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Direttiva per la rateizzazione dei pagamenti fiscali

Direttiva


EQUITALIA:


Rateizzazione dei pagamenti fiscali


Aggiornato al 13 Maggio 2008


A cura dello Studio Tributario Marcello Franco



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Sommario


LA NOVITA’ .................................................................................................. 3


OGGETTO DELLA RATEIZZAZIONE........................................................... 3


CASISTICA ................................................................................................... 4


IMPORTO DELLE RATE............................................................................... 5


PROCEDIMENTO: SVOLGIMENTO ............................................................. 5


PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA..................................................... 5


Ufficio competente.................................................................................... 5


Modalità di presentazione ........................................................................ 6


Istruttoria................................................................................................... 7


Conclusione del procedimento e adozione del provvedimento ............... 7


INADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE..................................................... 8


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LA NOVITA’


Con la direttiva n. 2070/2008 emessa il 27 marzo, Equitalia fornisce

alle 31 società capigruppo, indispensabili istruzioni sulle novità introdotte dal


decreto "milleproroghe" ( Dl. 248/07 , convertito dalla L. 51/2008) in

materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo.


Le società del Gruppo Equitalia potranno, da questo momento, in


presenza di determinati presupposti oggettivi e soggettivi , concedere ai

contribuenti, che ne faranno apposita richiesta secondo le modalità


prestabilite, la dilazione del pagamento dovuto fino ad un massimo di 72

rate.


OGGETTO DELLA RATEIZZAZIONE


La dichiarazione di generale ammissibilità di rateizzazione delle somme iscritte regolarmente a ruolo subisce delle deroghe , come precisato

nella nota presente nella stessa direttiva.


Infatti, mentre in quest’ultima si legge che “ in linea di principio” sonorateizzabili tutte


le tipologie di entrate riscosse mediante iscrizione a ruolo,

si puntualizza, poi, che in determinati casi non sarà lecito avvalersi delle


procedure agevolative.


Si fa, in particolare, riferimento :


§ Ai crediti in riscossione spontanea a mezzo ruolo, ovvero a quei crediti, la cui suddivisione in rate è già stabilita ab origine (es.: Tarsu,

multe). In questa ipotesi il ruolo è lo strumento ordinario di pagamento e


non deriva da un inadempimento del soggetto passivo ;


§ Alle somme iscritte a ruolo per il recupero di agevolazioni UE

dichiarate illegittime ;


§ Ai ruoli rateizzati Inps ;


§ A tutti i crediti considerati non dilazionabili dagli enti creditori.


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Sfuggono all’iter procedurale prescritto dalla direttiva anche quei crediti dall’importo inferiore ai 2000 €. Per questi, non è esclusa la rateizzazione

come per le ipotesi eccezionali dianzi elencate, ma, al contrario, essa è


automatizzata . Il piccolo debitore, in tal caso, usufruisce di una corsia

preferenziale: per l’accesso alla rateizzazione sarà sufficiente una sua


autocertificazione e il concessionario sarà sempre tenuto ad accogliere la

richiesta.


CASISTICA


La concessione della rateazione è subordinata all' accertamento , da

parte dell'agente della riscossione, della sussistenza di determinate situazioni


che possano legittimare e giustificare le misure che facilitano i pagamenti


fiscali.


Equitalia indica alcune di queste ipotesi ma l’ elencazione che si trova nella direttiva può essere considerata meramente esemplificativa . L’intento

di non limitare le fattispecie di rateizzazione a quelle specificamente


individuate è deducibile dalla previsione di future indicazioni da fornire agli


uffici per “ individuare eventuali ulteriori casistiche di temporanee situazioni di

obiettiva difficoltà”.


L’accertamento del competente funzionario dovrà, allora, essere diretto a


verificare la concreta esistenza di:


§ una carenza temporanea di liquidità finanziaria ;


§ uno stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio

(situazioni di mercato, crisi economiche settoriali, processi di


rioriganizzazione, ristrutturazione aziendale);


§ la trasmissione ereditaria dell’obbligazione isritta a ruolo;


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§ la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie , anch’esse

relative al pagamento corrente di tributi e contributi;


§ la precaria situazione reddituale.

IMPORTO DELLE RATE


La concessione delle agevolazioni nei pagamenti dei debiti iscritti a ruolo


è soggetta ad ulteriori requisiti precisamente dettati nella direttiva.


Ivi si legge, infatti, che il numero massimo di rate in cui potrà consistere la

dilazione è pari a 72 rate e che la singola rata non potrà essere più bassadi € 100


. Tale importo sarà derogabile solo in “situazioni di comprovata

indigenza”.


Le rate dovranno poi essere tutte dello stesso ammontare , fatta


eccezione per la prima , che dovrà comprendere, altresì, gli interessi di mora,

gli aggi di riscossione coattiva, l’iscrizione e la revoca del fermo amministrativo


eventualmente iscritto e il diritto di notifica della cartella di pagamento.


PROCEDIMENTO: SVOLGIMENTO


PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA


Ufficio competente


Con il decreto legge Mille Proroghe, la competenza è passata


direttamente agli agenti della riscossione, ovvero agli uffici di Equitalia.

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Da oggi, i contribuenti non dovranno più inoltrare la loro istanza presso


l’Agenzia delle Entrate o presso l’Inps.


§ Per il primo ente, è stato espressamente previsto che spetta, in via

esclusiva, a Equitalia il compito di evadere le istanze, mentre per ledomande presentate agli uffici dell’amministrazione finanziaria


prima dell’entrata in vigore della nuova legge , bisogna attendere l’arrivo di

ulteriori chiarimenti.


§ Per quanto concerne l ’Inps , al contrario, Equitalia ha precisato che è


ammessa in alternativa la proponibilità dell’istanza agli enti

previdenziali, avendo questi ultimi provveduto con nota del 14 marzo


2008 a disciplinare le modalità di rateizzazione.


Modalità di presentazione


La richiesta presentata dal contribuente dovrà avvenire


tempestivamente. Si intende fare riferimento ai 60 giorni previsti per la

notifica della cartella esattoriale, nonché ai tempi tecnici necessari per la


lavorazione degli esiti delle notifiche. Equitalia, di fatti, avverte “ la

presentazione della richiesta può assumere connotazione dilatoria”.


Al momento della presentazione , il contribuente avrà, inoltre, l’onere di indicare un domicilio speciale valido per tutte le comunicazioni attinenti al

procedimento di dilazione, mentre l’ufficio destinatario del modello di domanda


dovrà consegnare al richiedente una comunicazione di avvio delprocedimento


, che, come precisa la direttiva, dovrà anche avvenire a mezzo fax o per posta elettronica .

Riveste una rilevante importanza, per i diretti destinatari del nuovo


provvedimento puntualizzato dalla direttiva di Equitalia, la precisazione


secondo cui la presentazione della domanda di rateizzazione delle somme


dovute, se da un lato non determina la revoca di misure cautelari già


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adottate e non inibisce l’adozione di nuove, preclude l’avvio di nuove

azione esecutive e sospende quelle già iniziate.


Pertanto non costituisce un ostacolo alla rateazione di somme iscritte a ruolo il preventivo avvio di una procedura esecutiva.

Istruttoria


L’attività istruttoria condotta dagli uffici di Equitalia, preliminare all’adozione


del provvedimento, differisce a seconda dell’ammontare dell’importo la cui

dilazione viene richiesta.


§ Per i debiti fino a 2 mila Euro, è sufficiente l’autocertificazione del

debitore.


§ Per i debiti fino a 10.000 Euro, l’accertamento sarà semplificato.


§ Per i debiti fino a 50.000 Euro, saranno effettuati i normali

accertamenti .


§ Per i debiti oltre i 50.000 Euro , è prevista la presentazione di idonee

garanzie: garanzia o polizza fideiussoria, concessione di ipoteca.


Conclusione del procedimento e adozione del


provvedimento


A prescindere dal contenuto dell’esito procedimentale, la conclusione


dell’istruttoria dovrà essere comunicata e motivata.


In caso di accoglimento della domanda:


§ il termine minimo concesso per il pagamento della prima rata dovrà

essere di 8 giorni;


§ verrà allegato al provvedimento il piano di ammortamento ;


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§ per gli importi superiori ai 50.000 Euro, l’efficacia dell’atto di

accoglimento è subordinata alla presentazione della garanzia entro 10


giorni dalla ricezione del provvedimento.


In caso di rigetto della domanda:


§ il diniego deve essere preceduto da comunicazione notificata al debitore.


È possibile anche l’accoglimento parziale , purchè adeguatamente

motivato.


INADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE


La direttiva citata non lascia alcun vuoto per ciò che riguarda le ipotesi di


inadempienza da parte dei soggetti agevolati dalle dilazioni. Si prescrive,


infatti, che :


§ in caso di ritardo nel pagamento della prima rata , il contribuente


decade dal beneficio .


§ in caso di ritardo nel pagamento delle rata successive alla prima , il

contribuente sarà obbligato a versare gli interessi di mora egli ulteriori


costi di aggio .


§ in caso di ritardo nel pagamento di due rate di seguito , il contribuente


decade dal beneficio e l’importo ancora dovuto è riscuotibile in

un’unica soluzione.