Ai sensi articolo 1130 c.c.
L’ amministratore deve:
1) Eseguire le deliberazioni assembleari dei condomini e curare l’ osservanza del regolamento di condominio. ( ns. commento : Una delle funzioni principali di chi amministra, per conto di altri, è quella di tradurre in realtà concreta la volontà ed il comando dell'amministrato e sotto questo aspetto è obbligazione primaria del rappresentante quella di eseguire il mandato in modo conforme alla volontà del rappresentato )
2) Disciplinare l’ uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’ interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini.
3) Riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’ edificio e per l’ esercizio dei servizi comuni.
4) Compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’ edificio, egli alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
5) Rappresentanza processuale disciplinata dall’ art. 1131 c.c.
6) Obbligo del rendiconto della gestione. Il rendiconto annuale deve essere presentato all'assemblea dei condomini, in sede di riunione ordinaria, alla quale spetta il compito di controllare l'operato dell'amministratore, approvando (o non approvando) il bilancio consuntivo.
7) Obbligo di tenere la contabilità. La gestione di qualsiasi condominio comporta una serie di operazioni contabili in relazione alle riscossioni ed alle spese che vengono effettuate nel corso di ciascun esercizio: la legge pone a carico dell'amministratore il preciso obbligo di riscuotere i contributi dovuti dai condomini, di erogare le spese necessarie per la manutenzione dell'edificio e per i servizi comuni nonché quello di rendere, come già detto, il rendiconto annuale della sua gestione.
8) L’ obbligo di presentare i documenti giustificativi delle spese. L’ amministratore, per adempiere al proprio incarico correttamente, non può esimersi dal documentare, in maniera precisa, le spese affrontate per il condominio.
9) Obbligo di effettuare l’ inventario dei beni ( parti comuni ).
10) Obbligo di tenere i registri.