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Il regime fiscale dei contribuenti minimi - circolare n.73e del 21/12/2007 ade

CIRCOLARE N. 73/E


Roma, 19 ottobre 2005


Direzione Centrale Normativa e Contenzioso


______________


Settore Fiscalità internazionale e finanziaria


Ufficio Procedure fiscali


ROMA 21 dicembre 2007


Alle Direzioni regionali dell’Agenzia


Agli Uffici locali dell’Agenzia


Ai Centri operativi


e, p.c., Al Ministero dell’Economia e delle


Finanze – Dipartimento per le


Politiche Fiscali


Al Comando Generale della Guardia di


Finanza


Alle Direzioni centrali dell’Agenzia


Agli Uffici centrali di staff dell’Agenzia


LORO SEDI


Prot. n. 2007/198994


OGGETTO: Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – Articolo 1,


commi da 96 a 117, della legge finanziaria per il 2008.


2


INDICE


1. PREMESSA ........................................................................................................4


2 APPLICAZIONE DEL REGIME DEI MINIMI ..................................................5


2.1 Condizioni di accesso al regime ..................................................................5


2.2 Fattispecie di esclusione dal regime ............................................................7


2.3 Ingresso nel regime dei minimi ....................................................................8

2.3.1.Contribuenti già in attività...........................................................8


2.3.2.Contribuenti che iniziano l’attività..............................................9


2.4 Disapplicazione del regime .........................................................................9

2.4.1 Disapplicazione per opzione......................................................10


2.4.2 Disapplicazione per legge..........................................................11


2.4.2.1. al venire meno dei requisiti....................................................11


2.4.2.2. a seguito di accertamento ......................................................14


3 SEMPLIFICAZIONI .........................................................................................15


3.1 Semplificazioni e adempimenti ai fini IVA ..................................................15

3.1.1 Semplificazioni ...........................................................................15


3.1.2 Adempimenti...............................................................................15


3.1.3 Esclusione del diritto di rivalsa e di detrazione ........................16


3.1.4 Rettifica della detrazione ...........................................................17


3.1.5 Ultima dichiarazione annuale....................................................18


3.2 Semplificazioni e adempimenti ai fini delle imposte sul reddito ...................19

3.2.1 Semplificazioni contabili............................................................19


3.2.2 Esclusione comunicazione dati per studi di settore...................19


3.2.3 Obblighi contabili ......................................................................19


3.3. Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive ..........................20


4 DETERMINAZIONE AGEVOLATA DEL REDDITO D’IMPRESA E DI


LAVORO AUTONOMO ......................................................................................21


4.1 La determinazione del reddito per i soggetti che si avvalgono del regime


dei minimi ...............................................................................................21


4.2 Componenti di reddito riferiti ad esercizi precedenti ..................................24


3


4.3 Il trattamento fiscale delle perdite .............................................................25


4.4 Regime transitorio ....................................................................................26


5 VERSAMENTI D’IMPOSTA E ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 28


6 ASPETTI SANZIONATORI ..............................................................................28


4


1. PREMESSA


I commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 – in


corso di pubblicazione - disciplinano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un regime


fiscale semplificato ed agevolato (c.d. regime dei contribuenti minimi) per i


soggetti la cui attività d’impresa, artistica o professionale sia riconducibile, in


base ai requisiti definiti dalla norma in commento, alla nozione di “attività


minima”.


Nel prosieguo della presente circolare, per semplicità, si farà riferimento


ai predetti commi della legge finanziaria 2008 senza ulteriore specificazione.


Con l’entrata in vigore del regime dei contribuenti minimi, il comma 116


dispone l’abrogazione dei regimi di semplificazione di seguito elencati:


�� regime dei contribuenti minimi in franchigia (art. 32 bis del DPR 29

settembre 1972, n. 633)


�� regime fiscale delle attività marginali (l’art. 14 della legge 23 dicembre

2000, n. 388)


�� regime c.d. “super-semplificato” per le imprese ed i lavoratori autonomi

di minori dimensioni (articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23


dicembre 1996, n. 662)


In conformità al disposto del comma 115, con Decreto del Ministro


dell’Economia e delle Finanze (di seguito decreto ), in corso di emanazione,

saranno dettate ulteriori disposizioni concernenti l’applicazione del regime in


esame.


Tale regime, per espressa previsione del comma 117, si rende applicabile


a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, pertanto, i contribuenti in possesso dei


requisiti di legge potranno avvalersene con effetto dalla medesima data.


Per tale motivo nella presente circolare è altresì anticipato il contenuto


delle disposizioni del decreto , al fine di fornire agli operatori ed ai contribuenti

un quadro completo della disciplina in esame e delle sue modalità applicative.


Al riguardo, si evidenzia che il testo della norma primaria detta


comunque una disciplina dettagliata e sufficientemente completa del regime e


5


che le disposizioni del decreto , limitate a pochi aspetti di dettaglio della stessa,

non avranno portata tale da incidere sul calcolo di convenienza ad avvalersi del


regime in commento.


2 APPLICAZIONE DEL REGIME DEI MINIMI


2.1 Condizioni di accesso al regime


Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti


nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni, che


nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non


superiore a 30.000 euro. I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati


rispettivamente agli articoli da 57 a 85 e 54 del TUIR.


Ai fini della determinazione di tale limite non rilevano i ricavi e i


compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore, mentre nell’ipotesi in


cui siano esercitate contemporaneamente più attività, il limite va riferito alla


somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività. Nel decreto sarà

precisato che ai predetti fini non rilevano neanche i ricavi e i compensi derivanti


dall’adeguamento ai parametri.


Per avvalersi del regime in esame è, altresì, necessario rispettare ulteriori


condizioni. In particolare, nell’anno solare precedente il contribuente:


�� non deve aver effettuato cessioni all’esportazione, ovvero, come sarà specificato nel decreto , operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione,

servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con


lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati


ed accordi internazionali (cfr. articoli 8, 8- bis, 9, 71 e 72 del DPR n. 633 del

1972);


�� non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti con le

modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso,


ai sensi degli art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.


6


276. Il decreto estende tale disposizione anche alle spese per prestazioni di

lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari, di cui


all’articolo 60 del TUIR, ad eccezione dei compensi corrisposti ai


collaboratori dell’impresa familiare;


�� non deve aver erogato somme sotto forme di utili di partecipazione agli

associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all’art. 53, comma 2,


lett. c) del TUIR;


�� non deve aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione,

nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di


valore complessivo superiore a 15.000 euro. Il valore dei beni strumentali


cui far riferimento è costituito dall’ammontare dei corrispettivi relativi alle


operazioni di acquisto effettuate anche presso soggetti non titolati di partita


IVA comunque. I predetti corrispettivi rilevano, ai fini della determinazione


del valore complessivo degli acquisti nel triennio, con riguardo ai momenti


in cui le operazioni si considerano effettuate ai fini IVA ai sensi


dell’articolo 6 del DPR n. 633 del 1972 (in genere, al momento della


consegna o spedizione per l’acquisto di beni mobili; al momento di stipula


dell’atto per beni immobili). Per esigenze di semplificazione rilevanti anche


ai fini del controllo, si ritiene che i beni strumentali solo in parte utilizzati


nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimano un


valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi.


I soggetti che iniziano l’attività possono immediatamente applicare il


regime in esame se prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo conto


che, in caso di inizio di attività in corso d’anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi


o compensi deve essere ragguagliato all’anno.


7


2.2 Fattispecie di esclusione dal regime


Ai sensi del comma 99, sono esclusi dal regime i soggetti non residenti


che svolgono l’attività nel territorio dello Stato e coloro che si avvalgono di


regimi speciali di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto.


In particolare, non sono compatibili con il regime dei contribuenti


minimi i regimi speciali IVA riguardanti le seguenti attività:


• Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34- bis del dPR n. 633 del

1972);


• Vendita sali e tabacchi (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);


• Commercio dei fiammiferi (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);


• Editoria (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);


• Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo c. del dPR n.

633/72);


• Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo c. del

dPR n. 633/72);


• Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al dPR n.

640/72 (art. 74, sesto c. del dPR n. 633/72);


• Agenzie di viaggi e turismo (art. 74- ter . del dPR n. 633/72);


• Agriturismo (art. 5, comma 2, della legge 413/91);


• Vendite a domicilio (art. 25- bis , comma 6, del dPR n. 600/73);


• Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione

(articolo 36 del d.l. n. 41/95);


• Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40- bis del d.l. n. 41/95);

Il comma 99 esclude dal regime anche coloro che, in via esclusiva o


prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato


e terreni edificabili (di cui all'articolo 10, n. 8), del DPR n. 633 del 1972), ovvero


8


di mezzi di trasporto nuovi (di cui all'articolo 53, comma 1, del D.L. 30 agosto


1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).


Non rientrano, infine, tra i contribuenti minimi coloro che, pur


esercitando attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma individuale,


partecipano, nel contempo, a società di persone o ad associazioni professionali,


costituite in forma associata per l’esercizio della professione, di cui all’articolo 5


del TUIR, o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che


hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’art. 116 del TUIR.


2.3 Ingresso nel regime dei minimi


2.3.1.Contribuenti già in attività


Il regime dei contribuenti minimi rappresenta il regime naturale per i


soggetti che possiedono i requisiti sopra illustrati e per coloro che nel 2007 hanno


applicato, avendone i requisiti, il regime della franchigia previsto dall’art. 32- bis


del DPR n. 633 del 1972 (abrogato dal comma 116 con decorrenza dal 1°


gennaio 2008). Ciò significa che entrambi i soggetti richiamati possono dal 1°


gennaio 2008 iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi,


applicando le disposizioni proprie del regime senza dover fare alcuna


comunicazione preventiva (con il modello AA9) o successiva (con la


dichiarazione annuale).


I soggetti in regime di franchigia, che per operare avevano ricevuto un


numero di partita Iva speciale, possono continuare ad usarlo, indipendentemente


dal regime che intenderanno adottare, senza dover richiedere un nuovo numero


con il modello AA9.


In deroga alle disposizioni ordinarie sulle opzioni, il comma 116


consente ai contribuenti, che nel 2007, pur possedendo i requisiti per applicare il


regime della franchigia di cui all’articolo 32- bis , avevano optato per il regime

ordinario, di applicare già dal 2008 il regime dei contribuenti minimi anche se


non è trascorso il periodo minimo (triennio) di permanenza nel regime ordinario.


9


Si osserva, infine, che i soggetti che avevano optato ad inizio attività per


l’applicazione del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali


di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, valido per il periodo


d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i due successivi, possono scegliere di


restare in tale regime fino al termine di durata dello stesso, ovvero, avendone i


requisiti, di applicare il regime dei contribuenti minimi, anche se non è ancora


terminato il triennio.


2.3.2.Contribuenti che iniziano l’attività


I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e


presumono di rispettare i requisiti previsti per l’applicazione del regime in


esame, devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare ai


sensi dell’art. 35 del DPR 633/72 (modello AA9).


Fino all’approvazione del nuovo modello AA9 e delle relative procedure


informatizzate che ne consentono l’acquisizione e la gestione, e fino al rilascio


delle nuove applicazioni, i soggetti che iniziano l’attività e intendono aderire al


regime dei contribuenti minimi, dovranno utilizzare l’attuale modello AA9/8,


barrando nel “quadro B” la casella denominata “ Contribuenti minori ”. Tale

formalità, assolta con la compilazione dei modelli AA9/8 presentati a partire dal


1° gennaio 2008, consente di accedere immediatamente al regime in commento.


Dal 1° gennaio 2008, peraltro, non potranno essere più selezionate, nel


“quadro B”, le caselle denominate “ Contribuenti minimi in franchigia” e

Regime fiscale agevolato per le attività marginali ”, in quanto relative a norme

abrogate.



2.4 Disapplicazione del regime


La disapplicazione dal regime dei contribuenti minimi può avvenire con


due modalità alternative: 1) per opzione, tramite comportamento concludente del


10


contribuente interessato ad applicare le imposte nei modi ordinari; 2) per legge,


al superamento dei limiti previsti dal comma 96 ovvero allorquando si realizzi


una delle fattispecie indicate nel comma 99.


2.4.1 Disapplicazione per opzione


I contribuenti minimi hanno facoltà di fuoriuscire dal regime


semplificato, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e


dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.


L’opzione può avvenire tramite comportamento concludente,


addebitando ad esempio l’imposta sul valore aggiunto ai proprio cessionari o


committenti, ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta. I


contribuenti che optano per il regime ordinario devono, altresì, porre in essere


tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente


esonerati.


In conformità al regolamento approvato con dPR 10 novembre 1997, n.


442, il comma 110, prevede che l’opzione per il regime ordinario deve essere


comunicata all’Agenzia delle entrate con la prima dichiarazione annuale


presentata successivamente alla scelta.


L’opzione è valida per almeno un triennio e, trascorso tale periodo


minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta


applicazione della scelta operata. In altri termini, la scelta resta valida fino a


quando il contribuente continua ad applicare le imposte nei modi ordinari.


Decorso il primo triennio di applicazione del regime ordinario, il


contribuente può in ogni momento scegliere di rientrare nel regime dei


contribuenti minimi sempre che ne ricorrano i requisiti ed i presupposti.


In deroga all’obbligo di applicazione del regime ordinario per almeno un


triennio dall’opzione, limitatamente al periodo d’imposta 2008, è prevista la


possibilità di revocare l’opzione per il regime ordinario con effetto dal periodo


d’imposta 2009; in tal caso, essendo i contribuenti minimi esonerati dalla


presentazione della dichiarazione annuale Iva, la revoca va comunicata


11


presentando, unitamente alla dichiarazione dei redditi ed entro gli stessi termini,


il modello VO ( comunicazioni delle opzioni e delle revoche ) rinvenibile nella

dichiarazione annuale Iva (art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 442 del 1997).


Comunicazione analoga deve essere resa dai soggetti che, avendo


effettuato nell’anno precedente solo operazioni esenti, sono esonerati dalla


presentazione della dichiarazione annuale Iva.


2.4.2 Disapplicazione per legge


2.4.2.1. al venire meno dei requisiti


Il regime dei minimi cessa di avere efficacia quando alternativamente il

contribuente:


a) consegue ricavi o compensi superiori a 30.000 euro;


b) effettua una cessione all’esportazione;


c) sostiene spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;


d) eroga somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati in


partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di


lavoro;


e) effettua acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni


precedenti, superano l’ammontare complessivo di 15.000 euro.


In merito ai beni strumentali, occorre prendere in considerazione il


corrispettivo relativo alle operazioni di acquisto determinato nei modi indicati al


punto 2.1.


La possibilità di avvalersi del regime viene meno, altresì, quando si


verifica uno dei seguenti eventi indicati nel comma 99:


a) a causa di un mutamento dell’attività, il contribuente rientra in uno dei


regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;


b) trasferisce la propria residenza all’estero;


12


c) a causa di un mutamento dell’attività, effettua in via esclusiva o prevalente


cessioni di fabbricati, di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di


mezzi di trasporto nuovi;


d) acquisisce partecipazioni in società di persone, in società a responsabilità


limitata con ristretta base proprietaria che hanno esercitato l’opzione per la


trasparenza, ovvero in associazioni professionali costituite per l’esercizio in


forma associata di arti o professioni.


Sotto l’aspetto temporale, il regime cessa di avere efficacia dall’anno


successivo a quello in cui vengono a mancare le condizioni di cui al comma 96,


ovvero si realizza una delle fattispecie indicate nel comma 99.


Tuttavia, nel caso in cui i ricavi o compensi superano di oltre il 50 per


cento il limite di 30.000 euro il regime cessa di avere applicazione nell’anno


stesso in cui avviene il superamento. In tal caso il contribuente dovrà porre in


essere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili posti a carico degli


imprenditori e dei professionisti.


In particolare, se in corso d’anno i corrispettivi o i ricavi superano i


45.000 euro, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni


effettuate nel corso dell’intero anno solare, che, per la frazione d’anno


antecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo dai


corrispettivi, secondo le regole contenute nell’articolo 27, ultimo comma, del


d.P.R. n. 633 del 1972, in ogni caso facendo salvo il diritto alla detrazione


dell’imposta assolta sugli acquisti.


La fuoriuscita dal regime dei contribuenti minimi, per superamento di


oltre il 50 per cento del limite di compensi o ricavi, comporta una serie di


adempimenti che il contribuente è tenuto ad assolvere fin dall’inizio del periodo


d’imposta in corso al momento del superamento.


In particolare, come sarà specificato dal decreto , nell’ipotesi di transito

nel regime ordinario in corso d’anno, il contribuente deve:


a) agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto:


13


1) istituire i registri previsti dal titolo II del d.P.R. n. 633 del 1972, entro il


termine per l’effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese o


trimestre in cui è stato superato il limite;


2) adempiere gli obblighi ordinariamente previsti per le operazioni effettuate


successivamente al superamento del limite;


3) presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale IVA entro i


termini ordinariamente previsti;


4) versare l’imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale relativa


all’anno in cui è stato superato di oltre il 50 per cento il limite di 45.000


euro entro i termini ordinariamente previsti;


5) annotare i corrispettivi e gli acquisti effettuati anteriormente al superamento


del limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale


IVA;


b) agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta


regionale sulle attività produttive:


1) istituire i registri e le scritture contabili previsti dal titolo secondo del


decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e


annotare le operazioni con le modalità e nei termini ivi stabiliti a decorrere


dal mese in cui è stato superato il predetto limite;


2) adempiere agli obblighi ordinariamente previsti per le operazioni che


determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate


successivamente;


3) presentare la comunicazione dati ai fini degli studi di settore e dei parametri


e le dichiarazioni relative all’anno in cui è stato superato il predetto limite


entro i termini ordinariamente previsti;


4) versare, entro il termine ordinariamente previsto, le imposte a saldo,


relative all’anno in cui è stato superato il predetto limite, risultanti dalla


dichiarazione annuale e calcolate sul reddito determinato nel rispetto delle


norme del testo unico in materia di determinazione del reddito di lavoro


autonomo e del reddito d’impresa, nonché sul valore della produzione netta


14


determinate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15


dicembre 1997, n. 446;


5) annotare le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di


servizi, nonché agli acquisti effettuati anteriormente al superamento del


predetto limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione


annuale.


Il superamento del limite dei ricavi o compensi oltre la soglia del 50 per


cento implica, inoltre, l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre


anni; ciò significa che il contribuente è tenuto ad applicare le regole del regime


ordinario per il periodo d’imposta in cui avviene il superamento e per i tre


successivi.


2.4.2.2. a seguito di accertamento


Ai sensi del comma 114, il regime dei contribuenti minimi può cessare


anche a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo. Anche in tal


caso il regime cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui è


accertato in via definitiva il venir meno di una delle condizioni di cui al comma


96, ovvero il realizzarsi di una delle ipotesi elencate nel comma 99.


Analogamente, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in


cui l’accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi


accertati eccedano la soglia di 45.000 euro.


Il superamento del limite dei ricavi o compensi oltre la soglia del 50 per


cento implica l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni; ciò


significa che il contribuente è tenuto ad applicare le regole del regime ordinario


per il periodo d’imposta in cui avviene il superamento e per i tre successivi.


15


3 SEMPLIFICAZIONI


3.1 Semplificazioni e adempimenti ai fini IVA


3.1.1 Semplificazioni


Ai sensi del comma 109, i soggetti che applicano il regime dei


contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento


dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal dPR n. 633 del 1972, ossia:


�� registrazione delle fatture emesse (articolo 23);


�� registrazione dei corrispettivi (articolo 24);


�� registrazione degli acquisti (articolo 25);


�� tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39), fatta eccezione

per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;


�� dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8- bis del dPR 22 luglio

1998, n. 322);


�� compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori (articolo 8- bis


comma 4- bis del dPR n. 322 del 1998).


3.1.2 Adempimenti


In capo ai contribuenti minimi permangono, invece, ai sensi delle


disposizioni in commento, i seguenti adempimenti:


�� obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle

bollette doganali;


�� obbligo di certificazione dei corrispettivi; sulle fatture emesse ai sensi

dell’articolo 21 del dPR n. 633 del 1972 dovrà annotarsi che trattasi di


operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge

finanziaria per il 2008 ”;


�� obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre

operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad esempio, nell’ipotesi di


16


operazioni soggette al regime dell’ inversione contabile o reverse charge )

con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;


�� obbligo di versare l'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del

mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni,


�� obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat (cfr. articolo

50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331).


3.1.3 Esclusione del diritto di rivalsa e di detrazione


I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa né


possono detrarre l’Iva assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle


importazioni. La fattura o lo scontrino emessi non devono, pertanto, recare


l’addebito dell’imposta.


Peraltro, l'indetraibilità soggettiva assoluta dell'imposta corrisposta sugli


acquisti fa sì che nei casi in cui detti contribuenti, in relazione ad operazioni


passive, assumono la qualità di debitori d'imposta nei confronti dell'Erario (ad


esempio, nell'ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica


il reverse charge ), essi sono obbligati ad integrare la fattura con l’indicazione

dell'aliquota e della relativa imposta ed a versarla entro il termine stabilito per i


contribuenti che liquidano l'imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno


16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.


Le cessioni di beni effettuate dai contribuenti minimi nei confronti di


soggetti appartenenti ad altro stato membro dell’Unione Europea non sono


considerate, ai sensi del comma 116, cessioni intracomunitarie ma cessioni


interne senza il diritto alla rivalsa.


In tale ipotesi, il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti


dell’operatore comunitario che l’operazione, soggetta al regime in esame, “ non

costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis del


d.l. 30 agosto 1993, n. 331
”.

17


3.1.4 Rettifica della detrazione


L'applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rettifica


dell'Iva già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi


dell'art. 19- bis 2 del dPR n. 633 del 1972. La fattispecie è disciplinata al comma

101, che regola - appunto - le ipotesi in cui nel corso dell'attività esercitata


interviene una modifica al regime di applicazione dell'imposta. In tale


circostanza, l'Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora


utilizzati deve essere rettificata in un'unica soluzione, senza attendere il materiale


impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni


immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi


quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data


di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.


A tale riguardo, si segnala che il comma 5 dell'art. 19- bis 2 stabilisce che

la rettifica non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario


non superiore a 516,46 euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamento


stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento.


Ai fini della rettifica dovrà predisporsi un’apposita documentazione nella


quale vanno indicate, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni


strumentali utilizzati secondo le modalità illustrate nella circolare n. 328/E del 24


dicembre 1997.


Analoga rettifica va effettuata quando il contribuente transita, per legge o


opzione, nel regime ordinario dell'Iva. In tal caso, le residue rate sono computate


nel primo versamento periodico successivo alla fuoriuscita al netto di tale


rettifica.


Per ovviare alla eventuale onerosità della rettifica della detrazione il


comma 101 dispone che l'imposta dovuta possa essere versata, oltre che in


un’unica soluzione, in cinque rate annuali di pari importo, senza corresponsione


di interessi. La prima o unica rata deve essere versata entro il termine previsto


per il versamento del saldo dell’Iva relativa all’anno precedente a quello di


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applicazione del regime, mentre le rate successive sono versate entro i termini del


versamento a saldo dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF.


La norma prevede, inoltre, la facoltà di estinguere il debito mediante lo


strumento della compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.


Il mancato versamento dell’unica rata, ovvero di una singola rata, è


punibile con la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471


(pari al trenta per cento dell'importo non versato) e costituisce titolo per


l’iscrizione a ruolo.


Le rettifiche della detrazione vanno effettuate nella prima dichiarazione


annuale Iva presentata dopo l’ingresso nel regime, ossia in quella relativa


all’anno precedente al transito nel regime in commento. Ad esempio, un


contribuente che transita nel nuovo regime il 1° gennaio 2008 deve evidenziare le


rettifiche della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2007 che


sarà presentata nel 2008.


3.1.5 Ultima dichiarazione annuale


Al fine di rendere neutrali gli effetti del passaggio dal regime ordinario


IVA al regime dei contribuenti minimi, il comma 102 dispone che nella


dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui è stata applicata l’Iva nei modi


ordinari, si deve tener conto dell’imposta relativa alle operazioni ad esigibilità


differita di cui all’articolo 6 del dPR n. 633 del 1972, ossia delle operaz