Normalità economica - no all'accertamento automatico
Indicatori di
normalita’ economica:
non c’e’ accertamento automatico
Aggiornato al 13 Maggio 2008
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Sommario
Introduzione ................................................................................................. 3
LA NUOVA NORMATIVA.............................................................................. 3
FINANZIARIA 2007 ....................................................................................... 4
FINANZIARIA 2008 Art. 1 comma 252: “OBBLIGO DI MOTIVAZIONE”..... 4
D.L. TESORETTO ......................................................................................... 5
VALENZA PROBATORIA............................................................................. 6
GLI ALTRI INDICATORI................................................................................ 6
LA POSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE .................................... 7
Circolare n. 5/2008 ....................................................................................... 7
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Introduzione
Con la modifica introdotta dal comma 252 dell’art. 1 della
Finanziaria 2008 al comma 14 dell’art. 1 della L. 296/06 , si è riaperto il
dibattito sul valore attribuibile ai cosiddetti “indicatori di normalitàeconomica”,
nell’attività di accertamento condotta dall’Amministrazione
Finanziaria.
LA NUOVA NORMATIVA
L’impiego di parametri di “coerenza economica” per fotografare la
posizione individuale del contribuente e individuare l’eventuale scarto tra i
ricavi o compensi dichiarati e quelli ipoteticamente attribuibili sulla base delle
caratteristiche dell’attività svolta, è stato considerato dal legislatore italiano
ammissibile, ma circoscrivibile secondo precisi criteri.
Se in un primo momento gli uffici finanziari potevano porre in essere
degli accertamenti fondati sul discostamento dei ricavi calcolati sulla base di
detti indicatori e i ricavi effettivamente dichiarati, con il rispetto dell’unico
onere del “contradditorio” con il contribuente, tale obbligo non è oggi più
sufficiente.
“Ai fini dell’accertamento, l’Agenzia delle Entrate ha l’onere di motivare
e di fornire elementi di prova per avvalorare l’attribuzione dei maggioriricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli
indicatori di normalità
economica… In ogni caso, i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi
inferiori a quelli previsti dagli indicatori …non sono soggetti ad
accertamenti automatici ”.
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FINANZIARIA 2007
In questi termini, la Finanziaria 2008 ha limitato la portata applicativa del
comma 14 dell’art. 1 della Finanziaria 2007 che, rivoluzionando il
precedente assetto normativo sull’accertamento basato sugli studi di settore,
aggiungeva agli originari indicatori di congruità (questi indicano le stime di
ricavo entro cui non si incorre in accertamenti) altri “ specifici indicatori di normalita' economica , di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di
ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in
relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attivita'
svolta”.
La funzione del nuovo strumento di ausilio dell’accertamento fondato
non più sull’analisi della congruità , ma sull’analisi della “normalità economica”
è diversa rispetto a quella dei tradizionali indicatori e consiste nel creare delle
liste selettive di controllo. I nuovi indicatori sono, cioè, finalizzati a limitare
l’utilizzo calmierato dei dati all’interno del software Gerico per
orientare il risultato degli studi ed evitare l’accertamento.
Questo ha inevitabilmente comportato l’innalzamento della soglia dei
ricavi alla quale è necessario adeguarsi.
FINANZIARIA 2008 Art. 1 comma 252: “OBBLIGO
DI MOTIVAZIONE”
Dalla lettura della nuova disposizione si evince l’intenzione di conferire
agli indicatori che controllano le distorsioni di Gerico il valore di “presunzione
semplice”. Gli indicatori di normalità economica non sono, quindi, da solisufficienti a legittimare l’emissione di
atti di accertamento automatici , ma
necessitano di un supporto motivazionale e probatorio che deve essere
fornito dalla stessa amministrazione finanziaria.
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La capacità degli indicatori di normalità economica di individuare ricavi
non è, allora, posta in discussione ma solo prudenzialmente limitata da
obblighi istruttori. Gli uffici finanziari non solo sono tenuti ad instaurare un
contraddittorio con il contribuente interessato ma dovranno, altresì,
accompagnare la loro determinazione di accertamento con un “ quid pluris”,
ovvero con una motivazione specifica.
Con “l’anormalità” economica , non si ha, pertanto, l’automaticità
dell’accertamento, ma il “rischio” che questo avvenga e in tal caso
l’accertamento fondato sui risultati degli indicatori di normalità economica sarà
valido solo se supportato da motivazione e da altri elementi di prova forniti
dall’Amministrazione medesima.
Gli obblighi istruttori così descritti dalla legge esplicheranno la loro
efficacia anche per gli indicatori di non coerenza economica che nel termine
massimo di un triennio (termine previsto per l’aggiornamento) sostituiranno gli
indicatori predetti.
D.L. TESORETTO
La natura sperimentale degli indicatori di normalità economica e la qualifica di presunzioni semplici dei maggiori ricavi da essi desumibili non è
una novità introdotta con l’ultima Finanziaria ma è una realtà già riscontrabile
nel dl. Tesoretto (dl. 81/2007) all’art. 15 comma 3 bis.
Tale disposizione introduce, tra l’altro l’art. 14 ter nell’art. 1 per la
Finanziaria del 2007, prescrivendo, da un lato , l’impossibilità diassoggettamento ad accertamento automatico
per quei contribuenti che
dichiarano un ammontare di ricavi o compensi inferiore a quelli desumibili dagli
indicatori di normalità economica e dall’altro, l’obbligo, in caso di
accertamento, in capo all’ufficio accertatore “di motivare e fornire elementi
di prova per gli scostamenti riscontrati”.
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VALENZA PROBATORIA
Il valore di presunzione semplice attribuito alle stime risultanti
dall’utilizzo degli indicatori di normalità economica (i. di n. e.) è stato
confermato di recente in occasione dell’espletamento di un’interrogazione
parlamentare sugli studi di settore.
In tale sede, si è precisato che l’etichetta di “presunzione semplice”
conferita ai maggiori ricavi derivanti dagli i. di n. e. può valere solo per
i ricavi approvati in via transitoria per l’anno 2006.
Il Ministero, infatti, identifica solo gli scostamenti rilevati
dall’elaborazione degli studi di settore con “le gravi incongruenze”,
presupposto normativo su cui fondare l’accertamento dettato dall’art. 62
sexies del dl. 331/1993 e non reputa i risultati forniti con i nuovi indicatoriidonei a fornire la medesima
garanzia di affidabilità derivante dagli studi di
settore.
Detta affermazione considerata unitamente al dato letterale dell’ art. 1
comma 252 della l. 244/07 (“fino all’entrata in vigore dei nuovi studi di settore
varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della
disciplina richiamata dal presente comma”) porta senza dubbio alcuno a
ritenere la limitazione presuntiva degli indicatori di normalità rimessa
all’approvazione definitiva degli studi aggiornati.
GLI ALTRI INDICATORI
L’accertamento automatico non è consentito neanche nel caso di uso
degli studi di settore. Anche qui la legittimità dell’accertamento è subordinata
all’assolvimento dell’obbligo del contraddittorio . Quest’ultimo va
obbligatoriamente tentato e il suo esito non può essere previsto a priori,
così come non è preliminarmente ipotizzabile il contenuto probatorio a carico
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dell’ufficio finanziario. Quest’ultimo dipende dall’apporto di nuovi elementi da
parte del contribuente.
La medesima conclusione è adottabile anche per gli altri indicatori
introdotti dal comma 13 dell’art. 1 della Finanziaria 2007 (l.296/2006), i cd.
indicatori di coerenza.
LA POSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Circolare n. 5/2008
Le modifiche normative indicate hanno indotto l’Agenzia delle Entrate,
con CM 23/1/2008 n. 5/E , a rivedere parzialmente le proprie posizioni in
merito all’utilizzabilità degli studi di settore nell’ambito dell’attività di
accertamento.
L’Amministrazione Finanziaria :
· Reputa la stima dei maggiori ricavi derivanti dagli indicatori di normalità economica non idonea a rappresentare
adeguatamente l’effettiva situazione produttiva del
contribuente;
· Considera, perciò, la possibilità di utilizzazione della stima , in
sede di accertamento, con modalità sperimentali;
· Valuta i maggiori ricavi desumibili una presunzione semplice ,
che assume valore probatorio ed efficacia persuasiva in giudizioin quanto dotata dei
requisiti della gravità, precisione e
concordanza;
· Non considera la presunzione degli indicatori di normalità
economica qualitativamente diversa da quella degli studi di settore;
· Precisa che mentre nel caso degli studi di settore , l’obbligo
dell’amministrazione finanziaria di fornire ulteriore
materiale probatorio non è predefinibile , per gli indicatori di
normalità economica, l’Ufficio deve comunque accompagnare
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questi ultimi con ulteriori elementi, a prescindere
dall’atteggiamento che il soggetto sottoposto a controllo terrà in
sede di contradditorio;
· Sostiene l’inidoneità della stima a fondare da sola l’emissione
di accertamenti automatici.
Da tutto quanto su esposto, è possibile ritenere l’intervento legislativo,
così come interpretato anche dai successivi provvedimenti, diretto a fornire al
contribuente una maggiore garanzia a fronte dell’attività di
accertamento condotta dai competenti organi finanziari.