L'inversione contabile ed il sistema sanzionatorio
Reverse Charge
e sistema sanzionatorio
Aggiornato al 16 giugno 2008
Sommario
REVERSE CHARGE: DETRAZIONE GARANTITA ANCHE
SE NON DICHIARATA..................................................... 3
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: la pronuncia.................................... 3
IL MECCANISMO DEL “REVERSE CHARGE”: la legislazione
nazionale............................................................................................... 3
I QUESITI SOTTOPOSTI ALLA CORTE .................................................. 4
Termine di decadenza...............................................................................................................4
Regime sanzionatorio ...............................................................................................................5
IL SISTEMA SANZIONATORIO PER LE OPERAZIONI
SOTTOPOSTE A REVERSE CHARGE ............................... 7
LA NUOVA NORMA............................................................................... 7
IL CD. REVERSE CHARGE...................................................................... 7
RATIO DELLE SANZIONI EX ART. 6 DLGS. 471/97 ............................. 8
SOGGETTI RESPONSABILI..................................................................10
REVERSE CHARGE: DETRAZIONE GARANTITA ANCHE SE NON DICHIARATA
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: la pronuncia
Con la sentenza emessa lo scorso otto maggio , la Corte di Giustizia Europea ha
affrontato una questione di notevole rilevanza pratica per tutti i cittadini “contribuenti”,
attuali o futuri destinatari della normativa disciplinante il meccanismo , valido in presenza
di determinati presupposti, della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.
In particolare, i giudici dinanzi ai quali è stata sollevata la questione, hanno dichiarato
l’irrilevanza , ai fini della realizzazione del diritto alla detrazione, del mancato rispetto
degli adempimenti formali , previsti dalla normativa nazionale, per l’esercizio del diritto
stesso.
Secondo l’autorevole opinione della Corte, non sarebbe conforme ai principi del diritto
comunitario, una prassi di accertamento che sanzioni con la perdita del diritto alla
detrazione, l’inosservanza di obblighi contabili e di dichiarazione .
IL MECCANISMO DEL “REVERSE CHARGE”: la legislazione nazionale
Nell’ordinamento italiano, la disposizione che si occupa del meccanismo dell’inversione
contabile è inserita nel D.p.r. 633/72, all’ art. 19, ove si precisa che l’imposta relativa aibeni acquistati o importati può essere detratta dal soggetto passivo - cessionario “
al più
tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il
diritto alla detrazione è sorto ” .
Si comprende come la norma ponga per l’esercizio del diritto, dalla stessa riconosciuto, un
termine di decadenza pari a un biennio, termine, quindi, più breve rispetto a quello
prescritto per l’amministrazione finanziaria, ai fini dell’attivazione della procedura di
accertamento.
Tale sfalsamento temporale potrebbe comportare, ad avviso dei giudici rimettenti, il
rischio della perdita del diritto alla detrazione, qualora il Fisco proceda all’accertamento
in un momento successivo rispetto al termine di decadenza ex art. 19 D.p.r. 633/72.
I QUESITI SOTTOPOSTI ALLA CORTE
Le questioni a cui la Corte ha dovuto, pertanto, fornire una risposta hanno riguardato la
compatibilità con la sesta Direttiva n. 77/388 CEE , in materia di “ armonizzazione delle
legislazione degli Stati membri relative alle imposte sulle cifre d’affari ”:
· del termine di decadenza del diritto alla detrazione del “reverse charge”;
· della sanzione, applicata nella prassi, della perdita del diritto, in caso di mancato
esercizio in quel termine.
Termine di decadenza
In relazione alla legittimità della prescrizione legislativa di un termine decadenziale,
per esercitare il diritto alla detrazione IVA, la Corte ha osservato che se il diritto va, di
norma esercitato immediatamente, ovvero nello stesso periodo in cui è sorto, ciò non
esclude che l’ ordinamento dello Stato possa autorizzare il contribuente ad esercitarlo in un momento successivo , purchè nel rispetto delle modalità indicate.
Nel caso di specie, quindi, l’introduzione del termine biennale è considerata ammissibile,
in quanto considerata rispettosa dei principi di “ equivalenza ed effettività ”. Si legge nella
sentenza, infatti, che non è possibile prospettare una loro violazione, per il solo fatto che
“ l’amministrazione disponga, per procedere all’accertamento, di un termine più ampio di quello concesso ai soggetti passivi per l’esercizio del loro diritto a detrazione”.
La differente previsione temporale non integra , d’altronde, una lesione del principio di
uguaglianza , considerata la diversa situazione e posizione in cui si trovano le parti.Ad avvalorare una tale conclusione, si erge, altresì, il
principio di certezza del diritto ,
altro pilastro del diritto comunitario, in base al quale il diritto del soggetto passivo deveessere esercitato entro un termine determinato
, pena la compromissione eventuale
delle altre posizioni giuridiche tutelate dall’ordinamento. E questo vale, sottolinea la Corte,
anche per la detrazione dell’imposta relativa alle operazioni sottoposte al reverse charge.
Regime sanzionatorio
Per quanto concerne la seconda questione, evidenziata dai giudici della Commissione
tributaria provinciale di Genova, ovvero la conformità al diritto comunitario del rimedio sanzionatorio applicato nella prassi, in caso di accertamento del fisco, successivo alla
scadenza del termine decadenziale, la Corte si è espressa in senso negativo.
Di fatti, se agli Stati membri è conferita la possibilità di determinare autonomamente le
modalità di esercizio del diritto alla detrazione Iva, eccede, al contrario, dalla loro
competenza l’applicazione di una sanzione privativa dello stesso diritto alla detrazione,
nel caso di inosservanza dei soli obblighi formali.
Il principio di neutralità fiscale prescrive, di fatti, che la detrazione sia in ogni caso
accordata, se sono rispettati gli obblighi sostanziali. Con l’osservanza di questi ultimi,
gli obiettivi che si intendono perseguire dell’esatta riscossione dell’Iva, nonché dell’eliminazione del rischio di frodi fiscali, sono senza alcun dubbio, garantiti .
Non si deve tralasciare che l’amministrazione finanziaria possiede tutte le informazioni e i
mezzi necessari per individuare con certezza il soggetto, che in quanto cessionario
dell’operazione commerciale, sia debitore dell’imposta Iva.
L’aggiungere, pertanto, altri oneri supplementari ad aggravio ulteriore della posizione del
debitore, eccede le finalità proprie dell’intero sistema fiscale. Non sarebbe, perciò,
ispirato a criteri di giustizia , il comminare la perdita assoluta del diritto alla
detrazione per la sola inosservanza degli obblighi formali, contabili e di dichiarazione.Non è possibile, inoltre, trovare altra giustificazione, ricorrendo alla
sussistenza della buona fede del contribuente inadempiente : la violazione degli obblighi contabili non
importa alcun rischio per l’erario, vista l’assenza di ogni sua pretesa nel sistema
dell’inversione contabile.
La pronuncia della Corte è stata estremamente chiara sul punto, alla luce dei più
importanti principi vigenti in ambito comunitario, ha fornito un importante strumento di
protezione e di garanzia per quei contribuenti che dovessero incorrere in errori
prettamente formali nell’applicare il sistema del “reverse charge”.
In caso di inadempimento dei soggetti debitori d’imposta , sarà configurabile a loro
carico l’applicazione di una sanzione, ma non correranno di certo il rischio di
perdere il loro diritto alla detrazione e di dover, di conseguenza, versare l’imposta
non dovuta.
IL SISTEMA SANZIONATORIO PER LE OPERAZIONI SOTTOPOSTE A
REVERSE CHARGE
Tra le innovazioni introdotte dalla Finanziaria 2008 nel settore impositivo, spicca, per i
futuri riflessi nel regime di circolazione dei beni, la nuova disciplina sanzionatoria
applicabile in caso di violazione delle prescrizioni di legge nelle operazioni soggette a
“Reverse Charge ” (artt . 17 e 74 D.P.R. 633/72 ).
LA NUOVA NORMA
Il comma 155 dell’art. 1 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), ha aggiunto il comma 9 bis all’art. 6 del Dlgs. 471/97 , principale fonte normativa sulla “ riforma delle sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi ”.
La lettura e la conseguente interpretazione del dettato legislativo sono state di recente
fornite dalla Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 12 del 19/02/2008 . Al punto 10.1, 10.2, 10.3 , si definiscono l’ambito temporale e oggettivo del nuovo regime, nonché le
modalità di regolarizzazione attuabili da parte del cessionario o del committente, per
esimersi da responsabilità.
IL CD. REVERSE CHARGE
Il sistema del Reverse Charge nasce come deroga al principio generale sancito dal
primo comma dell ’art. 17 D.P.R. 633/72, che prevede l’obbligo di versamento dell’
IVA per i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili.Il
comma 5 del suddetto articolo indica, al contrario, come soggetto onerato dell’obbligo
di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto il soggetto cessionario e prescrive che“
la fattura emessa dal cedente senza addebito d’imposta, …., deve essere integrata
dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta”.
All’originaria fattispecie, oggetto di tale eccezione ( cessioni di materiale d’oro , cessioni
di prodotti semilavorati di purezza pari o superiori a 325 millesimi), la L. 223/06 haaffiancato l’applicabilità del sistema di inversione contabile anche al
settore edile .
Infine, con le rettifiche apportate dalla Finanziaria 2007 e dalla Finanziaria 2008 , il
comma 6 dell’ art . 17 D.P.R. 633/72 è stato ulteriormente modificato , attraverso
l’estensione della descritta previsione derogatoria ad ulteriori ipotesi specificamente
determinate ( prestazioni di servizi, cessioni di personal computer , …).
RATIO DELLE SANZIONI EX ART. 6 DLGS. 471/97
È stata proprio la recente introduzione dei nuovi casi di “reverse charge” a spingere il
legislatore a modificare il correlato impianto sanzionatorio, rispondendo a criteri di
coerenza sistematica e all’esigenza di punire le frodi più gravi.
Art. 6 comma 9 bis Dlgs. 471/97
Il comma 9 bis dell’art. 6 del Dlgs. 471/97 detta le seguenti ipotesi sanzionatorie:
· Mancato assolvimento dell’Iva da parte del cessionario o del committente per gli acquisti di beni con il meccanismo dell’art. 17 D.P.R. 633/72 : la
sanzione è compresa tra il 100 e il 200 % dell’imposta. L’importo minimo è di € 258
(comma 9 bis primo par.);
· Irregolare addebito dell’imposta da parte del cedente o del prestatore
al cliente , con contestuale omissione del versamento: la sanzione è compresa tra il
100 e il 200 % dell’imposta.
L’importo minimo è di € 258 (comma 9 bis secondo par. primo
periodo);
· Assolvimento dell’imposta, ancorchè irregolarmente, da parte del
cedente o del cessionario: la sanzione amministrativa è pari al 3% dell’imposta
irregolarmente assolta.
La percentuale della sanzione varia notevolmente rispetto ai casi precedenti, in quanto in
detta ipotesi, come sottolineato dalla Circolare n. 12 AE 2008, non scaturisce alcun
danno all’erario.
L’importo minimo è di € 258 e non può superare i 10.000 Euro per le irregolarità
commesse nei primi tre anni di applicazione. (comma 9 bis secondo par. secondo periodo)
Resta salvo per il cessionario il diritto alla detrazione ai sensi dell’ art. 19 D.P.R.
633/72.
· Omessa fatturazione da parte del cedente dell’operazione soggetta al reverse charge: la sanzione ( quella prevista dal comma 2 dell’art. 6) è compresa tra il 5
e il 10 % del corrispettivo non documentato.
L’importo minimo è di € 516 ( ultimo periodo comma 9 bis art. 6 ).
Sussiste, qui, l’obbligo per il cessionario che non abbia ricevuto la
fattura di regolarizzare l’omissione ai sensi del comma 8 dell’art. 6 Dlgs.
471/97.
Per le violazioni relative a operazioni escluse dal regime dell'inversione contabile,
restano ferme le sanzioni vigenti ( articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 471/1997 ).
SOGGETTI RESPONSABILI
In caso di mancato adempimento del pagamento dell’Iva da parte del cessionario, così
come nel caso di irregolare addebito dell’imposta da parte del cedente al destinatario del
bene, ovvero nelle prime due ipotesi considerate dal comma 9 bis dell’art. 6 Dlgs.471/97 ,
la nuova disposizione sancisce la responsabilità solidale del cedente e delcessionario
, cioè dei “due soggetti obbligati all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile”, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni citate.
Mancato assolvimento
dell’Iva da parte del
cessionario
Sanzione: tra il
100 e il 200 %
dell’imposta
Minimo: € 258
Irregolare addebito
dell’imposta del cedente
al cliente
Sanzione: tra il
100 e il 200 %
dell’imposta
Minimo: € 258
Assolvimento
dell’imposta, ancorchè
irregolare, da parte del
cedente
Sanzione: 3%
dell’imposta
Minimo: € 258
Non può essere
sup. a 10.000 €
Omessa fatturazione
Sanzione: tra il 5 e
10 % del
corrispettivo non
documentato
Minimo: € 516
POSSIBILE ESCLUSIONE DELLLA RESPONSABILITA’ DEL CESSIONARIO
La Circolare n. 12 della Agenzia delle Entrate del 19/02/ 2008, reputa contrastante con il
principio di personalità della pena enunciato dall’art. 5 Dlgs. 472/97 il sistema di
imputazione della responsabilità del cessionario in caso di comportamento fraudolento
del fornitore.
Pertanto, la Circolare indica le modalità di regolarizzazione che consentono al
concessionario di essere considerato esente da responsabilità .
Il cessionario , secondo questa procedura, deve :
· emettere un documento integrativo in duplice esemplare recante
l’indicazione dell’imponibile dell’aliquota e dell’imposta;
· presentare tale documento all’ufficio delle entrate entro trenta giorni
dalla registrazione da effettuare nei termini dell’art. 17, 5 comma
(“ entro il mese di ricevimento o successivamente comunque entro 15
giorni dal ricevimento della fattura ”);
· registrare il documento con le regole dell’inversione contabile , nel
registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti ;
· liquidare e versare l’imposta secondo le regole consuete .
La citata norma vige dal 01/01/08.