Il regime fiscale dei contribuenti minimi - circolare n.73e del 21/12/2007 ade
CIRCOLARE N. 73/E
Roma, 19 ottobre 2005
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
______________
Settore Fiscalità internazionale e finanziaria
Ufficio Procedure fiscali
ROMA 21 dicembre 2007
Alle Direzioni regionali dell’Agenzia
Agli Uffici locali dell’Agenzia
Ai Centri operativi
e, p.c., Al Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento per le
Politiche Fiscali
Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
Alle Direzioni centrali dell’Agenzia
Agli Uffici centrali di staff dell’Agenzia
LORO SEDI
Prot. n. 2007/198994
OGGETTO: Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – Articolo 1,
commi da 96 a 117, della legge finanziaria per il 2008.
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INDICE
1. PREMESSA ........................................................................................................4
2 APPLICAZIONE DEL REGIME DEI MINIMI ..................................................5
2.1 Condizioni di accesso al regime ..................................................................5
2.2 Fattispecie di esclusione dal regime ............................................................7
2.3 Ingresso nel regime dei minimi ....................................................................8
2.3.1.Contribuenti già in attività...........................................................8
2.3.2.Contribuenti che iniziano l’attività..............................................9
2.4 Disapplicazione del regime .........................................................................9
2.4.1 Disapplicazione per opzione......................................................10
2.4.2 Disapplicazione per legge..........................................................11
2.4.2.1. al venire meno dei requisiti....................................................11
2.4.2.2. a seguito di accertamento ......................................................14
3 SEMPLIFICAZIONI .........................................................................................15
3.1 Semplificazioni e adempimenti ai fini IVA ..................................................15
3.1.1 Semplificazioni ...........................................................................15
3.1.2 Adempimenti...............................................................................15
3.1.3 Esclusione del diritto di rivalsa e di detrazione ........................16
3.1.4 Rettifica della detrazione ...........................................................17
3.1.5 Ultima dichiarazione annuale....................................................18
3.2 Semplificazioni e adempimenti ai fini delle imposte sul reddito ...................19
3.2.1 Semplificazioni contabili............................................................19
3.2.2 Esclusione comunicazione dati per studi di settore...................19
3.2.3 Obblighi contabili ......................................................................19
3.3. Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive ..........................20
4 DETERMINAZIONE AGEVOLATA DEL REDDITO D’IMPRESA E DI
LAVORO AUTONOMO ......................................................................................21
4.1 La determinazione del reddito per i soggetti che si avvalgono del regime
dei minimi ...............................................................................................21
4.2 Componenti di reddito riferiti ad esercizi precedenti ..................................24
3
4.3 Il trattamento fiscale delle perdite .............................................................25
4.4 Regime transitorio ....................................................................................26
5 VERSAMENTI D’IMPOSTA E ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 28
6 ASPETTI SANZIONATORI ..............................................................................28
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1. PREMESSA
I commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 – in
corso di pubblicazione - disciplinano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un regime
fiscale semplificato ed agevolato (c.d. regime dei contribuenti minimi) per i
soggetti la cui attività d’impresa, artistica o professionale sia riconducibile, in
base ai requisiti definiti dalla norma in commento, alla nozione di “attività
minima”.
Nel prosieguo della presente circolare, per semplicità, si farà riferimento
ai predetti commi della legge finanziaria 2008 senza ulteriore specificazione.
Con l’entrata in vigore del regime dei contribuenti minimi, il comma 116
dispone l’abrogazione dei regimi di semplificazione di seguito elencati:
regime dei contribuenti minimi in franchigia (art. 32 bis del DPR 29
settembre 1972, n. 633)
regime fiscale delle attività marginali (l’art. 14 della legge 23 dicembre
2000, n. 388)
regime c.d. “super-semplificato” per le imprese ed i lavoratori autonomi
di minori dimensioni (articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23
dicembre 1996, n. 662)
In conformità al disposto del comma 115, con Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze (di seguito decreto ), in corso di emanazione,
saranno dettate ulteriori disposizioni concernenti l’applicazione del regime in
esame.
Tale regime, per espressa previsione del comma 117, si rende applicabile
a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, pertanto, i contribuenti in possesso dei
requisiti di legge potranno avvalersene con effetto dalla medesima data.
Per tale motivo nella presente circolare è altresì anticipato il contenuto
delle disposizioni del decreto , al fine di fornire agli operatori ed ai contribuenti
un quadro completo della disciplina in esame e delle sue modalità applicative.
Al riguardo, si evidenzia che il testo della norma primaria detta
comunque una disciplina dettagliata e sufficientemente completa del regime e
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che le disposizioni del decreto , limitate a pochi aspetti di dettaglio della stessa,
non avranno portata tale da incidere sul calcolo di convenienza ad avvalersi del
regime in commento.
2 APPLICAZIONE DEL REGIME DEI MINIMI
2.1 Condizioni di accesso al regime
Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti
nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni, che
nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non
superiore a 30.000 euro. I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati
rispettivamente agli articoli da 57 a 85 e 54 del TUIR.
Ai fini della determinazione di tale limite non rilevano i ricavi e i
compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore, mentre nell’ipotesi in
cui siano esercitate contemporaneamente più attività, il limite va riferito alla
somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività. Nel decreto sarà
precisato che ai predetti fini non rilevano neanche i ricavi e i compensi derivanti
dall’adeguamento ai parametri.
Per avvalersi del regime in esame è, altresì, necessario rispettare ulteriori
condizioni. In particolare, nell’anno solare precedente il contribuente:
non deve aver effettuato cessioni all’esportazione, ovvero, come sarà specificato nel decreto , operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione,
servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con
lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati
ed accordi internazionali (cfr. articoli 8, 8- bis, 9, 71 e 72 del DPR n. 633 del
1972);
non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti con le
modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso,
ai sensi degli art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.
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276. Il decreto estende tale disposizione anche alle spese per prestazioni di
lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari, di cui
all’articolo 60 del TUIR, ad eccezione dei compensi corrisposti ai
collaboratori dell’impresa familiare;
non deve aver erogato somme sotto forme di utili di partecipazione agli
associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all’art. 53, comma 2,
lett. c) del TUIR;
non deve aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione,
nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di
valore complessivo superiore a 15.000 euro. Il valore dei beni strumentali
cui far riferimento è costituito dall’ammontare dei corrispettivi relativi alle
operazioni di acquisto effettuate anche presso soggetti non titolati di partita
IVA comunque. I predetti corrispettivi rilevano, ai fini della determinazione
del valore complessivo degli acquisti nel triennio, con riguardo ai momenti
in cui le operazioni si considerano effettuate ai fini IVA ai sensi
dell’articolo 6 del DPR n. 633 del 1972 (in genere, al momento della
consegna o spedizione per l’acquisto di beni mobili; al momento di stipula
dell’atto per beni immobili). Per esigenze di semplificazione rilevanti anche
ai fini del controllo, si ritiene che i beni strumentali solo in parte utilizzati
nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimano un
valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi.
I soggetti che iniziano l’attività possono immediatamente applicare il
regime in esame se prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo conto
che, in caso di inizio di attività in corso d’anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi
o compensi deve essere ragguagliato all’anno.
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2.2 Fattispecie di esclusione dal regime
Ai sensi del comma 99, sono esclusi dal regime i soggetti non residenti
che svolgono l’attività nel territorio dello Stato e coloro che si avvalgono di
regimi speciali di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto.
In particolare, non sono compatibili con il regime dei contribuenti
minimi i regimi speciali IVA riguardanti le seguenti attività:
• Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34- bis del dPR n. 633 del
1972);
• Vendita sali e tabacchi (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);
• Commercio dei fiammiferi (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);
• Editoria (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);
• Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo c. del dPR n.
633/72);
• Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo c. del
dPR n. 633/72);
• Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al dPR n.
640/72 (art. 74, sesto c. del dPR n. 633/72);
• Agenzie di viaggi e turismo (art. 74- ter . del dPR n. 633/72);
• Agriturismo (art. 5, comma 2, della legge 413/91);
• Vendite a domicilio (art. 25- bis , comma 6, del dPR n. 600/73);
• Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione
(articolo 36 del d.l. n. 41/95);
• Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40- bis del d.l. n. 41/95);
Il comma 99 esclude dal regime anche coloro che, in via esclusiva o
prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato
e terreni edificabili (di cui all'articolo 10, n. 8), del DPR n. 633 del 1972), ovvero
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di mezzi di trasporto nuovi (di cui all'articolo 53, comma 1, del D.L. 30 agosto
1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).
Non rientrano, infine, tra i contribuenti minimi coloro che, pur
esercitando attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma individuale,
partecipano, nel contempo, a società di persone o ad associazioni professionali,
costituite in forma associata per l’esercizio della professione, di cui all’articolo 5
del TUIR, o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che
hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’art. 116 del TUIR.
2.3 Ingresso nel regime dei minimi
2.3.1.Contribuenti già in attività
Il regime dei contribuenti minimi rappresenta il regime naturale per i
soggetti che possiedono i requisiti sopra illustrati e per coloro che nel 2007 hanno
applicato, avendone i requisiti, il regime della franchigia previsto dall’art. 32- bis
del DPR n. 633 del 1972 (abrogato dal comma 116 con decorrenza dal 1°
gennaio 2008). Ciò significa che entrambi i soggetti richiamati possono dal 1°
gennaio 2008 iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi,
applicando le disposizioni proprie del regime senza dover fare alcuna
comunicazione preventiva (con il modello AA9) o successiva (con la
dichiarazione annuale).
I soggetti in regime di franchigia, che per operare avevano ricevuto un
numero di partita Iva speciale, possono continuare ad usarlo, indipendentemente
dal regime che intenderanno adottare, senza dover richiedere un nuovo numero
con il modello AA9.
In deroga alle disposizioni ordinarie sulle opzioni, il comma 116
consente ai contribuenti, che nel 2007, pur possedendo i requisiti per applicare il
regime della franchigia di cui all’articolo 32- bis , avevano optato per il regime
ordinario, di applicare già dal 2008 il regime dei contribuenti minimi anche se
non è trascorso il periodo minimo (triennio) di permanenza nel regime ordinario.
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Si osserva, infine, che i soggetti che avevano optato ad inizio attività per
l’applicazione del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali
di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, valido per il periodo
d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i due successivi, possono scegliere di
restare in tale regime fino al termine di durata dello stesso, ovvero, avendone i
requisiti, di applicare il regime dei contribuenti minimi, anche se non è ancora
terminato il triennio.
2.3.2.Contribuenti che iniziano l’attività
I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e
presumono di rispettare i requisiti previsti per l’applicazione del regime in
esame, devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare ai
sensi dell’art. 35 del DPR 633/72 (modello AA9).
Fino all’approvazione del nuovo modello AA9 e delle relative procedure
informatizzate che ne consentono l’acquisizione e la gestione, e fino al rilascio
delle nuove applicazioni, i soggetti che iniziano l’attività e intendono aderire al
regime dei contribuenti minimi, dovranno utilizzare l’attuale modello AA9/8,
barrando nel “quadro B” la casella denominata “ Contribuenti minori ”. Tale
formalità, assolta con la compilazione dei modelli AA9/8 presentati a partire dal
1° gennaio 2008, consente di accedere immediatamente al regime in commento.
Dal 1° gennaio 2008, peraltro, non potranno essere più selezionate, nel
“quadro B”, le caselle denominate “ Contribuenti minimi in franchigia” e
“ Regime fiscale agevolato per le attività marginali ”, in quanto relative a norme
abrogate.
2.4 Disapplicazione del regime
La disapplicazione dal regime dei contribuenti minimi può avvenire con
due modalità alternative: 1) per opzione, tramite comportamento concludente del
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contribuente interessato ad applicare le imposte nei modi ordinari; 2) per legge,
al superamento dei limiti previsti dal comma 96 ovvero allorquando si realizzi
una delle fattispecie indicate nel comma 99.
2.4.1 Disapplicazione per opzione
I contribuenti minimi hanno facoltà di fuoriuscire dal regime
semplificato, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e
dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.
L’opzione può avvenire tramite comportamento concludente,
addebitando ad esempio l’imposta sul valore aggiunto ai proprio cessionari o
committenti, ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta. I
contribuenti che optano per il regime ordinario devono, altresì, porre in essere
tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente
esonerati.
In conformità al regolamento approvato con dPR 10 novembre 1997, n.
442, il comma 110, prevede che l’opzione per il regime ordinario deve essere
comunicata all’Agenzia delle entrate con la prima dichiarazione annuale
presentata successivamente alla scelta.
L’opzione è valida per almeno un triennio e, trascorso tale periodo
minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata. In altri termini, la scelta resta valida fino a
quando il contribuente continua ad applicare le imposte nei modi ordinari.
Decorso il primo triennio di applicazione del regime ordinario, il
contribuente può in ogni momento scegliere di rientrare nel regime dei
contribuenti minimi sempre che ne ricorrano i requisiti ed i presupposti.
In deroga all’obbligo di applicazione del regime ordinario per almeno un
triennio dall’opzione, limitatamente al periodo d’imposta 2008, è prevista la
possibilità di revocare l’opzione per il regime ordinario con effetto dal periodo
d’imposta 2009; in tal caso, essendo i contribuenti minimi esonerati dalla
presentazione della dichiarazione annuale Iva, la revoca va comunicata
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presentando, unitamente alla dichiarazione dei redditi ed entro gli stessi termini,
il modello VO ( comunicazioni delle opzioni e delle revoche ) rinvenibile nella
dichiarazione annuale Iva (art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 442 del 1997).
Comunicazione analoga deve essere resa dai soggetti che, avendo
effettuato nell’anno precedente solo operazioni esenti, sono esonerati dalla
presentazione della dichiarazione annuale Iva.
2.4.2 Disapplicazione per legge
2.4.2.1. al venire meno dei requisiti
Il regime dei minimi cessa di avere efficacia quando alternativamente il
contribuente:
a) consegue ricavi o compensi superiori a 30.000 euro;
b) effettua una cessione all’esportazione;
c) sostiene spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
d) eroga somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati in
partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di
lavoro;
e) effettua acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni
precedenti, superano l’ammontare complessivo di 15.000 euro.
In merito ai beni strumentali, occorre prendere in considerazione il
corrispettivo relativo alle operazioni di acquisto determinato nei modi indicati al
punto 2.1.
La possibilità di avvalersi del regime viene meno, altresì, quando si
verifica uno dei seguenti eventi indicati nel comma 99:
a) a causa di un mutamento dell’attività, il contribuente rientra in uno dei
regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
b) trasferisce la propria residenza all’estero;
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c) a causa di un mutamento dell’attività, effettua in via esclusiva o prevalente
cessioni di fabbricati, di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di
mezzi di trasporto nuovi;
d) acquisisce partecipazioni in società di persone, in società a responsabilità
limitata con ristretta base proprietaria che hanno esercitato l’opzione per la
trasparenza, ovvero in associazioni professionali costituite per l’esercizio in
forma associata di arti o professioni.
Sotto l’aspetto temporale, il regime cessa di avere efficacia dall’anno
successivo a quello in cui vengono a mancare le condizioni di cui al comma 96,
ovvero si realizza una delle fattispecie indicate nel comma 99.
Tuttavia, nel caso in cui i ricavi o compensi superano di oltre il 50 per
cento il limite di 30.000 euro il regime cessa di avere applicazione nell’anno
stesso in cui avviene il superamento. In tal caso il contribuente dovrà porre in
essere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili posti a carico degli
imprenditori e dei professionisti.
In particolare, se in corso d’anno i corrispettivi o i ricavi superano i
45.000 euro, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni
effettuate nel corso dell’intero anno solare, che, per la frazione d’anno
antecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo dai
corrispettivi, secondo le regole contenute nell’articolo 27, ultimo comma, del
d.P.R. n. 633 del 1972, in ogni caso facendo salvo il diritto alla detrazione
dell’imposta assolta sugli acquisti.
La fuoriuscita dal regime dei contribuenti minimi, per superamento di
oltre il 50 per cento del limite di compensi o ricavi, comporta una serie di
adempimenti che il contribuente è tenuto ad assolvere fin dall’inizio del periodo
d’imposta in corso al momento del superamento.
In particolare, come sarà specificato dal decreto , nell’ipotesi di transito
nel regime ordinario in corso d’anno, il contribuente deve:
a) agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto:
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1) istituire i registri previsti dal titolo II del d.P.R. n. 633 del 1972, entro il
termine per l’effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese o
trimestre in cui è stato superato il limite;
2) adempiere gli obblighi ordinariamente previsti per le operazioni effettuate
successivamente al superamento del limite;
3) presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale IVA entro i
termini ordinariamente previsti;
4) versare l’imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale relativa
all’anno in cui è stato superato di oltre il 50 per cento il limite di 45.000
euro entro i termini ordinariamente previsti;
5) annotare i corrispettivi e gli acquisti effettuati anteriormente al superamento
del limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale
IVA;
b) agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta
regionale sulle attività produttive:
1) istituire i registri e le scritture contabili previsti dal titolo secondo del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
annotare le operazioni con le modalità e nei termini ivi stabiliti a decorrere
dal mese in cui è stato superato il predetto limite;
2) adempiere agli obblighi ordinariamente previsti per le operazioni che
determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate
successivamente;
3) presentare la comunicazione dati ai fini degli studi di settore e dei parametri
e le dichiarazioni relative all’anno in cui è stato superato il predetto limite
entro i termini ordinariamente previsti;
4) versare, entro il termine ordinariamente previsto, le imposte a saldo,
relative all’anno in cui è stato superato il predetto limite, risultanti dalla
dichiarazione annuale e calcolate sul reddito determinato nel rispetto delle
norme del testo unico in materia di determinazione del reddito di lavoro
autonomo e del reddito d’impresa, nonché sul valore della produzione netta
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determinate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
5) annotare le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi, nonché agli acquisti effettuati anteriormente al superamento del
predetto limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione
annuale.
Il superamento del limite dei ricavi o compensi oltre la soglia del 50 per
cento implica, inoltre, l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre
anni; ciò significa che il contribuente è tenuto ad applicare le regole del regime
ordinario per il periodo d’imposta in cui avviene il superamento e per i tre
successivi.
2.4.2.2. a seguito di accertamento
Ai sensi del comma 114, il regime dei contribuenti minimi può cessare
anche a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo. Anche in tal
caso il regime cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui è
accertato in via definitiva il venir meno di una delle condizioni di cui al comma
96, ovvero il realizzarsi di una delle ipotesi elencate nel comma 99.
Analogamente, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in
cui l’accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi
accertati eccedano la soglia di 45.000 euro.
Il superamento del limite dei ricavi o compensi oltre la soglia del 50 per
cento implica l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni; ciò
significa che il contribuente è tenuto ad applicare le regole del regime ordinario
per il periodo d’imposta in cui avviene il superamento e per i tre successivi.
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3 SEMPLIFICAZIONI
3.1 Semplificazioni e adempimenti ai fini IVA
3.1.1 Semplificazioni
Ai sensi del comma 109, i soggetti che applicano il regime dei
contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento
dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal dPR n. 633 del 1972, ossia:
registrazione delle fatture emesse (articolo 23);
registrazione dei corrispettivi (articolo 24);
registrazione degli acquisti (articolo 25);
tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39), fatta eccezione
per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8- bis del dPR 22 luglio
1998, n. 322);
compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori (articolo 8- bis
comma 4- bis del dPR n. 322 del 1998).
3.1.2 Adempimenti
In capo ai contribuenti minimi permangono, invece, ai sensi delle
disposizioni in commento, i seguenti adempimenti:
obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle
bollette doganali;
obbligo di certificazione dei corrispettivi; sulle fatture emesse ai sensi
dell’articolo 21 del dPR n. 633 del 1972 dovrà annotarsi che trattasi di
“ operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge
finanziaria per il 2008 ”;
obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre
operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad esempio, nell’ipotesi di
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operazioni soggette al regime dell’ inversione contabile o reverse charge )
con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
obbligo di versare l'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del
mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni,
obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat (cfr. articolo
50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331).
3.1.3 Esclusione del diritto di rivalsa e di detrazione
I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa né
possono detrarre l’Iva assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle
importazioni. La fattura o lo scontrino emessi non devono, pertanto, recare
l’addebito dell’imposta.
Peraltro, l'indetraibilità soggettiva assoluta dell'imposta corrisposta sugli
acquisti fa sì che nei casi in cui detti contribuenti, in relazione ad operazioni
passive, assumono la qualità di debitori d'imposta nei confronti dell'Erario (ad
esempio, nell'ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica
il reverse charge ), essi sono obbligati ad integrare la fattura con l’indicazione
dell'aliquota e della relativa imposta ed a versarla entro il termine stabilito per i
contribuenti che liquidano l'imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno
16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Le cessioni di beni effettuate dai contribuenti minimi nei confronti di
soggetti appartenenti ad altro stato membro dell’Unione Europea non sono
considerate, ai sensi del comma 116, cessioni intracomunitarie ma cessioni
interne senza il diritto alla rivalsa.
In tale ipotesi, il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti
dell’operatore comunitario che l’operazione, soggetta al regime in esame, “ non
costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis del
d.l. 30 agosto 1993, n. 331 ”.
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3.1.4 Rettifica della detrazione
L'applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rettifica
dell'Iva già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi
dell'art. 19- bis 2 del dPR n. 633 del 1972. La fattispecie è disciplinata al comma
101, che regola - appunto - le ipotesi in cui nel corso dell'attività esercitata
interviene una modifica al regime di applicazione dell'imposta. In tale
circostanza, l'Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora
utilizzati deve essere rettificata in un'unica soluzione, senza attendere il materiale
impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni
immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi
quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data
di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.
A tale riguardo, si segnala che il comma 5 dell'art. 19- bis 2 stabilisce che
la rettifica non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario
non superiore a 516,46 euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamento
stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento.
Ai fini della rettifica dovrà predisporsi un’apposita documentazione nella
quale vanno indicate, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni
strumentali utilizzati secondo le modalità illustrate nella circolare n. 328/E del 24
dicembre 1997.
Analoga rettifica va effettuata quando il contribuente transita, per legge o
opzione, nel regime ordinario dell'Iva. In tal caso, le residue rate sono computate
nel primo versamento periodico successivo alla fuoriuscita al netto di tale
rettifica.
Per ovviare alla eventuale onerosità della rettifica della detrazione il
comma 101 dispone che l'imposta dovuta possa essere versata, oltre che in
un’unica soluzione, in cinque rate annuali di pari importo, senza corresponsione
di interessi. La prima o unica rata deve essere versata entro il termine previsto
per il versamento del saldo dell’Iva relativa all’anno precedente a quello di
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applicazione del regime, mentre le rate successive sono versate entro i termini del
versamento a saldo dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF.
La norma prevede, inoltre, la facoltà di estinguere il debito mediante lo
strumento della compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Il mancato versamento dell’unica rata, ovvero di una singola rata, è
punibile con la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
(pari al trenta per cento dell'importo non versato) e costituisce titolo per
l’iscrizione a ruolo.
Le rettifiche della detrazione vanno effettuate nella prima dichiarazione
annuale Iva presentata dopo l’ingresso nel regime, ossia in quella relativa
all’anno precedente al transito nel regime in commento. Ad esempio, un
contribuente che transita nel nuovo regime il 1° gennaio 2008 deve evidenziare le
rettifiche della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2007 che
sarà presentata nel 2008.
3.1.5 Ultima dichiarazione annuale
Al fine di rendere neutrali gli effetti del passaggio dal regime ordinario
IVA al regime dei contribuenti minimi, il comma 102 dispone che nella
dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui è stata applicata l’Iva nei modi
ordinari, si deve tener conto dell’imposta relativa alle operazioni ad esigibilità
differita di cui all’articolo 6 del dPR n. 633 del 1972, ossia delle operaz