Le prinicpali novità della finanziaria 2008
Le principali novità della
Finanziaria 2008
Aggiornato al 18 gennaio 2008
Sommario
Introduzione .................................................................................................4
Fiscalità .......................................................................................................6
Imprese e professionisti .................................................................................6
IRES e IRAP: le riduzioni .................................................................................6
IRES: determinazione del reddito di impresa........................................................7
Le modifiche alla norma sugli ammortamenti.......................................................8
L'eliminazione delle disposizioni in materia di deduzioni extra contabili ......................9
La possibilità di intervenire sui comportamenti contabili....................................... 10
Le ulteriori modifiche al reddito di impresa: la disciplina delle spese di rappresentanza 11
Le ulteriori modifiche al reddito di impresa: gli interventi sul consolidato ................. 11
Le ulteriori modifiche al reddito di impresa: gli interventi in materia di fusioni societarie
............................................................................................................. 13
Stampa libri contabili .................................................................................. 13
Fatture elettroniche ................................................................................... 13
Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi Aggiornato alla CIRCOLARE N.
73/E....................................................................................................... 14
Soggetti interessati e condizioni di applicazione: ................................................ 14
Ambito di applicazione ................................................................................ 16
Cessazione del regime dei minimi ................................................................... 16
Sanzioni................................................................................................... 16
Determinazione del reddito........................................................................... 17
Conseguenze del “Forfettone” ....................................................................... 18
Adempimenti documentali............................................................................ 18
Lavoro e previdenza ..................................................................................... 19
Novità in tema .......................................................................................... 19
Modello 770 .............................................................................................. 19
Assegno per il nucleo familiare ...................................................................... 19
Fondo vittime amianto ................................................................................ 20
Congedo di maternità e congedo parentale nel caso di adozione e affidamento ........... 20
Ammortizzatori sociali ................................................................................. 20
Incentivi per lo sviluppo occupazionale del Mezzogiorno ....................................... 21
Credito d’imposta ...................................................................................... 21
Il credito d’imposta spetta se: ....................................................................... 21
Il diritto al credito d’imposta viene meno se:..................................................... 22
Tassazione del TFR pregresso ........................................................................ 22
Famiglia .................................................................................................... 24
Sconti già a partire dalla dichiarazione 2007 ...................................................... 24
Casa e affitti............................................................................................. 24
Famiglie numerose aggiornato alla CIRCOLARE N. 1/E .......................................... 25
Gli sconti che partiranno con la dichiarazione per il periodo 2008............................ 29
Detrazione per studenti ............................................................................... 29
Famiglie & Salute....................................................................................... 30
Scontrino parlante...................................................................................... 30
Decreto Fiscale collegato alla Finanziaria 2008 ................................................... 32
Introduzione
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, la Finanziaria
2008 con legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il testo si compone di 3 articoli (più un allegato)
e da 1.199 commi. La manovra ammonta a circa 11 miliardi di euro ed ha un doppio obbiettivo:
non sottrarre risorse e ridurre la pressione fiscale.
Prima di esaminare in dettaglio le principali misure di carattere fiscale aggiornate alle circolari
N. 73/E e N. 1/E , appare opportuno effettuare un breve cenno alle novità di altranatura, tra le quali primaria importanza riveste l’introduzione della
class action, vale a dire
l’azione risarcitoria collettiva mirante ad innalzare i livelli di tutela dei consumatori in ossequio
alla normativa comunitaria in materia. In un’ottica di riduzione dei costi della politica
è contemplata a partire dal prossimo Esecutivo, la riduzione a 12 del numero massimo
dei ministri, con un ulteriore tetto di 60 componenti complessivi del Governo (ministri senza
portafoglio, vice ministri e sottosegretari inclusi). Nell’ambito della Pubblica Amministrazione,
oltre alla fissazione di un tetto allo stipendio dei manager, che non potrà essere
superiore agli emolumenti percepiti dal presidente della Corte di Cassazione, è prevista la
stabilizzazione dei precari subordinata all’espletamento di procedure selettive a carattere
concorsuale.
In materia di multe elevate a seguito di violazione del codice della Strada di spettanza comunale,
è statuito che gli agenti di riscossione a partire dal 2008 dovranno notificare la
cartella esattoriale entro due anni (prima erano cinque) dalla iscrizione del ruolo pena la
prescrizione della sanzione irrogata.
Per fronteggiare l’emergenza prezzi è stata introdotta una nuova figura assurta al ruolo di
arbiter (già informalmente noto come Mister Prezzi) sull’andamento dei prezzi e delle tariffe,
riferendo al Ministero dello Sviluppo economico circa le eventuali anomalie riscontrate.
Allo scopo, infine, di contenere gli effetti discendenti dalla vertiginosa crescita dei prezzi della benzina è stato introdotto un sistema di calmierazione: ove i rincari superassero
di due punti la soglia fissata nel DPEF scatterebbe l’immediata riduzione dell’accisa
per compensare gli aumenti di prezzo*.
Fiscalità
I m p r e s e e p r o f e s s i o n i s t i
I R E S e I R A P : l e r i d u z i o n i
A decorrere dal 1° gennaio 2008 l’aliquota IRES sarà del 27,5% in luogo del 33%; al fine di
garantire l’invarianza del gettito sono previsti svariati meccanismi per allargare la base imponibile
(ad esempio la riduzione della deducibilità degli interessi passivi).
Al fine di garantire la neutralità della tassazione dei redditi d’impresa rispetto alla forma
organizzativa è stato previsto che le ditte individuali e le società di persone in contabilità
ordinaria possano beneficiare sulla parte di utili che vengono reinvestiti in azienda, della
tassazione separata con la medesima aliquota IRES del 27,5% .
Anche gli interventi riguardanti la disciplina IRAP sono improntati ai medesimi principi di
invarianza di gettito e di semplificazione del sistema: in particolare l’aliquota base
dell’imposta (ferme restando le facoltà attribuite alle regioni di fissare aliquote differenziate)
scende dal 4,25% al 3,90%. Proprio per consentirne il calo, la sua base imponibile si
sgancia da specifiche regole fiscali: i valori per calcolare il tributo saranno quelli economici,
gli stessi utilizzati nella contabilità nazionale per calcolare il valore aggiunto ai fini del
Pil. La base imponibile dell’Irap, dunque, deriverà dai dati di bilancio.
I R E S : d e t e r m i n a z i o n e d e l r e d d i t o d i i m p r e s a
Con la Finanziaria 2008 sancito l'addio al quadro EC : una delle maggiori innovazioni prodotte
con la riforma Ires viene dunque abbandonato con gli interventi contenuti nella manovra
per l'anno in corso.
La legge n. 244 del 2007 contiene importanti interventi in materia di determinazione del
reddito di impresa , per i soggetti che determinano il reddito sia con i principi contabili nazionali
sia in base agli International Accounting Standards. In linea generale, le modifiche di
maggiore rilievo attengono però alla disciplina degli ammortamenti e, congiuntamente, alla
modalità di deduzione extra contabile di alcuni componenti negativi di reddito. L'introduzione
della disposizione contenuta nell'articolo 109, comma 4 del Tuir ha rappresentato
una delle maggiori innovazioni legate all'introduzione dell'Ires contenuta nel decreto legislativo
n. 344 del 2003.
La possibilità di dedurre previa imputazione nell'apposito quadro della dichiarazione dei
redditi aveva prodotto, anche seguendo quanto evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento
alla manovra per il 2008, un ammontare di deduzione fiscale di costi estremamente
rilevante che, ora, il legislatore elimina attraverso l'eliminazione del quadro
EC.
Un aspetto di particolare rilievo, correlato in qualche modo alla eliminazione del quadro
EC, è inoltre rappresentato dalla possibilità di entrare nel merito, da parte dell'amministrazione
finanziaria, rispetto ai comportamenti contabili seguiti dai contribuenti a partire dal
2008 nel confronto con i periodi di imposta precedenti.
È infatti previsto come gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore
imputati al conto economico, possono essere disconosciuti dall'amministrazione finanziaria
se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati negli esercizi precedenti
salva la possibilità di dimostrazione che i predetti comportamenti avevano una giustificazione
di carattere economico.
Appare evidente come nelle intenzioni del legislatore vi sia la volontà di mettere a confronto
il comportamento seguito negli anni precedenti rispetto a quello seguito nel corso del
2008 per verificare, in sostanza, se l'avvenuta deduzione di costi solo ai fini fiscali fosse
comportamento coerente rispetto, per esempio, al comportamento civilisticamente tenuto
in sede di redazione del bilancio di esercizio.
Considerato questo come il secondo intervento strutturale contenuto nella legge n. 244 del 2007 in materia di determinazione del reddito di impresa congiuntamente a quanto previsto
in relazione alla nuova disciplina degli interessi passivi, deve essere osservato che la
manovra per il 2008 contiene tutta una serie di disposizioni che incidono in maniera rilevante
sulla corretta determinazione del reddito di impresa oltre a una previsione di carattere
correttivo in materia di società non operative.
Di seguito sono, dunque, illustrati gli interventi di maggiore rilievo nella determinazione
della base imponibile Ires oltre alla analisi di alcuni risvolti relativi alla tassazione di gruppo
e, appunto, alle novità in materia di società di comodo.
L e m o d i f i c h e a l l a n o r m a s u g l i a m m o r t a m e n t i
L'articolo 1, comma 33, lettera n) della legge n. 244 del 2007 interviene sulle disposizioni
contenute nell'articolo 102 del TUIR prevedendo:
a) l'abrogazione della disposizione facente (riferimento alla possibilità di effettuare
ammortamenti anticipati e/o accelerati in relazione ai beni strumentali;
b) in merito al periodo minimo di durata dei contratti di leasing che consente all'utillzzatore
la deducibilità del canone in questione, vi sono tre previsioni specifiche:
Ø una di carattere generale in base alla quale la durata minima del contratto in questione
non deve essere inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento dello
stesso bene;
Ø una destinata specificatamente alla disciplina degli immobili, in relazione alla quale
si prevede come, se dalla durata minima di cui al punto a) si determini un risultato
inferiore ad 11 anni o superiore a 18 anni, la deduzione dei canoni è ammessa a condizione
che la durata del contratto non sia, rispettivamente, inferiore ad 11 anni ovvero
almeno pari ai 18 anni;
Ø Una destinata alle auto aziendali. In questo caso, la durata minima del contratto deve
essere pari almeno al periodo di ammortamento del bene.
Le nuove regole introdotte dalla manovra per il 2008, si applicano, ai contratti di leasing
stipulati nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Nella sostanza, per il 2008, i beni in questione potranno essere ammortizzati sulla base del
massimo del coefficiente tabellare. Inoltre, solo con riferimento a tale periodo di imposta,
l'eventuale eccedenza non imputata al conto economico, può rappresentare componente
che consente una variazione in diminuzione in sede di presentazione della dichiarazione dei
redditi. Tale disposizione non ha però effetto ai fini del versamento di acconto per il periodo
di imposta 2009 nel caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
L ' e l i m i n a z i o n e d e l l e d i s p o s i z i o n i i n m a t e r i a d i d e d u z i o n i
e x t r a c o n t a b i l i
La lettera q) del comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, modifica e cancella
il sistema introdotto dalla riforma dell'IRES in merito alla possibilità di deduzione extra
contabile di alcuni componenti negativi di reddito in virtù della indicazione degli stessi nel
quadro EC del modello Unico. In sostanza , con la modifica in questione, il legislatore intende
rafforzare il rapporto esistente tra scritture contabili e determinazione del reddito
di impresa prevedendo, nel contempo che, transitoriamente:
Ø Sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 viene data facoltà al contribuente
di affrancare le differenze in questione con il pagamento di una imposta sostitutiva
nelle medesime misure previste per le differenze emergenti da operazioni
straordinarie. Viene invece prevista la possibilità di liberare il vincolo esistente sulle
EC, con il pagamento di una imposta sostitutiva dell'1 %. Il pagamento di tale imposta
sostitutiva non ha effetto alcuno sui valori fiscali dei beni;
La legge n. 244 del 2007 prevede infatti che l'eccedenza dedotta sulla base delle disposizioni
in vigore sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, può essere recuperata
a tassazione mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale
sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori
che eccede 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del
16 per cento sulla parte dei maggiori valori
che eccede i 10 milioni di euro. L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere anche
parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili.
La legge finanziaria rinvia, peraltro, ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per la definizione
delle modalità, dei termini e degli effetti dell'esercizio dell'opzione.
L a p o s s i b i l i t à d i i n t e r v e n i r e s u i c o m p o r t a m e n t i c o n t a b i l i
Con disposizione specifica in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, viene previsto come gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre retti fiche di valore imputati al conto economico, possano essere disconosciuti dall'amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati
negli esercizi precedenti salva la possibilità di dimostrazione che i predetti comportamenti
avevano una giustificazione di carattere economico .
È questa una modifica rilevante in considerazione del principio che viene espresso e cioè
quello in base al quale l'intervento dell'amministrazione finanziaria può toccare anche i
comportamenti contabili eseguiti dai contribuenti nel confrontarne gli stessi in relazione ai
periodi di imposta precedenti.
L e u l t e r i o r i m o d i f i c h e a l r e d d i t o d i i m p r e s a : l a
d i s c i p l i n a d e l l e s p e s e d i r a p p r e s e n t a n z a
Con riferimento alle spese di rappresentanza, viene modificato l'articolo 108, comma 2, del
TUIR che, attualmente, prevede la deducibilità delle stesse soltanto per un terzo. Dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la deducibilità integrale
delle spese in questione sarà ancorata però al ricorrere di alcuni requisiti sanciti dalla norma
e che dovranno essere meglio identificati con un apposito decreto ministeriale. Viene
inoltre previsto che la deducibilità è garantita in relazione a spese afferenti a beni distribuiti
gratuitamente di valore non superiore a 50 euro. Il limite in vigore sino al 31 dicembre
2007 era di 25,82 euro.
Le u l t e r i o r i m o d i f i c h e a l r e d d i t o d i i m p r e s a : g l i
i n t e r v e n t i s u l c o n s o l i d a t o
La legge n. 244 del 2007, contiene molte modifiche al regime di tassazione di gruppo dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007:
Ø La prima modifica attiene al momento in cui deve essere fatta la comunicazione per l'opzione
che è fissata al sedicesimo giorno de! sesto mese successivo a quello di chiusura del
periodo di imposta in coordinamento con le disposizioni in materia di pagammo delle imposte;
Ø Un’ulteriore modifica attiene alla eliminazione della rettifica di consolidamento legata ai
dividendi infragruppo che non scontavano imposizione nella misura del 5 per cento del loro
ammontare. L'effetto di tale modifica, è previsto per le delibere assunte a partire dal
1 settembre 2007, con esclusione della delibera riguardante la distribuzione dell'utile relativo
all'esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Analoga modifica viene apportata al sistema di tassazione consolidata mondiale;
Ø Sono abrogati gli articoli 123 e 135 del TUIR, norme che, rispettivamente nei consolidato
nazionale e nel consolidato mondiale, disciplinavano il regime fiscale dei beni trasferiti
all'interno del gruppo;
Ø Viene introdotto un nuovo articolo 139 bis nel TUIR in base al quale che disciplinano il
rapporto tra l'utilizzo delle perdite in caso di interruzione o mancato rinnovo del consolidato
mondiale rispetto all'ammontare dei dividendi o delle plusvalenze conseguite nel
primo periodo di imposta successivo;
Ø Le disposizioni transitorie del comma 34 in materia di consolidato prevedono poi la decorrenza
delle nuove disposizioni a partire dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007;
Ø Con una modifica all'articolo 152 del TUIR viene prevista la medesima regola in merito alla
attribuzione delle perdite per trasparenza nei confronti degli enti non residenti senza
stabile organizzazione.
L e u l t e r i o r i m o d i f i c h e a l r e d d i t o d i i m p r e s a : g l i i n t e r v e n t i
i n m a t e r i a d i f u s i o n i s o c i e t a r i e
Viene modificato l'articolo 172, comma 7, del TUIR. Con tale modifica si vuole evidenziare come,
ai fini dell'utile riporto a nuovo degli interessi passivi in relazione alla posizione dei soggetti
che partecipano all'operazione di fusione si deve effettuare il test di operatività analogamente
a quanto previsto in materia di perdite riportabili a nuovo successivamente alla operazione di
specie.
S t a m p a l i b r i c o n t a b i l i
La variabilità del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi trascina con se
anche la stampa dei registri obbligatori: libro giornale, registri Iva, registro beni ammortizzabili.
La tenuta della contabilità è considerata regolare purchè aggiornata e con i registri stampati
entro la scadenza della dichiarazione (tre mesi dalla presentazione), o prima su richiesta dei
verificatori.
F a t t u r e e l e t t r o n i c h e
La finanziaria 2008 prevede l’obbligo per le imprese di inviare fatture elettroniche alla PA, e
vieta agli enti pubblici di pagare fatture non elettroniche.
Emettere fatture elettroniche significa firmare il file della fattura con una firma qualificata, archiviarlo
come previsto dalla legge e trasmetterlo alla PA.
R e g i m e f i s c a l e s e m p l i f i c a t o p e r i c o n t r i b u e n t i m i n i m i
A g g i o r n a t o a l l a C I R C O L A R E N . 7 3 / E
I commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 disciplinano, a decorrere dal
1° gennaio 2008, un regime fiscale semplificato ed agevolato (c.d. regime dei contribuenti
minimi) per i soggetti la cui attività d’impresa, artistica o professionale sia riconducibile, in
base ai requisiti definiti dalla norma in commento, alla nozione di “attività minima”. Ai
sensi della nuova normativa non saranno più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali
ma sarà applicata un’unica imposta sostitutiva del 20% sul reddito, calcolato come differenza
tra ricavi o compensi e spese sostenute comprese le plusvalenze e le minusvalenze
dei beni relativi all’impresa o alla professione.
S o g g e t t i i n t e r e s s a t i e c o n d i z i o n i d i a p p l i c a z i o n e :
Imprese individuali e professionisti singoli che nell’anno solare precedente:
Ø Hanno conseguito ricavi o percepito compensi, non superiori a 30.000 EURO*
*Ai fini della determinazione di tale limite non rilevano i ricavi e i compensi derivanti
dall’adeguamento agli studi di settore, mentre nell’ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente
più attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi relativi alle
singole attività. Non rilevano neanche i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento ai
parametri.
Ø Non hanno operato cessioni all’esportazione, ovvero, operazioni ad esse assimilate,
servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato
della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali.
Ø Non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o assimilati.
Se nel primo punto il riferimento risulta chiaro essere il fatturato, nel terzo punto fanno
parte anche tutti i contratti di collaborazione di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e cbis),
del D.P.R. 917/1986, fra i quali ad esempio contratti a progetto, borse di studio o di
assegno.
Un’ulteriore condizione è rappresentata dal fatto che nel triennio solare precedente tali
soggetti non devono aver effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti
di appalto e di locazione, per un valore complessivo superiore a € 15.000.
Il valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito dall’ammontare dei corrispettivi
relativi alle operazioni di acquisto effettuati presso soggetti non titolari di partita
IVA.
I predetti corrispettivi rilevano, ai fini della determinazione del valore complessivo degli
acquisti nel triennio, con riguardo ai momenti in cui le operazioni si considerano effettuate
ai fini IVA ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633 del 1972 (in genere, al momento della consegna
o spedizione per l’acquisto di beni mobili; al momento di stipula dell’atto per beni
immobili).
Per esigenze di semplificazione rilevanti anche ai fini del controllo, si ritiene che i beni
strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo
esprimano un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi.
In proposito, ricordiamo che l’acquisto dell’auto non rientra in tale fattispecie, in quanto
viene considerata bene strumentale soltanto per particolari attività, quali, ad esempio, le
autoscuole.
Non possono essere considerati contribuenti minimi:
Ø Chi applica i regimi speciali IVA (ad esempio, editoria)
Ø I non residenti
Ø Chi in via esclusiva o prevalente effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e
terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
Ø Chi contestualmente partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società
a responsabilità limitata
A m b i t o d i a p p l i c a z i o n e
In presenza dei requisiti di accesso, il nuovo regime dei contribuenti minimi e marginali
trova operatività immediata ed automatica, pertanto non è previsto un’opzione per entrare
ma per uscire dal regime in esame.
I contribuenti considerati “minimi”possono comunque scegliere di applicare l’Iva e le imposte
sui redditi nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata
con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Dopo tre anni, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la
concreta applicazione del regime normale. L’opzione comunicata per il 2008 può essere revocata
con effetto dal periodo d’imposta successivo.
C e s s a z i o n e d e l r e g i m e d e i m i n i m i
Ø Dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo una delle condizioni richieste
Ø Dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 45 mila euro.
In quest’ultimo caso si ha l’obbligo di versare l’Iva mediante scorporo dai corrispettivi
documentati
S a n z i o n i
L’infedele dichiarazione dei dati per avvalersi del regime agevolato determina la sua cessione
e le sanzioni ordinarie sono aumentate del 10% se il maggior reddito accertato supera
del 10% quello dichiarato.
D e t e r m i n a z i o n e d e l r e d d i t o
Un’importante novità, introdotta nel “forfettone” contenuta nel comma 9, prevede
l’applicazione del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito d’impresa o di
lavoro autonomo. Riguardo al lavoro autonomo tale criterio non è una novità; lo è invece
per i titolari di reddito d’impresa. In pratica il reddito è costituito dalla differenza tra
l’ammontare dei compensi o ricavi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese
sostenute nello stesso periodo.
Concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze realizzate e le minusvalenze
subite dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni. Pertanto, nel caso di
acquisto di un bene strumentale nel corso del regime speciale e successiva vendita del medesimo,
l'intero costo sostenuto è deducibile dal reddito nel periodo di acquisizione e la
plusvalenza realizzata sarà tassata integralmente.
Anche in riferimento a beni già in possesso dei contribuenti minimi prima dell'ingresso nel
regime speciale, in caso di realizzo del bene nel corso del predetto regime, si determina
una plusvalenza o una minusvalenza determinata con i criteri ordinari nel cui computo si
terrà conto degli ammortamenti effettuati fino all'entrata nel regime dei contribuenti minimi.
Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti
per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati
per i collaboratori non a carico ma per il quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
E’ ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti. Le perdite fiscali
successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi
d’imposta seguenti, ma non oltre il quinto.
C o n s e g u e n z e d e l “ F o r f e t t o n e ”
Ø Esonero dagli adempimenti ai fini d’Iva: niente versamenti, dichiarazioni, documentazioni,
tenuta e conservazione dei registri
Le fatture devono essere emesse senza l’addebito dell’Iva e non si detrae l’Iva dagli acquisti:
conseguentemente, l’Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.
Ø Esenzione dall’IRAP con conseguente azzeramento totale dei costi connessi al tributo
Ø Esclusione dell’applicazione degli studi di settore
A d e m p i m e n t i d o c u m e n t a l i
E’ previsto l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Nonché l’esonero dall’invio degli elenchi clienti e fornitori.
Restano invece obbligatorie:
Ø La numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali
Ø La certificazione dei corrispettivi
Ø La conservazione dei documenti emessi e ricevuti
Ø L’integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge.
Fino all’approvazione del nuovo modello AA9 e delle relative procedure informatizzate che
ne consentono l’acquisizione e la gestione, e fino al rilascio delle nuove applicazioni, i soggetti
che iniziano l’attività intendono aderire al regime dei contribuenti minimi, dovranno
utilizzare l’attuale modello AA9/8, barrando nel “quadro B” la casella denominata “Contribuenti
minori”. Tale formalità, assolta con la compilazione, consente di accedere immediatamente
al regime quivi esposto.
Dal 1 gennaio peraltro, non potranno essere più selezionate, nel “quadro B” le caselle denominate
Contribuenti minimi in franchigia e regime fiscale agevolato per le attività marginali,
relative a norme abrogate.
Lavoro e previdenza
Di seguito si riassumono le principali novità introdotte in tema di lavoro e previdenza, con
la riserva di successivi eventuali approfondimenti.
N o v i t à i n t e m a
M o d e l l o 7 7 0
Allo scopo di semplificare gli adempimenti delle imprese tenute alla presentazione del modello
770, a decorrere dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio
2009, l’invio del flusso dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei
contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione
delle prestazioni diventerà utile anche per il calcolo delle ritenute fiscali.
Un decreto interministeriale definirà le modalità attuative della disposizione e provvederà
alla semplificazione e all'armonizzazione di alcuni adempimenti:
Ø trasmissione mensile dei flussi telematici
Ø previsione di un unico canale telematico di trasmissione dei dati
Ø ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi per
enti e casse anche diversi da INPS ed INPDAP.
A s s e g n o p e r i l n u c l e o f a m i l i a r e
A decorrere dall’anno 2008, un decreto interministeriale da emanarsi entro due mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, rideterminerà i livelli di reddito e gli importi
degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente disabile ed per gli orfani.
F o n d o v i t t i m e a m i a n t o
E’ istituito presso l’INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime
dell’amianto. Il finanziamento del fondo è a carico, per un quarto delle imprese e per tre
quarti del bilancio dello Stato. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale
ui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione
all’aminato. Un decreto interministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge definirà le modalità attuative della disposizione.
C o n g e d o d i m a t e r n i t à e c o n g e d o p a r e n t a l e n e l c a s o d i
a d o z i o n e e a f f i d a m e n t o
Vengono modificate le norme relative al congedo di maternità e al congedo parentale nel
caso di adozioni e affidamenti. Le norme definiscono gli aventi diritto, i tempi di fruibilità
dei congedi, la durata dei medesimi, l'età di riferimento del minore.
Per le adozioni internazionali in particolare viene prevista la possibilità di usufruire del
congedo di maternità prima dell'ingresso del minore in Italia, per i giorni che la madre o il
padre devono trascorrere all’estero.
A m m o r t i z z a t o r i s o c i a l i
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Governo è autorizzato a disporre, entro
il 31 dicembre 2008 e nel limite di 460 mili