Faq
Sì, tale obbligo è sancito dall’art.5, comma 3 della legge regionale 28 maggio 2007 n.13 e s.m.i.: “nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l’Attestato di Certificazione Energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore”. L’Attestato di Certificazione Energetica deve essere altresì prodotto per edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria secondo le modalità di calcolo indicate al paragrafo 5.3 della D.G.R. n.43-11965. Nel caso non siano rispettati i sopradetti obblighi sono previste le sanzioni definite dall’art.20 comma 12) della legge regionale 28 maggio 2007 n.13: “il venditore che non rende disponibile al momento della stipula dell’atto di compravendita l’Attestato di Certificazione Energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 1.000,00 a 10.000,00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell’edificio.”
L’art.5 comma 3) della legge regionale 28 maggio 2007 n.13 e s.m.i., sancisce che: "nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l’Attestato di Certificazione Energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme al suo originale in possesso”. È obbligatorio, quindi, disporre dell’attestato in tutti i casi di nuova locazione e informare il locatario in merito alle prestazioni energetiche dell’immobile fornendogli una copia conforme dell’attestato o facendogliene controfirmare una copia per presa visione. Non è tuttavia obbligatorio allegare l’Attestato di Certificazione Energetica al contratto di locazione.
Si, se il trasferimento delle quote viene effettuato a titolo oneroso e quindi anche nel caso in cui l’acquirente sia già comproprietario.
La legge regionale 28 maggio 2007 n.13 e s.m.i. prevede che nel caso di trasferimento a titolo oneroso di un immobile sia il venditore ad osservare le disposizioni definite dall’art.5 comma 2).
La legge regionale 28 maggio 2007 n.13 e s.m.i. prevede che nel caso di locazione di un immobile sia il locatore ad osservare le disposizioni definite dall’art.5 comma 3).
In questi casi il certificatore deve “certificare quello che vede” al momento del sopralluogo e dei rilievi eseguiti: pertanto in caso di ristrutturazione dove, a titolo di esempio, non sia ancora stato installato l’impianto termico (anche se gli interventi sulle strutture opache ed i serramenti sono ultimati) il certificatore produrrà l’A.C.E. valutando l’energia primaria come se garantita da apparecchi alimentati dalla rete elettrica; viceversa in caso di ristrutturazione dell’involucro, qualora gli interventi non fossero ultimati sarà necessario certificare la situazione esistente.
In questo caso è necessario valutare se le zone termiche portano alla definizione di sistemi edificio-impianto distinti. In tal caso sarà necessaria la redazione di “n” Attestati di Certificazione Energetica diversi dove “n” rappresenta il numero di sistemi edificio-impianto individuati. La differenziazione dei vari Attestati di Certificazione Energetica dotati dello stesso subalterno, sarà determinata dalla destinazione d’uso.
A prescindere dalla corretta situazione catastale, in questo caso occorre produrre un Attestato di Certificazione Energetica per ogni singolo alloggio che costituisce un sistema edificio-impianto indipendente, indicando il subalterno e specificando nelle note che tutte le unità immobiliari sono accatastate con un unico subalterno.
È possibile redigere l’Attestato di Certificazione Energetica per un edificio/appartamento anche quando non vige l’obbligo della redazione del suddetto documento al fine di conoscere le prestazioni energetiche dell’unità immobiliare interessata.
Il compito del certificatore è quello di verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, la congruenza tra la documentazione progettuale e lo stato di fatto dell’edificio con la conseguente responsabilità di redigere un Attestato di Certificazione Energetica corrispondente allo stato di fatto dell’immobile oggetto di certificazione. Nel caso in cui il certificatore non riuscisse ad accedere a tutte le unità immobiliari facenti parte dell’edificio in esame ed in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti l’edificio rilevati e percepibili dall’esterno o dagli spazi comuni, potrà ipotizzare, in accordo con la documentazione progettuale in suo possesso, che le caratteristiche dell’involucro delle unità immobiliari alle quali non è potuto accedere siano le medesime di quelle analizzate direttamente. In caso contrario, il certificatore assumerà caratteristiche peggiori di quelle rilevate nel corso dei sopralluoghi nelle unità immobiliari alle quali ha avuto accesso durante i sopralluoghi.
In questo caso non è necessario produrre l’Attestato di Certificazione Energetica in quanto l’edificio non è ancora dichiarato agibile (vedere D.G.R. n.43-11965 par. 5.2). Ad ogni modo l’Attestato di Certificazione Energetica dovrà essere prodotto al fine dell’ottenimento dell’agibilità dell’immobile.
In questo caso non è necessario produrre l’Attestato di Certificazione Energetica (vedere D.G.R. n.43-11965 par. 5.2). Ad ogni modo l’Attestato di Certificazione Energetica dovrà essere prodotto al fine dell’ottenimento dell’agibilità dell’immobile.
Nel caso di passaggio di proprietà di una porzione di appartamento si ritiene sia necessaria la redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica in quanto secondo l’art.2 comma b) della legge regionale 28 maggio 2007 n.13 e s.m.i. l’Attestato di Certificazione Energetica deve essere prodotto “per porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti” e non rientra in alcune delle esclusioni definite dalla legislazione regionale.
No, a partire dal 1 ottobre 2009, grazie alla clausola di cedevolezza riportata all’art.17 del D.Lgs. 192/05, vige esclusivamente la legislazione regionale – legge regionale 28 maggio 2007 n.13 e s.m.i. e D.G.R. n.43-11965 – con le modalità di Certificazione Energetica degli Edifici del SICEE. Pertanto tutti i certificati redatti dopo il 1 ottobre 2009 secondo le modalità nazionali (D.Lgs. 192/05 e decreto 26 giugno 2009) non sono più validi sul territorio della Regione Piemonte.
È possibile allegare all’atto di vendita/contratto dell’immobile l’autodichiarazione di prestazione energetica ai sensi del Decreto 26 giugno 2009 predisposta dal proprietario solamente nel caso in cui questa sia stata compilata prima dell’entrata in vigore (1 ottobre 2009) del regolamento regionale sulla Certificazione Energetica (D.G.R. n.43-11965) e trasmessa all’autorità competente entro 15 giorni dalla consegna dell’attestato al richiedente. La validità massima di tale documento è 10 anni. Si sottolinea comunque che, nel caso in cui venissero apportate delle modifiche all’involucro o all’impianto tali per cui si sia ottenuto un miglioramento delle prestazioni energetiche, l’autodichiarazione di prestazione energetica ai sensi del Decreto 26 giugno 2009 non sarà più valida e sarà quindi necessario redigere un Attestato di Certificazione Energetica secondo le linee guida regionali (D.G.R. n.43-11965).
No, tale documento non è previsto dalla legislazione regionale (legge regionale 28 maggio 2007 n.13 e s.m.i. e D.G.R. n.43-11965).
Tutti gli Attestati di qualificazione energetica redatti in sostituzione degli Attestati di Certificazione Energetica “scadranno” 12 mesi dopo l’emanazione delle LGN (ovvero fino al 26 giugno 2010). Infatti l’art.11 comma 1ter) del D.lgs 192/05 e s.m.i. specifica che “Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali [omissis], l'Attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di Certificazione Energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis” (ovvero gli Attestati di Qualificazione Energetica non possono più sostituire gli Attestati di Certificazione Energetica).
No, ai sensi dell’art.11 comma 1bis) del D.lgs. 192/05 s.m.i., solo “fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la Certificazione Energetica degli edifici, [omissis], l'Attestato di Certificazione Energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'Attestato di qualificazione energetica [omissis], o da una equivalente procedura di Certificazione Energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005”.
In questo caso specifico chi possiede la nuda proprietà è obbligato all’atto della compravendita a farsi carico dell’onere inerente la Certificazione Energetica.
Se il titolo abilitativo a costruire/ristrutturare (Permesso di Costruire, DIA) è stato richiesto al Comune in data precedente al 15 giugno 2007 (data di entrata in vigore della legge regionale 28 maggio 2007 n.13), non è necessaria, ai fini dell’ottenimento dell’agibilità dell’edificio, la redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica. Se invece il titolo abilitativo a costruire/ristrutturare (Permesso di Costruire, DIA) è stato richiesto in data successiva al 15 giugno 2007 (data di entrata in vigore della legge regionale 28 maggio 2007 n.13) e la fine lavori è stata dichiarata in data antecedente il 1 ottobre 2009 (data di entrata in vigore della D.G.R. n.43-11965, “disposizioni attuative in materia di Certificazione Energetica degli edifici, ai sensi della l.r. 28 maggio 2007 n.13”), è necessaria, ai fini dell’ottenimento dell’agibilità dell’edificio, la redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica sulla base delle Linee guida nazionali per la Certificazione Energetica degli edifici (LGN), approvate con Decreto Ministeriale del 26 giugno 2009.
Si, è necessario produrre l’Attestato di Certificazione Energetica. I calcoli per la climatizzazione invernale e per l’acqua calda sanitaria vengono effettuati presumendo che le condizioni di comfort invernale siano raggiunte mediante l’utilizzo di apparecchi alimentati dalla rete elettrica (punto 5.3 della D.G.R. n.43-11965).
Si, tale disposizione è stata stabilita dalla direttiva europea EPDB 2002/91/CE all’art. 7 comma 2). L’unico caso in cui è possibile omettere le raccomandazioni è nel caso di edifici particolarmente performanti, ovvero privi di raccomandazioni. In tal caso verrà richiesto al Certificatore di inserire come prima raccomandazione la frase “L’edificio non necessita di interventi migliorativi”, come priorità “bassa” e come tempo di ritorno “N.D.”.
Nel box 6.1 del SICEE devono essere inserite anche raccomandazioni con tempo di ritorno superiori a 10 anni che però non concorrono nel calcolo dell’indice di prestazione raggiungibile.
Le pompe di calore possono essere considerate fonti rinnovabili solamente per la quota parte prevista dalla Direttiva europea 2009/28/CE.
Sono considerate fonti rinnovabili per la produzione di ACS gli impianti solari termici e le caldaie a biomassa (in applicazione della D.G.R. n.45-11967).
La stufa o il caminetto a pellets non possono essere considerati impianto termico; viceversa il generatore di calore a pellets collegato a un sistema di distribuzione, di regolazione e di emissione, lo è.
Non è possibile rinnovare un Attestato di Certificazione Energetica già esistente; esso può essere sostituito compilando un nuovo Attestato di Certificazione Energetica e dandone comunicazione all’ufficio competente mediante l’invio di una mail a cerificazione.energetica@regione.piemonte.it indicando il codice del certificato sostituito.
La targa energetica, in accordo con il punto 8) della D.G.R. n.43-11965, deve essere prodotta ed affissa in un luogo visibile al pubblico presso ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione; tale targa deve essere altresì apposta anche negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico.
(fonte: sito ufficiale della Regione Piemonte, aggiornamento del 07/10/2010)