), non può essere recuperata in alcun modo. L'importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo.





È bene ricordare che l'importo effettivamente detraibile da ciascun comproprietario o soggetto che partecipa alle spese, si desume dai bonifici di pagamento e dalle fatture, a prescindere dalla quota di proprietà dell'immobile.
Pertanto è necessario che nei bonifici siano riportati tutti i nominativi di coloro che hanno sostenuto le spese degli interventi eseguiti e che le fatture siano intestate agli stessi soggetti.

Tuttavia, se nel bonifico è stato indicato il solo codice fiscale del soggetto che ha provveduto ad inviare la comunicazione di inizio lavori, la detrazione viene comunque riconosciuta anche agli altri aventi diritto, purché indichino nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.

In caso di bonifico unico, la diversa ripartizione delle spese tra i comproprietari (o codetentori) può essere desunta dalle fatture emesse dall'impresa esecutrice dei lavori o dal fornitore dei materiali necessari per l'esecuzione dell'intervento. È, quindi, opportuno richiedere distinte fatture intestate ai diversi beneficiari della detrazione.

L'altra condizione indispensabile per fruire della detrazione del 36% è che le spese sostenute, indicate in fattura, siano pagate tramite bonifico bancario o postale, anche online, entro il termine di vigenza dell'agevolazione, ossia entro il 31 dicembre 2012.

ATTENZIONE:
Quando i lavori iniziano e finiscono nello stesso anno (e tutti i bonifici vengono pagati entro il 31 dicembre), l'applicazione del 36% non crea particolari problemi: la detrazione partirà dalla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono state sostenute le spese. Per esempio, i pagamenti effettuati nel 2009 possono essere recuperati a partire dalla dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2010 (modello Unico o 730). Se si presenta il 730 il recupero del credito Irpef spettante sarà immediato.