Direttiva per la rateizzazione dei pagamenti fiscali
Direttiva
EQUITALIA:
Rateizzazione dei pagamenti fiscali
Aggiornato al 13 Maggio 2008
A cura dello Studio Tributario Marcello Franco
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Sommario
LA NOVITA’ .................................................................................................. 3
OGGETTO DELLA RATEIZZAZIONE........................................................... 3
CASISTICA ................................................................................................... 4
IMPORTO DELLE RATE............................................................................... 5
PROCEDIMENTO: SVOLGIMENTO ............................................................. 5
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA..................................................... 5
Ufficio competente.................................................................................... 5
Modalità di presentazione ........................................................................ 6
Istruttoria................................................................................................... 7
Conclusione del procedimento e adozione del provvedimento ............... 7
INADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE..................................................... 8
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LA NOVITA’
Con la direttiva n. 2070/2008 emessa il 27 marzo, Equitalia fornisce
alle 31 società capigruppo, indispensabili istruzioni sulle novità introdotte dal
decreto "milleproroghe" ( Dl. 248/07 , convertito dalla L. 51/2008) in
materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo.
Le società del Gruppo Equitalia potranno, da questo momento, in
presenza di determinati presupposti oggettivi e soggettivi , concedere ai
contribuenti, che ne faranno apposita richiesta secondo le modalità
prestabilite, la dilazione del pagamento dovuto fino ad un massimo di 72
rate.
OGGETTO DELLA RATEIZZAZIONE
La dichiarazione di generale ammissibilità di rateizzazione delle somme iscritte regolarmente a ruolo subisce delle deroghe , come precisato
nella nota presente nella stessa direttiva.
Infatti, mentre in quest’ultima si legge che “ in linea di principio” sonorateizzabili tutte
le tipologie di entrate riscosse mediante iscrizione a ruolo,
si puntualizza, poi, che in determinati casi non sarà lecito avvalersi delle
procedure agevolative.
Si fa, in particolare, riferimento :
§ Ai crediti in riscossione spontanea a mezzo ruolo, ovvero a quei crediti, la cui suddivisione in rate è già stabilita ab origine (es.: Tarsu,
multe). In questa ipotesi il ruolo è lo strumento ordinario di pagamento e
non deriva da un inadempimento del soggetto passivo ;
§ Alle somme iscritte a ruolo per il recupero di agevolazioni UE
dichiarate illegittime ;
§ Ai ruoli rateizzati Inps ;
§ A tutti i crediti considerati non dilazionabili dagli enti creditori.
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Sfuggono all’iter procedurale prescritto dalla direttiva anche quei crediti dall’importo inferiore ai 2000 €. Per questi, non è esclusa la rateizzazione
come per le ipotesi eccezionali dianzi elencate, ma, al contrario, essa è
automatizzata . Il piccolo debitore, in tal caso, usufruisce di una corsia
preferenziale: per l’accesso alla rateizzazione sarà sufficiente una sua
autocertificazione e il concessionario sarà sempre tenuto ad accogliere la
richiesta.
CASISTICA
La concessione della rateazione è subordinata all' accertamento , da
parte dell'agente della riscossione, della sussistenza di determinate situazioni
che possano legittimare e giustificare le misure che facilitano i pagamenti
fiscali.
Equitalia indica alcune di queste ipotesi ma l’ elencazione che si trova nella direttiva può essere considerata meramente esemplificativa . L’intento
di non limitare le fattispecie di rateizzazione a quelle specificamente
individuate è deducibile dalla previsione di future indicazioni da fornire agli
uffici per “ individuare eventuali ulteriori casistiche di temporanee situazioni di
obiettiva difficoltà”.
L’accertamento del competente funzionario dovrà, allora, essere diretto a
verificare la concreta esistenza di:
§ una carenza temporanea di liquidità finanziaria ;
§ uno stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio
(situazioni di mercato, crisi economiche settoriali, processi di
rioriganizzazione, ristrutturazione aziendale);
§ la trasmissione ereditaria dell’obbligazione isritta a ruolo;
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§ la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie , anch’esse
relative al pagamento corrente di tributi e contributi;
§ la precaria situazione reddituale.
IMPORTO DELLE RATE
La concessione delle agevolazioni nei pagamenti dei debiti iscritti a ruolo
è soggetta ad ulteriori requisiti precisamente dettati nella direttiva.
Ivi si legge, infatti, che il numero massimo di rate in cui potrà consistere la
dilazione è pari a 72 rate e che la singola rata non potrà essere più bassadi € 100
. Tale importo sarà derogabile solo in “situazioni di comprovata
indigenza”.
Le rate dovranno poi essere tutte dello stesso ammontare , fatta
eccezione per la prima , che dovrà comprendere, altresì, gli interessi di mora,
gli aggi di riscossione coattiva, l’iscrizione e la revoca del fermo amministrativo
eventualmente iscritto e il diritto di notifica della cartella di pagamento.
PROCEDIMENTO: SVOLGIMENTO
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ufficio competente
Con il decreto legge Mille Proroghe, la competenza è passata
direttamente agli agenti della riscossione, ovvero agli uffici di Equitalia.
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Da oggi, i contribuenti non dovranno più inoltrare la loro istanza presso
l’Agenzia delle Entrate o presso l’Inps.
§ Per il primo ente, è stato espressamente previsto che spetta, in via
esclusiva, a Equitalia il compito di evadere le istanze, mentre per ledomande presentate agli uffici dell’amministrazione finanziaria
prima dell’entrata in vigore della nuova legge , bisogna attendere l’arrivo di
ulteriori chiarimenti.
§ Per quanto concerne l ’Inps , al contrario, Equitalia ha precisato che è
ammessa in alternativa la proponibilità dell’istanza agli enti
previdenziali, avendo questi ultimi provveduto con nota del 14 marzo
2008 a disciplinare le modalità di rateizzazione.
Modalità di presentazione
La richiesta presentata dal contribuente dovrà avvenire
tempestivamente. Si intende fare riferimento ai 60 giorni previsti per la
notifica della cartella esattoriale, nonché ai tempi tecnici necessari per la
lavorazione degli esiti delle notifiche. Equitalia, di fatti, avverte “ la
presentazione della richiesta può assumere connotazione dilatoria”.
Al momento della presentazione , il contribuente avrà, inoltre, l’onere di indicare un domicilio speciale valido per tutte le comunicazioni attinenti al
procedimento di dilazione, mentre l’ufficio destinatario del modello di domanda
dovrà consegnare al richiedente una comunicazione di avvio delprocedimento
, che, come precisa la direttiva, dovrà anche avvenire a mezzo fax o per posta elettronica .
Riveste una rilevante importanza, per i diretti destinatari del nuovo
provvedimento puntualizzato dalla direttiva di Equitalia, la precisazione
secondo cui la presentazione della domanda di rateizzazione delle somme
dovute, se da un lato non determina la revoca di misure cautelari già
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adottate e non inibisce l’adozione di nuove, preclude l’avvio di nuove
azione esecutive e sospende quelle già iniziate.
Pertanto non costituisce un ostacolo alla rateazione di somme iscritte a ruolo il preventivo avvio di una procedura esecutiva.
Istruttoria
L’attività istruttoria condotta dagli uffici di Equitalia, preliminare all’adozione
del provvedimento, differisce a seconda dell’ammontare dell’importo la cui
dilazione viene richiesta.
§ Per i debiti fino a 2 mila Euro, è sufficiente l’autocertificazione del
debitore.
§ Per i debiti fino a 10.000 Euro, l’accertamento sarà semplificato.
§ Per i debiti fino a 50.000 Euro, saranno effettuati i normali
accertamenti .
§ Per i debiti oltre i 50.000 Euro , è prevista la presentazione di idonee
garanzie: garanzia o polizza fideiussoria, concessione di ipoteca.
Conclusione del procedimento e adozione del
provvedimento
A prescindere dal contenuto dell’esito procedimentale, la conclusione
dell’istruttoria dovrà essere comunicata e motivata.
In caso di accoglimento della domanda:
§ il termine minimo concesso per il pagamento della prima rata dovrà
essere di 8 giorni;
§ verrà allegato al provvedimento il piano di ammortamento ;
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§ per gli importi superiori ai 50.000 Euro, l’efficacia dell’atto di
accoglimento è subordinata alla presentazione della garanzia entro 10
giorni dalla ricezione del provvedimento.
In caso di rigetto della domanda:
§ il diniego deve essere preceduto da comunicazione notificata al debitore.
È possibile anche l’accoglimento parziale , purchè adeguatamente
motivato.
INADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE
La direttiva citata non lascia alcun vuoto per ciò che riguarda le ipotesi di
inadempienza da parte dei soggetti agevolati dalle dilazioni. Si prescrive,
infatti, che :
§ in caso di ritardo nel pagamento della prima rata , il contribuente
decade dal beneficio .
§ in caso di ritardo nel pagamento delle rata successive alla prima , il
contribuente sarà obbligato a versare gli interessi di mora egli ulteriori
costi di aggio .
§ in caso di ritardo nel pagamento di due rate di seguito , il contribuente
decade dal beneficio e l’importo ancora dovuto è riscuotibile in
un’unica soluzione.