Normative di riferimento, aspetti legali, giuridici, di responsabilità e relativi alla sicurezza
Normative di riferimento, aspetti legali, giuridici, di responsabilità e relativi alla sicurezza
I problemi causati dall’acqua, sia per gli edifici che per la salute degli occupanti, sono stati oggetto di studi e
di leggi specifiche fin dagli albori delle civiltà in tutte le parti del mondo. In Italia sono tuttora in vigore leggi
e normative emanate in tal senso fin da tempi piuttosto remoti, che risalgono alle “Istruzioni Ministeriali
del 20 giugno 1896”, modificate dal DM Sanità del 5 luglio 1975 le quali definiscono in maniera chiara ed
inequivocabile che gli edifici ad uso abitativo, devono possedere una serie di requisiti igienici in relazione
alla salvaguardia della salute degli occupanti. Sono citati nello specifico: l’assenza di infiltrazioni dalle
coperture e di umidità sui pavimenti, l’assenza della condensa sulle superfici murarie, e la corretta
regimentazione delle acque piovane sui canali di scarico e da questi sui terreni. Sono state in seguito
emanate numerose ed articolate leggi e direttive dalle Regioni, da Ministeri e dalle diverse Amministrazioni
Comunali sulle varie esigenze specifiche del territorio. Tutte concordano in una stessa volontà comune:
NON FAR ENTRARE L’ACQUA NELL’EDIFICIO
Se invece questo accade, di chi è la responsabilità in ordine alla indesiderata presenza d’acqua nella
costruzione?
Art. 1667 cc Difformità e vizi dell’opera : l’appaltatore è responsabile di difformità e vizi lievi dell’opera
purché questi siano denunciati entro 60 gg dalla loro scoperta. L’azione si prescrive in anni due.
Art. 1669 cc Rovina e difetti di cose immobili : idem come sopra, ma relativa a danni importanti che
coinvolgono l’opera nella sua struttura e nella sua funzione. L’azione si prescrive in anni dieci, purché sia
denunciata entro un anno dalla scoperta del difetto. Le impermeabilizzazioni sono annoverate come
elemento funzionale essenziale al godimento dell’opera, e rientrano nei termini di garanzia decennale.
Qualora il difetto non sia sanabile o non consenta la fruibilità della costruzione, il committente può
richiedere la risoluzione del contratto, eventualmente in danno (Art. 1668 cc).
Altre norme correlate applicabili ai casi di studio:
- UNI-EN 1504:2005 sulla protezione e riparazione del calcestruzzo
Di recente emanazione in conseguenza del recepimento della relativa norma comunitaria, impone al
progettista la valutazione di tutti gli elementi previsti, affinché il calcestruzzo ancorché armato, venga
adeguatamente protetto dagli agenti esterni, compresa l’acqua di qualunque provenienza. Stabilisce inoltre
i requisiti prestazionali dei sistemi di protezione, e quali siano i criteri da adottare per effettuare le
riparazioni del calcestruzzo danneggiato.
- UNI EN ISO 13788:2003 sulla verifica ed eliminazione del rischio muffa
La costruzione di edifici sempre più isolati ed ermetici, ha creato enormi problemi di formazione di
condense e muffe negli ambienti abitativi e non solo. Il legislatore, con l’intento di stabilire delle regole
chiare in questo senso, ha inteso emanare tale dispositivo normativo, nell’interesse ed a beneficio della
salute pubblica.
Polizza assicurativa:
L’art. 4 del decreto legislativo n. 122/2005 impone al costruttore di stipulare, a beneficio dell’acquirente di
un immobile, una polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei danni materiali e diretti
all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile.
Affinché la polizza abbia effetto, è necessario che vi sia la certificazione, da parte di un Tecnico abilitato,
sulla conformità fra progetto ed esecuzione delle opere. Il Progettista, il Direttore dei Lavori ed il
Collaudatore, possono essere coinvolti in solido nella responsabilità contrattuale che l’Appaltatore ha nei
confronti del Committente.
Sentenza del Tribunale di Firenze del 21.01.2011 n° 147
Per la prima volta viene riconosciuta la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da lesione del
diritto di proprietà, inteso come danno al diritto fondamentale inerente alla persona.
Nello specifico, un condomino ha citato il Condominio, il quale nonostante diversi solleciti non ha
ottemperato all’obbligo di riparazioni causanti danno al condomino medesimo per oltre cinque anni. Il
Tribunale ha riconosciuto il Condominio, come responsabile di danni materiali per circa 5.500 € e di danni
da stress per altri 20.000 €. E’ stato inoltre sanzionato l’Amministratore del Condominio in qualità di
persona fisica, per altri 2.000 € in ordine al suo comportamento doloso di disinteresse.
Sicurezza relativa ai lavori in corso d’opera
Tale argomento è particolarmente vasto e complesso per poter essere affrontato in questa sede. Si
richiama comunque l’attenzione sul fatto che la quasi totalità delle opere di impermeabilizzazione viene
svolta in quota, e spesso con l’interferenza di altre imprese. Vengono inoltre quasi sempre utilizzate
fiamme libere contemporaneamente a sostanze infiammabili, a stretto contatto degli operatori. Risulta
quindi particolarmente importante accertarsi che sia l’impresa di impermeabilizzazione, che gli operatori,
siano adeguatamente formati, informati e protetti in relazione ai lavori da realizzare. Si rimanda al DLgs
81/08 e s.m.i. per i necessari approfondimenti.
Sicurezza relativa alla funzionalità delle opere
In alcuni casi la funzionalità di un’opera di impermeabilizzazione, coinvolge importanti aspetti di sicurezza
relativi alla struttura sulla quale questa viene eseguita. Solo a titolo di esempio, indicativo e non esaustivo,
si cita la possibilità che un’infiltrazione d’acqua possa creare dei cortocircuiti elettrici, e conseguenti rischi
per la sicurezza di terzi. Oppure la possibilità che l’acqua piovana possa involontariamente entrare nel ciclo
produttivo di un impianto, causando problemi di sicurezza anche seri come ad esempio nell’industria
chimica, o di salute pubblica come nell’industria alimentare.
Norma ISO 15686-8 del 2008
E’ una norma che stabilisce la vita utile di esercizio dei vari componenti edili, in funzione della gestione
economicamente corretta degli immobili. Vengono presi in esame tutti gli elementi della costruzione e
classificati in funzione della loro aspettativa di vita in opera, tenendo inoltre conto delle necessarie
manutenzioni programmate. Per le impermeabilizzazioni in esterno si prevede che la loro manutenzione
venga effettuata su un termine di tempo compreso fra i 6 ed 12 mesi.
DPR 207 del 5.10.2010 art. 33 comma 1
Tale legge si applica come estensione del Codice Appalti (DLgs 163/06) sugli Appalti Pubblici, e prevede che
le opere di manutenzione programmata degli edifici, debbano essere stabilite fin dal progetto
diventandone parte integrante.