Manovra anticrisi - le imprese
Manovra anti -crisi
Parte terza
Aggiornato al 16 marzo 2009
A cura dello Studio Legale Tributario Franco
Sommario
Le imprese.......................................................................................3
Irap, arriva la deduzione del 10%............................................................................................3
Come si ottiene il rimborso ......................................................................................................4
Opzione per il regime della trasparenza ...................................................................................5
Aliquota massima fissata al 4,82%...................................................................................5
Credito d’Imposta e ricerca ...........................................................6
La fase del monitoraggio .........................................................................................................6
Termini di presentazione domanda e concetto d’autorizzazione preventiva. ............................6
Bonus fiscale per la ricerca...........................................................7
Retroattività .............................................................................................................................8
Gara di velocità ................................................................................................................9
Iva per cassa, arriva l'esigibilità differita .....................................9
Pro e contro dell’esigibilità differita.................................................................................10
Cash accounting ....................................................................................................................11
La norma italiana ...................................................................................................................11
In arrivo aiuti per la cessazione definitiva delle attività
commerciali...................................................................................12
Le imprese
Irap, arriva la deduzione del 10%
L’articolo 6 del Decreto Legge 185/08 prevede una deduzione dell ’Irap nella misura del
10% per quei contribuenti che nel periodo d’imposta a partire dal 31 dicembre 2008
hanno sostenuto costi per interessi passivi o spese di qualsiasi importo del personale.
Il decreto, convertito in Legge 2/2009, ha voluto anticipare eventuali mosse da parte della Corte Costituzionale che rivendicherebbero ,secondo l’articolo 1 del Dl 446/97 ,
l’anticostituzionalità nel disporre ai fini delle imposte dirette la deducibilità dell’Irap.
L’imposta regionale sulle attività produttive vanta, sotto l’aspetto costituzionale, molti
ricorsi da parte di lavoratori autonomi e piccole imprese che non ritengono d’essere
soggetti passivi Irap e, pertanto, essere privi d’autonoma organizzazione.
La deducibilità nella misura del 10% si avrebbe, in base all’articolo 6, comma 1 del DL 185/08 sulla base imponibile Ires e irpef così come cita la legge: « Tale quota è
forfettariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e
oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi ovvero delle spese per il personale
dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti». In forza del richiamo
all’articolo 99, comma 1 del Tuir, la base imponibile riguarda anche la deduzione per le
imprese e per i professionisti soggetti a Irpef. Alla luce di queste leggi, si presume che
l’agevolazione spetta anche agli enti non commerciali e alle imprese, così come ne
potranno beneficiare anche gli esercenti arti e professioni. In poche parole è fatta
esclusione solo per enti pubblici, imprese agricole individuali, ed enti non commerciali
riguardo alle attività istituzionali e le società semplici.
Il 28 gennaio di quest’anno , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, sia in sede di
determinazione del relativo reddito, sia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2008, può trovare validità il sistema di deduzione. La deducibilità può avere luogo anche
per i periodi d’imposta pregressi, purché abbiano contribuito alla formazione del valore
della produzione, al sostenimento di spese sostenute per lavoro dipendente o interessi
passivi.
Di seguito un esempio di come si calcola la deduzione:
L’imposta regionale pagata nel 2008 con l’aliquota del 3,9% su 10.000 euro corrisponde
ad un valore di produzione pari a 256.000 €. Vale a dire: deduzione del 10% di 1.000 =
Ires risparmiata; 1.000 x 27,5% = 275.
Come si ottiene il rimborso
La legge 185/2008, all’articolo 6 ha stabilito anche il rimborso della maggiore Ires o Irpef
assolta nei periodi precedenti a causa dell’indeducibilità dell’Irap. Il contribuente che ha
corrisposto l’Irap sugli interessi passivi, o che abbia sostenuto spese per il personale
dipendente in base al comma 2 ha diritto al rimborso nella misura del 10% per ogni anno
di competenza. Tale diritto appartiene anche a tutti quei contribuenti che alla data
d’entrata in vigore del decreto non avevano ancora presentato richiesta di rimborso (29
novembre 2008).
La presentazione della domanda può avvenire solo in via telematica all’Agenzia delle
Entrate . Tuttavia, il rimborso può riguardare soltanto i versamenti per i quali non è scadutoil termine di 48 mesi dalla data del primo pagamento. Quanto stabilito
dall’Articolo 38 del
Dpr 602/1973 fa riferimento alla validità delle domande di rimborso relative solo allequote d’imposte dirette corrispondenti all’Irap partendo a ritroso dalla data del
29
novembre 2008 . Nel caso esistano solo pagamenti in acconto, l’Agenzia delle Entrate siesprime con chiarezza in merito e stabilisce, con la risoluzione
459/2008, che in questi
casi bisogna tener conto della data di versamento del saldo.
Bisogna inoltre tener presente che esistono dei limiti di spesa fissati per gli anni 2009-
2011. Per l’anno 2009 è stata stanziata la cifra di 100.000 €, per il 2010 500.000 € e
400.000 € per il 2011 e l’accoglimento della domanda avverrà in base all’ordinecronologico di presentazione delle domande.
L’Articolo 88 del Tuir elimina ogni ipotesi di
sopravvivenza attiva imponibile, non essendo il rimborso Irap tassabile ai fini delle
imposte dirette.
Opzione per il regime della trasparenza
L’Agenzia delle Entrate ha posto sotto la lente d’ingrandimento le società di persona e di
capitale che hanno optato per il regime della trasparenza o per l’ipotesi delconsolidato fiscale
evidenziando che la deduzione è determinata in primis dalla società
e, solo in seguito avviene la comunicazione ai soci. Ciò si verifica attraverso il reddito al
netto della quota Irap deducibile, relativo ai periodi d’imposta pregressi per i quali la
società stessa dovrà nuovamente determinare il proprio reddito al netto del 10% dell’Irap.
Una fase successiva riguarda, appunto, la comunicazione a ciascun socio della quota
spettante affinché questi possano inoltrare richiesta di rimborso Irpef o Ires. Nel caso del
consolidato fiscale , il rimborso riguarda la società consolidante. Gli anni precedenti il
consolidamento potranno essere rimborsati su richiesta di ciascuna società.
Aliquota massima fissata al 4,82%
Secondo l’Articolo 1, comma 43 della legge 244/2007, all’Irap è conferita caratteristica di
tributo regionale con obbligo d’istituzione secondo la legge regionale del 2009. La legge “ milleproroghe”, all’articolo 42, comma 7 del decreto legge 30 dicembre 2008 ha però
posticipato l’entrata in vigore della competenza al 1° gennaio 2010. Dal 2008 l’aliquota
base Irap è scesa al 3,9% al posto del 4,25% ne consegue che le aliquote Irap vigenti dal
1° gennaio 2008 dovevano, per effetto di legge, ottenere un coefficiente pari a 0,9176.
Il 10 dicembre 2008 la risoluzione 13 della Direzione Federalismo Fiscale del
Ministero dell’Economia ha chiarito che le aliquote vigenti dal 2008 devono essererimodulate sulla base coefficiente
0,9176 con rapporto tra il 3,9% e la vecchia aliquota
Irap del 4,25%.
Inoltre, il decreto legislativo 446, all’articolo 16, comma 3 ha stabilito il seguente nuovo
intervallo di aliquote:
dal 2,98% (3,9% - 0,92%) al 4,82% (3,9% +0,92). L’ambito d’applicazione della
rimodulazione è stabilito dal Ministero dell’Economia che ha precisato che solo le
aliquote convertite prima del 2008 potevano avere come pietra di paragone il valore
originale espresso al 4,25%. Alla luce di queste norme, anche per il 2009 è stato previsto
che l’aliquota Irap non potrà eccedere il 4,82%, perché l’intervallo di variazione per leregioni è sceso
dall’1% allo 0,92%
Credito d’Imposta e ricerca
Il Decreto Legge 185/2008 ha introdotto diverse novità anche in materia d’incentivi.
All’articolo 29 , nello specifico, si fa ritorno al vecchio articolo 5 del Decreto legge
138/2002 modificandone alcuni aspetti che riguardano la gestione di determinati aiuti alle
imprese.
La fase del monitoraggio
La fase del monitoraggio è quella più delicata e riguarda l’assoggettamento alla disciplina
di tutti i crediti d’imposta, con particolare riferimento alla “Visco Sud” del 2002 . Il DL 138/2002 all’articolo 5 stabiliva che i bonus non utilizzati non potevano essere più
impiegati automaticamente ma dovevano essere inglobati nei limiti dello stanziamento di
risorse finanziarie da utilizzare con criterio e rigidità per ciascuna annualità del bilancio
dello Stato. Così facendo il credito d’imposta sarebbe stato appannaggio dei soggetti
interessati solo fino all’esaurimento delle risorse finanziarie. Una volta terminate le risorse
finanziarie, si doveva stabilire ex novo la norma e il controllo dei flussi dei nuovi crediti.
Termini di presentazione domanda e concetto d’autorizzazione preventiva.
Questo tipo di modalità con la legge Visco Sud si manifestò solamente con la
Finanziaria 2003 che stanziò due tipi di categorie d’interventi: uno riguardava quelli posti
in essere prima del DL 138 e relativo godimento di bonus collegati, i secondi, invece, riguardavano quelli “avviati ” dopo l’entrata in vigore della Finanziaria . Per questi ultimi
esisteva l’obbligo di prenotazione preventiva sia ai fini della validità stessa del diritto che
per la tempistica della spesa.
Diversamente interviene l’articolo 29 del Dl 185/2008 che ha operato una distinzione tra
operazioni da avviare e quelle già avviate a partire dall’entrata in vigore della norma29/11/2008
ma provvedendo all’erogazione di un solo stanziamento di bonus ricerca. Il
credito d’imposta ha priorità per quelle già avviate rispetto a quelle ancora da avviare
anche se, sia le prime che le seconde, devono partecipare alle gare per l’assegnazione
delle risorse fruibili fino ad esaurimento fondi.
L’entrata in vigore del Dl 185/08 ha stabilito che senza autorizzazione preventiva nessun
credito d’imposta potrà essere rilasciato se non dopo attenta verifica delle risorse stanziate
dal bilancio dello Stato. I bonus ricerca non ancora “spesi” al 29 novembre 2008
dovranno essere erogati in conformità ad una verifica delle operazioni “avviate” e quelle
da “avviare” a quella data. La domanda deve essere inoltrata a mezzo posta telematica al
Centro Operativo di Pescara . Per potersi aggiudicare la gara bisognerà attendere il
termine di 30 giorni ( a partire dal 29 gennaio) dall’entrata in vigore del nuovo formulario
relativo alla richiesta dei fondi, il cui invio sarà disponibile dopo altri 30 giorni. Questa data
segna lo sblocco della gestione bonus ricerca. Per effetto del Dl 138/2002 non sono fruibili
anche quelli già maturati.
Bonus fiscale per la ricerca
Il Decreto legge 185/2008 ha assegnato alla disciplina del bonus ricerca 375,2 milioni d’euro per l’anno 2008 e 533,6 per l’anno in corso. Questi fondi, con ogni probabilità,
troveranno la loro sistemazione tra tutte le richieste effettuate non prima della fine del
mese di marzo. Molte di queste domande d’assegnazione bonus devono ancora pervenire
agli organi preposti giacché fanno riferimento a crediti d’imposta non ancora “spesi” o a
programmi già avviati ma arenati ancora nei progetti iniziali. L’Italia vanta, purtroppo, la
maglia nera per gli investimenti fatti nel campo della ricerca privata. Ciò ha reso
necessario un chiarimento sulla possibilità di chiedere ed ottenere tale beneficio. La
spiegazione arriva appunto dal Dl 185/2008 all’articolo 29 comma 2 che stabilisce che,
con decorrenza 2009, «la fruizione del credito d’imposta» non avviene più in maniera
automatica ma solo previa richiesta. Si afferma il concetto di “fruizione” e non di
“assegnazione" poiché questo bonus è concesso solo se richiesto. Alla lettera a) e b) del
comma 2 e nei commi da 3 a 5 si rende noto che possono essere spesi i beni fiscali
riguardanti:
· Crediti d’imposta già maturati (quindi derivanti da spese già sostenute ma non
ancora utilizzati)
· Crediti d’imposta non ancora maturati relativi ad investimenti ancora da avviare
Alla luce di queste norme, si rende ancora più forte l’ipotesi della retroattività
dell’erogazione per il bonus ricerca così come disposto dal Dl185/2008.
Retroattività
Il Dl 185/2008 all'articolo 29 più che costituire un elemento di “impatto ” con i crediti d'imposta già maturati e utilizzati alla data del 28 novembre 2008 -vale a dire entro un
solo giorno precedente l'entrata in vigore del decreto – entra in urto con quei crediti già
maturati ma non ancora spesi entro quel termine. Seguendo attentamente queste
normative si può leggere tra le righe quasi un accorato invito – potremmo definirlo
addirittura obbligo – a richiedere il bonus anche per quei soggetti che hanno sostenuto
spese per la ricerca già nel 2007.
L'invito a presentare il modello FRS per la partecipazione alla “ gara ” per la parte di credito considerata “ immatura ” e quindi non spesa, diventa a questo punto un tacito sollecito a
beneficiare della retroattività. L'esempio di come saranno gestiti i bonus è presto fatto. Se
nel 2007 un soggetto ha sostenuto costi agevolati per 100, maturando 10, e considerando
che entro il 29 novembre 2008 sono stati spesi solo 2 dei 10 d'incentivo, resta ancora un
credito di 8 che potrà essere assegnato solo previa gara d’accesso alle risorse.
Gara di velocità
L'assegnazione del diritto al bonus dipende da una vera e propria “gara di velocità”,
vale a dire che quanto prima viene inviata la domanda tanto maggiore è la probabilità di
ottenere il consenso al diritto. Tutto però dipende dalle domande e dal volume delle
richieste presentate. Tenendo conto anche della retroattività del beneficio, le richieste
da soddisfare dovrebbero essere veramente tante. Tuttavia, se un soggetto inoltra più
domande con documentazione più corposa, ciò non garantisce la “vittoria” della gara.
Iva per cassa, arriva l'esigibilità differita
Esistono contribuenti che, pur non avendo un cospicuo volume d'affari, hanno emesso
regolare fattura per cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di clienti passivi
d'imposta. Questi contribuenti potranno scegliere di versare l'Iva solo dopo il pagamento
del corrispettivo. Nel caso in cui i fornitori abbiano optato per il versamento differito, icontribuenti saranno costretti a
posticipare la detrazione dell'imposta al momento in cui
eseguiranno il pagamento della fattura, anche se solo parzialmente. In poche parole l'Iva
va versata ad operazione conclusa, quindi incassata. Ciò può accadere ogni mese,
trimestre o anno anche se è possibile, secondo la disciplina comunitaria, spostare il
versamento d'imposta al momento in cui questa viene incassata dal cedente. Tale opzione
viene denominata “ Iva differita ” e ad essa si fa ricorso solo per particolari operazioni. Il
Decreto legge anti-crisi, all'articolo 7 ha ampliato i casi d’utilizzo dell'” Esigibilità differita ” stabilendo quando è possibile utilizzare il versamento differito dell'imposta anche
con fattura già emessa.
La disposizione è subordinata alla decisione del Consiglio Europeo, che potrebbe arrivare
anche a distanza d’otto mesi dalla richiesta da parte dell’Italia, dopo aver approvato il Dl 185/2008 . Altra condizione d’applicazione dell’esigibilità differita è data dal limite posto
dalla vendita di beni e alla prestazione di servizi nei confronti di soggetti privati.
Il criterio d’applicazione si basa sulla scelta di determinate operazioni e non può essere
esteso a tutte le cessioni o prestazioni effettuate da soggetti che intendono avvalersi del
“ differimento”. La modalità di “differimento ” deve essere espressamente riportata in
fattura, pena l’applicazione in automatico delle regole ordinarie.
Un’altra prescrizione da osservare è quella di versare l’imposta entro un anno dall’operazione anche se non è stato ancora effettuato il pagamento. Se prima di tale
anno, il committente fallisce o è assoggettato a procedure esecutive, l’esigibilità può
essere sospesa per più tempo. Le grandi escluse dal “differimento” sono:
· le operazioni effettuate verso privati, quelle rese da soggetti che applicano il
“regime del margine”
· le operazioni assoggettate ad imposte su modello del “reverse charge”
· le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggi
Rientrano nella norma del “differimento”:
· le cessioni di beni e servizi effettuati nei confronti di Enti non commerciali, anche
quelli operanti nel settore dell’impresa
· le cessioni per i beni e i servizi utilizzati “promiscuamente” nell’attività soggetta
all’applicazione dell’imposta e in quell’istituzionale.
In una norma facoltativa di favore, è stato anticipato il volume d’affari per i contribuenti che
vorranno applicare la nuova regola. La portata dell’importo è fissata in 200 mila euro ed è
generalmente riferita a piccoli operatori, esposti come i grandi imprenditori, a dover
anticipare l’Iva anche se non pagata dai loro clienti.
Pro e contro dell’esigibilità differita
I maggiori benefici saranno appannaggio dei piccoli imprenditori, che potranno
utilizzare maggiori disponibilità di cassa da utilizzare ai fini produttivi. Questi
operatori, però, saranno costretti a rivedere la loro contabilità affinché sia più facile
stabilire il flusso finanziario delle riscossioni, soprattutto in previsione di pagamenti
rateizzati. L’esigibilità, in questa specifica circostanza, è rilevata “pro-quota”, al momento
d’ogni singolo pagamento mentre la relativa imposta sarà conteggiata nella liquidazione
del periodo in cui il pagamento è stato perfezionato.
Ad essere maggiormente svantaggiati saranno quei contribuenti che acquistano
servizi e beni da soggetti che utilizzano e dichiarano in fattura l’Iva differita . Mentre
ora è possibile ottenere la detrazione dell’Iva all’atto di ricevimento della fattura, anche se
non ancora materialmente pagata, le nuove regole impongono il rinvio della detrazione
d’imposta al momento in cui saranno pagati tutti i relativi importi. Nel caso di pagamenti
parziali, l’Iva potrà essere detratta solo nei periodi in cui è avvenuto quel tipo di
versamento.
Queste norme potrebbero indurre i grandi operatori a pressare sui soggetti con volume
d’affare minore affinché questi non adottino il sistema dell’Iva differita.
Cash accounting
Il cash accounting è un sistema molto semplice basato sullo spostamento temporale
del debito d’imposta ed è una prerogativa del Regno Unito, Estonia, Slovenia e Irlanda.
Questo metodo non è contemplato nella direttiva comunitaria ma rientra nell’ambito delle
norme di deroga su autorizzazione del Consiglio Europeo poiché consente agli operatori di
versare l’Iva solo all’atto del suo incasso. Il sistema si basa sulla detrazione dell’Iva sui
propri acquisti al momento del pagamento dell’imposta ai fornitori, lasciando fuori il cliente
da ogni tipo di coinvolgimento. Possono beneficiare del sistema del cash accounting solo
determinati contribuenti.
La norma italiana
L’articolo 66 della norma Ue della direttiva comunitaria di rifusione stabilisce che il
differimento dell’esigibilità dell’Iva può avvenire anche senza previa autorizzazione. In
Italia, infatti, questo sistema è già stato introdotto nell’iter da seguire per il versamento
dell’imposta.
Le operazioni effettuate per le prestazioni di servizio sono infatti collegate al pagamento
del corrispettivo, pertanto non devono essere compiute anticipazioni dell’imposta rispetto
all’effettivo incasso. L’eccezione è fatta se c’è un’anticipazione della fattura . Tutti i
contribuenti, indipendentemente dal volume d’affare, per determinate operazioni sono
obbligati a versare l’imposta all’Erario anche se la fattura è stata già emessa. In linea di
massima questo sistema è adottato per le cessioni di prodotti farmaceutici, cessioni di beni
e prestazioni eseguiti per lo Stato, alle Asl, nonché agli enti pubblici territoriali, alle
camere di commercio e agli istituti universitari.
In arrivo aiuti per la cessazione definitiva delle attività
commerciali
Tra tanti aiuti, arriva anche un indennizzo per quei commercianti che devono abbandonare
definitivamente la loro attività di vendita nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 . All’articolo 19-ter del Dl 185/2008 , convertito in Legge 2/2009, viene
stabilito che l’indennizzo spetta per cause di cessata attività commerciale per quei
soggetti che esercitano attività “al minuto” in sede fissa. Questa caratteristica di vendita
può essere anche associata alla vendita di bibite o alimenti al pubblico quali, ad esempio,
chi commercia in aree pubbliche.
Per ottenere il beneficio bisogna rientrare in un modello standard avente queste
caratteristiche:
· aver compiuto il 62° anno d’età (per gli uomini) nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, o avere più di 57 anni se donna;
· essere in possesso di licenza come titolare o aiutante nella gestione Inps degli
esercenti attività commerciali;
· essere subordinati alla cessazione definitiva dell’attività commerciale;
· provvedere alla cancellazione o restituzione di titoli che autorizzino ad una nuova
attività lavorativa dello stesso genere;
· provvedere alla cancellazione presso il registro delle imprese presso la Cdc.
L’indennizzo è pari ad € 458,20 mensili , vale a dire l’equivalente del minimo
pensionistico previsto per gli iscritti alla gestione dei commercianti presso l’inps . Lapresentazione della domanda deve essere inoltrata entro il
31 dicembre 2012 e
l’erogazione dell’assegno di sostentamento arriverà a partire dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della richiesta. All’articolo 3 del Dl 207/1996
viene stabilito che l’indennizzo è previsto ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione e non rappresenta, invece, la pensione stessa. Inutile dire che l’indennizzo
decade se subentra qualsiasi altro tipo d’attività lavorativa, sia esso autonomo o
dipendente . Nel caso in cui il soggetto che beneficia dell’indennizzo dovesse
intraprendere un altro lavoro, l’interessato avrà l’obbligo di comunicarlo all’Inps entro
30 giorni dall’inizio della nuova attività lavorativa. L’erogazione di questo mensile di
sostentamento è stato reso possibile grazie al tributo aggiuntivo dello 0,09% versatial
Fondo di finanziamento di tutti gli iscritti alla gestione commercianti Inps. La proroga
per il versamento del contributo è stata fissata al 31 dicembre 2013.