Rapporto tra codice civile e nuovo tuir
BILANCIO
Aggiornato al 7 Marzo 2008
A cura dello Studio Tributario Franco
Sommario
IL RAPPORTO TRA CODICE CIVILE E NUOVO TUIR ....... 3
Il principio di dipendenza ...................................................................3
L’adozione degli IAS e le implicazioni fiscali.....................................6
I risultati della Commissione Biasco...................................................8
Le novità del 2008................................................................................9
La situazione per l’Irap ......................................................................10
Considerazioni....................................................................................11
Problematiche aperte........................................................................12
L’attuazione delle nuove norme ......................................................13
Imposte differite.......................................................... 15
Schema riassuntivo............................................................................16
Le imposte differite future................................................................17
Vecchie e nuove aliquote ..................................................................18
IL RAPPORTO TRA CODICE CIVILE E NUOVO TUIR
Il principio di dipendenza
Le varie riforme apportate al Diritto Societario mediante nuove introduzioni nel Tuir
(Testo Unico Imposte sui Redditi), costituiscono motivo di interferenza tra norme di competenza
del Diritto Tributario e disposizioni che, invece, fanno riferimento al Codice Civile .
Il Decreto Legislativo n° 127 del 1991 stabiliva che le diversità emergenti tra “ bilanciocivile
” e “ bilancio fiscale ”, rappresentavano la necessità di creare un articolo apposito in grado di
raccogliere il “ risultato d’esercizio ”, più comunemente noto come “ appendice fiscale ”. A tal fine,
la voce 24 conteneva tutte le “ rettifiche di valore operante esclusivamente in applicazione di norme
tributarie ” mentre, alla voce 25 venivano riportati ” gli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie” .
Anche la “ nota indicativa ” venne modificata stabilendo che la stessa doveva tenere conto
non solo dei motivi che erano alla base delle rettifiche e degli accantonamenti fiscali, ma anche
del loro ammortamento separato. Alla luce di queste considerazioni, si arrivò alla convinzione
che qualsiasi imputazione di “ componenti negativi ” conseguenti l’applicazione di norme fiscali, doveva passare per il “ conto economico ” e che “ l’appendice fiscale ” pertanto, non era più
sfruttabile per scaricare tali interferenze.
In termini fiscali, il Tuir ha anticipato la riforma operata dall’articolo 52 che stabiliva, estabilisce ancora oggi, il basilare principio per cui «
il reddito d’impresa è determinato apportando
all’utile o alla perdita risultanti dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione».
Il risultato economico civilistico è dunque la base di partenza i cui criteri di
determinazione saranno derogati solo e laddove il Tuir preveda un diverso trattamento.
L’articolo 75, in vigore già prima della riforma, affermava il principio in base al quale i
« ricavi e gli altri proventi concorrono alla determinazione del reddito d’impresa non computati comeconto economico»
ancorché le spese e ai « componenti negativi non sono ammessi in deduzione se
non nella misura in cui non risultano iscritti allo stesso conto economico». Questa previsione risulta
derogata negli “ ammortamenti anticipati” , iscritti in una apposita riserva o, nelle spese di
manutenzione rinviate per eccedenza rispetto al limite.
Una parte integrante della dichiarazione dei redditi prevede un apposito prospetto nel
quale viene indicato l’importo complessivo degli ammortamenti, degli accantonamenti e delle
rettifiche di valore non computate in conto economico con conseguenti differenze tra valori
civilistici e fiscali dei beni e dei fondi.
La riforma tributaria si attiene ai principi fondamentali in materia di reddito d’impresa e
pertanto, afferma le seguenti situazioni:
· Principio della dipendenza parziale del reddito imponibile dal risultato civilistico, come
da articolo 52, comma 1 del vecchio Tuir, che viene confermato nell’articolo 83, comma 1 del
nuovo tuir
· Principio della “dipendenza rovesciata” del bilancio civilistico dalle norme fiscali,
articolo 75, comma 4 del vecchio Tuir, confermato nell’articolo 109 comma 4 del nuovo Tuir
con deroga alle “interferenze fiscali”, con riferimento ad un prospetto extracontabile di
riconciliazione e ad un preciso meccanismo di sospensione delle riserve.
Il secondo comma dell’articolo 2426 del Codice Civile è stato abolito attraverso la riforma
societaria inibendo di fatto la possibilità di effettuare accantonamenti e rettifiche
obbligatoriamente in applicazione di disposizioni fiscali. Le interferenze fiscali nella redazione
del bilancio di esercizio sono state eliminate dalle riforme, in seguito all’abrogazione del
comma 2, dell’articolo 2426 del Codice Civile, e in ambito fiscale modificando il Tuir.
Guardando all’articolo 75 comma 4 del precedente Tuir si vedeva che non potevano essere
ammesse in deduzione spese e componenti negativi del reddito non computati al contoeconomico
. Si esplicitava che una determinata componente negativa iscritta al bilancio per un
importo superiore a quello deducibile fiscalmente si sarebbe dovuta rinviare a esercizi successivi
la cui deducibilità fiscale è la differenza tra l’importo risultante dal bilancio di esercizio e quello
massimo ammissibile fiscalmente.
La norma civilistica, con riferimento all’articolo 2426, comma 2 del Codice Civile, a tal
proposito forniva la possibilità di apportare rettifiche di valore e accantonamenti solo per
quanto riguardava l’applicazione di norme fiscali, fornendo così la possibilità di ottenere la
deducibilità fiscale. Per ciò che riguarda il reddito d’impresa , l’articolo 109 reca soltanto delle
norme generali. Nell’attuale Tuir, all’articolo 75 risalta la disposizione inerente il cosiddetto
“ disinquinamento del bilancio” .
In effetti, abrogando il comma 2 dell’articolo 2426 del Codice Civile ad opera del dirittosocietario, viene ora
vietata l’imputazione al conto economico di rettifiche di valore e accantonamenti solo per motivi di carattere fiscale . Tale abrogazione necessita di
individuazioni in riferimento alle diverse opportunità fiscali. Altra considerazione importante è
quella riguardante la finalità della forfetizzazione che, pur non essendo agevolativa in particolar
modo, rappresenta comunque una sorta di agevolazione offerta dal legislatore che, in questo
caso, tende ad eliminare controversie in una materia già abbastanza dubbia.
A questo punto sorge l’esigenza di coordinare i diversi aspetti legislativi e di evitare
contaminazioni sul bilancio civilistico.
I due aspetti principali riguardano la segnalazione delle possibilità di non porre vincoli di
sospensione d’imposta nemmeno sulle riserve del patrimonio netto, al fine di evitare il perdurare
di interferenze fiscali sul bilancio e la realizzazione di riserve in sospensione d’imposta per un
corrispondente ammontare; ciò in virtù della detassazione dell’utile, volto al mantenimento
dell’utile spesso nell’economia dell’impresa evitando così, la distribuzione di dividendi che non
hanno subito prelievi a carico delle società eroganti.
L’articolo 109 al comma 4 stabilisce che i benefici fiscali posso essere goduti da tutte le imprese, anche da quelle che non hanno riserve o utili da vincolare e che quindi non devono
presentare un prospetto conciliativo che sia in parte la sostituzione della dichiarazione dei
redditi. Nel caso in cui esistano utili o riserva, questi non possono essere distribuiti fino al
raggiungimento della deduzione forfetaria non imputata a conto economico.
Grazie all’apposito prospetto fiscale , viene eliminata l’interferenza contabile tra bilancio civilistico e dichiarazione dei redditi in quanto la loro deducibilità dei suddetti componenti
negativi sia attuata nella dichiarazione dei redditi senza l’imputazione degli stessi al conto
economico dell’esercizio di competenza.
Di seguito vengono elencate alcune circostanze in cui far ricorso al prospetto di raccordo:
1. quando la società deduce gli ammortamenti anticipati solo in sede di dichiarazione dei
redditi
2. quando la società attribuisce al conto economico la svalutazione economica nella misura
dello 0,3 % dei crediti medesimi e la residua parte nella misura dello 0,2 %. Vale a dire che
applica i seguenti coefficienti: 0,3 %+0,2%=0,5 = Lo 0,5 % è il valore stabilito dalle
disposizioni fiscali
3. Se la società determina nella misura del 40 per cento l’accantonamento derivante
derivante dai concorsi a premio deducendo in sede di dichiarazione dei redditi il
rimanente 30 per cento degli impegni assunti. Cioè, quando la società raggiunge la
soglia del 70 per cento stabilito dalle disposizioni fiscali
4. Quando la società utilizza nella quota di ammortamento voci come “marchi” o
“avviamento” nella misura del 4 per cento con ammortamento in venticinque anni,
deducendo in sede di dichiarazione dei redditi la restante parte pari al 6 per cento. Si
arriva così all’ammortamento del 10 per cento in dieci anni come consentito dalla
normativa fiscale.
L’adozione degli IAS e le implicazioni fiscali
IAS è l’acronimo di International Accounting Standards . Quando parliamo di IAS ci
riferiamo a quei principi contabili internazionali emanati da un gruppo di professionisti del
settore ed utilizzati fin dal 1973 come primitivo tentativo di standardizzazione mondiale delle
regole contabili. I principi redatti vengono denominati IFRS (acronimo di International Financial Reporting Standards). Attualmente quando sentiamo parlare di IAS vediamo
affiancato anche questo termine IFRS poiché tali principi convivono tra loro ispirandosi spesso ai
principi internazionali.
Il decreto legislativo n 38 del 2005 in materia di principi internazionali, rende
obbligatoria la redazione dei bilanci per le società emittenti di strumenti finanziari diffusi e/o
quotati tra il pubblico, le banche o altri intermediari e le compagnie di assicurazione.
Appare particolarmente importante, dal punto di vista fiscale, il principio di derivazione
in base al quale si determina il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette . Tale reddito si
ottiene partendo dal risultato economico di bilancio e apportando, poi variazioni in diminuzione
o in aumento secondo le previsioni del Tuir.
In realtà, il decreto legislativo 38/2005 aveva due diversi filoni da seguire:
abbandonare il principio di derivazione e, quindi dichiarare scollegato il bilancio redatto
secondo i criteri civilistici dalla determinazione del reddito d’impresa o, conservare in vita ilprincipio di derivazione
recependo il principio degli IAS in termini di rilevanza del reddito
maturato sostituendo il reddito prodotto.
A fronte di tante problematiche, il decreto ha deciso di rendere neutrale il
trattamento fiscale tra soggetti IAS e soggetti non IAS al fine di non penalizzare una delle duecategorie. A questo punto si apre il dibattito sulla
riforma della tassazione IRES , riforma questa
che vedremo nel prossimo paragrafo e, secondo la quale esiste l’adozione del principio di
derivazione anche per i soggetti IAS pur rispettando i principi contabili internazionali.
Secondo i principi contabili internazionali, i beni che non posseggono requisito di vita
utile definita non sono ammortizzabili e, quindi, sono soggetti al così detto “ impairment test ”. Si tratta di una verifica, appunto un test, da effettuarsi almeno una volta l’anno e, comunque se
il bene si ritenga abbia subito una riduzione di valore. In effetti, la verifica serve a stabilire se il
valore contabile sia compatibile con il suo valore recuperabile nell’iscrizione in bilancio ad un
valore non superiore rispetto a quello recuperabile.
Secondo questi principi contabili internazionali è previsto un avviamento capitalizzato
solo quando ci sia stata una operazione precedente di Business combination , vale a dire quando
un’azienda sia stata acquistata interamente o una parte di essa, quando sia avvenuta una
fusione, scissione o conferimento.
I risultati della Commissione Biasco
La Commissione Biasco rappresenta uno studio sulla tassazione delle imprese partendo
dall’esame di trentadue tra associazioni di categoria e organizzazioni e ascoltando ventidue
esperti del settore.
Il risultato finale è stato quello di rilevare tutti gli aspetti meritevoli di correzione
indicando possibili soluzioni a problemi rilevati in fase di studio. Sono state prese in
considerazione maggiormente gli aspetti IRES prestando particolare attenzione al limite
massimo dei cambiamenti radicali degli istituti esistenti allo scopo di giungere alla correzione e
alla stimolazione della crescita e della competitività tra imprese. Si è quindi giunti alla
conclusione di massima di apportare le seguenti modifiche:
· Per il sistema PEX (Partecipation Exemption) introdotto con la creazione dell’ Ires il
suggerimento è quello di ritornare alla tassazione del 5 per cento delle plusvalenze ed
introdurre per le partecipazioni non PEX un regime generalizzato di irrilevanza delle
minusvalenze, evitando al tempo stesso, di adottare tutte le disposizioni antielusive.
· Per il Consolidato Aziendale si suggerisce di allargare le casistiche per l’ammissione di
abolire le agevolazioni non sistematiche
· L’introduzione degli IAS viene affrontato proponendo alcuni criteri che regolano l’impatto
sulla normativa fiscale e civilistica.
I principi ispiratori della “Commissione Biasco”, istituita presso il Ministero dell’Economia nel 2006 tenevano conto della necessità di « mantenere per tutte le operazioni di
ristrutturazione societaria un regime coerente di neutralità fiscale, per sua natura già diretto al
rafforzamento delle imprese». La soluzione adottata dalla Finanziaria 2008 , per certi aspetti
riprende le idee del professore Biasco, offrendo alle imprese (in maniera opzionale) la
possibilità di affrancare plusvalenze sorte in operazione di ristrutturazione societaria
attraverso tassazioni sostitutive. In termini di fusione, scissione e conferimenti la nuova
Finanziaria ha colto tali suggerimenti prevedendo un vantaggio in stretti tempi per le casse
dell’Erario e, un beneficio nel futuro per le società. Ciò accade per le aziende che si
avvalgono del recupero dell’ affrancamento attraverso il riconoscimento dei “ valori reali ” e
non quelli definiti “ storici” fino a giungere all’abbattimento dell’imponibile fiscale.
Le novità del 2008
Tra le principali novità fiscali del 2008, senza ombra di dubbio spicca la creazione del così
detto “monobinario ” , vale a dire l’allineamento tra risultato civilistico e determinazione
dell’imponibile fiscale . Il “monobinario ” utilizza direttamente le risultanze del conto economico
per ottenere il calcolo della base imponibile delle imposte dirette della società. Questa nuova
applicazione finanziaria, viene sostenuta anche dall’applicazione dei principi contabili
internazionali poiché tali principi, pongono il legislatore nella condizione di poter adottare uno solo dei sistemi che ora citeremo. I
casi sono due: 1. il legislatore opta per mantenere il principio di derivazione del reddito imponibile
dall’utile di bilancio oppure;
2. il legislatore sceglie di stravolgere questo principio pur di conservare la struttura
determinata dal reddito d’impresa contenuta nel Tuir anche se questa si discosta dai
principi internazionali.
Con questi presupposti non si può ancora parlare di binario unico vero e proprio ma si può
certo cominciare ad intendere l’inizio della fusione delle discipline; quella civile e quella fiscale. Le maggiori novità fanno riferimento a quei soggetti che optano, per scelta o per
obbligo, di adottare i principi contabili internazionali eliminando così, le disposizioni previste dal
decreto legislativo 38 del 2005 che prevedeva il principio di neutralità al fine di ottenere una
sorta di sterilizzazione di tutti gli effetti degli IAS.
A partire dal 2008, alcuni principi contabili rappresentano una vera e propria deroga alle
disposizioni fiscali così, le imprese applicheranno ai fini delle imposte sui redditi, i criteri di
qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio. Se ne deduce che, l’Erario,
agendo sulle variazioni fiscali attenenti ai profili di valutazione e degli accantonamenti per fondi
rischi, svolge i suoi effetti sui loro presupposti applicativi.
Ai fini IRAP , invece, saranno considerati i dati di bilancio come “risultanti dal conto
economico dell’esercizio riclassificato secondo le regole del Codice Civile”. I componenti, in
questo caso, saranno accertati sulla base dei principi contabili che l’impresa ha adottato.
Nel caso in cui l’impresa scelga di non adottare gli IAS, dovrà comunque attenersi ai principi
internazionali contabili, a tal riguardo è prevista l’introduzione di una norma antielusiva
collegata all’eliminazione del quadro EC (quadro extracontabile) relativo agli ammortamenti,
accantonamenti ed altre rettifiche effettuate solo ai fini fiscali. Se i comportamenti contabili
relativi a tali bilanci dovessero risultare incoerenti, l’Amministrazione sarà autorizzata a
disconoscere tali comportamenti e, a questo punto, l’impresa dovrà dimostrare e giustificare la
situazione economica con argomentazioni basate su corretti principi contabili.
La situazione per l’Irap
La situazione Irap prima dell’attuale Finanziaria , stabiliva che “la base imponibile IRAP
era data dal valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della
regione” , rispettando i criteri del Tuir per l’Ires.
Invece, secondo la Finanziaria 2008, l’Irap deriverà interamente dai dati di bilancio e, per questo motivo, è prevista l’abrogazione dell’articolo 446/97 che sanciva il parallelismo tra
componenti e base Irap e criteri per le imposte sui redditi. Il nuovo criterio di valutazione per
componenti positivi e negativi è perciò redatto attenendosi all’articolo 2425 del Cocice Civile.
Questo articolo non si limita solo a determinate categorie ma si estende anche a quei soggetti
che redigono il bilancio in base agli IAS per i quali la base imponibile è determinata assumendo
voci di valore e di costi della produzione, così come prevede il Codice Civile.
Nessuna rilevanza viene quindi attribuita alle variazioni eventualmente apportate
nell’Unico stabilendo quindi una norma che l’impresa è “obbligata” a rispettare.
Non sarà raro incontrare incongruenze o divergenze tra soggetti che si attengono agli
Ias e quelli, invece che optano per i principi contabili nazionali. E’ il caso che si può riscontrare
nella corretta classificazione civilistica di una plusvalenza (in questo caso rilevante ai fini Irap) o
di una minusvalenza nell’area ordinaria o straordinaria. La rateizzazione in cinque anni della
plusvalenza diventa rilevante solo ai fini Ires o Irpef e la base Irap non andrà soggetta ad
aumenti rispetto alle poste indeducibili ai fini Ires purché mantengano la deducibilità per
l’imposta regionale.. Contrariamente al passato, queste componenti saranno deducibili ai fini
Irap.
Considerazioni
L’eliminazione del quadro EC e l’adozione del monobinario lasciano lo spazio alla volontà
di modificare non solo la determinazione del reddito imponibile ma, anche e soprattutto i
rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Infatti, se la scelta per la determinazione
del reddito sarà indicata solo dai principi contabili senza l’introduzione di norme tributarie al fine
di stabilire una corretta misura di valutazione delle poste di bilancio, l’Amministrazione si troverà
a stabilire la corretta applicazione dei principi contabili, sindacando le scelte di bilancio
effettuate sulla base di considerazioni diverse da quelle fiscali. Questa ipotesi fu già presa in
considerazione dalla Commissione Biasco; « il contenzioso potrebbe esplodere e ingenerare una area di complicazioni e di assenza di certezza per i contribuenti ». Per evitare questo rischio la
Finanziaria ha previsto un decreto di attuazione per i soggetti che si imbattono negli IAS. Altro
rischio potrebbe essere quello inerente la norma che sanziona fino al 30 per cento del loro
compenso contrattuale i soggetti che svolgono attività di controllo contabile nelle società di
capitale quando per mancanza di correttezza o per omissione giungono all’infedeltà della
dichiarazione dei redditi o dell’Irap.
Problematiche aperte
La risoluzione n 100/E del 16 maggio 2007 relativa all’Agenzia delle Entrate , fa
riferimento alla leva sui principi generali di derivazione presi in considerazione da quest’ultima
pur prendendo atto della persistenza del generale principio di derivazione previsto dall’articolo
83 del Tuir . All’articolo 109 dello stesso testo Unico , si evidenzia una logica formalistica , negando peso fiscale a tutte le rilevazioni contabili imposte dallo
IAS 39 al fine di far prevalere la
sostanza dell’operazione in veste meramente formale. Tutto ciò ha determinato la necessità di
“sterilizzare” comportamenti positivi e negativi di redditi imputati a conto economico. Il testo, a
tal riguardo cita così : «generale criterio di competenza fiscale, quale attualmente emergente
dall’articolo 109, commi 1 e 2 del TUIR, si presenta, in altri termini, non coordinato con l’impostazione
contabile del “continuing involvement” tipica degli Ias, con la conseguenza che il recepimento
nella sfera fiscale dell’impostazione seguita sotto il profilo civilistico-contabile (cioè il principio di
derivazione) non può in tal caso avere luogo, in considerazione della mancanza nell’attuale
ordinamento di una previsione che riconosca rilevanza fiscale alla circostanza del trasferimento dei
rischi e dei benefici tra le parti».
Evidentemente la Finanziaria considera superata questa interpretazione poiché
prevede per i soggetti che adottano gli IAS, la determinazione del reddito imponibile sulla base
delle risultanze del conto economico. Vale a dire che a tutti gli effetti vale il principio di
prevalenza della sostanza sulla forma. Generalmente ad un componente di reddito positivo,
corrisponde in capo ad altri soggetti e allo stesso soggetto , un componente deducibile
negativo. Questo non vale soltanto per le operazioni di acquisto, cessione di beni o servizi ma ha
valore anche per le valutazioni. Vale a dire Se al ricavo imponibile per il cedente corrisponde un
costo deducibile per l’acquirente, l’opportunità di valutare determinati cespiti aziendali tramite
pagamento dell’imposta sostitutiva, garantisce la possibilità di calcolare l’ammortamento sui
valori più alti rivalutati. A garanzia della simmetria tra le parti non viene garantito dal principio di
prevalenza della sostanza sulla forma. La corretta applicazione di tali principi è, infatti, spesso la
causa di una grave asimmetria fiscale e quindi, a componenti positivi tassabili non si associano
componenti deducibili negativi.
Quando sentiamo parlare di conto economico intendiamo quel documento di bilancio che,
mettendo in contrapposizione costi e ricavi di competenze del periodo amministrativo, delinea il
risultato economico della gestione del periodo che è stato preso in considerazione. L’incremento
o il decremento del capitale netto aziendale viene in questo modo misurato tenendo in
considerazione l’effetto della gestione subita. Nello specifico, il conto economico tiene
presente diverse considerazioni quali:
1. “individua tutti i fattori che hanno partecipato al ciclo gestionale e costituisce una verifica
di come hanno contribuito al risultato d'esercizio le voci dello Stato patrimoniale”;
2. “permette d'individuare i risultati parziali di tutte le fasi gestionali in cui può essere
scomposta l'attività dell'impresa”
3. “permette di individuare , in via di prima approssimazione, le responsabilità di ciascun
dirigente (responsabili di funzione)”.
L’attuazione delle nuove norme
Se da un lato è stata prevista l’emanazione di un decreto per l’attuazione e il
coordinamento delle nuove norme, dall’altro, non esiste un termine di decorrenza ben
preciso . Ciò che appare certo , invece, è il rispetto dei seguenti criteri:
· evitare che la valenza della qualificazione , imputazione temporale e classificazione
adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili non comporti doppia
deduzione o addirittura nessuna deduzione di componenti negativi o la doppia tassazione o
nessuna tassazione di componenti positivi;
· rilevazione e trattamento fiscale delle transazioni che coinvolgono i soggetti che
redigono il bilancio di esercizi in base ai principi contabili internazionali e nazionali;
· criteri di coordinamento in materia di aggregazione aziendale attuate attraverso le
discipline fiscali in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi
di aggregazione;
· coordinamento per il consolidato nazionale e mondiale in materia fiscale;
· coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attività
e passività del bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;
· criteri di coordinamento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 38 del 2005,
prestando particolare attenzione alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi
contabili internazionali;
· coordinamento per i trattamenti fiscali dei costi imputabili, in base ai principi contabili, a
diretta riduzione del patrimonio netto;
· criteri di coordinamento per il trattamento di spese di ricerca e sviluppo;
· criteri per consentire la continuità dei valori assunti in base alle modifiche espresse dalla
Finanziaria 2008 rispetto a quelli relativi a precedenti periodi d’imposta.
Queste nuove disposizioni fanno riferimento, e trovano quindi applicazione al periodo
d’imposta successivo al 31 dicembre 2007, e quindi, a decorrere dal 1 gennaio 2008. Nel caso di
periodi precedenti la fine dell’anno 2007, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione
dell’imposta prodotti dai relativi comportamenti adottati in base alla corretta applicazione degli
IAS, il tutto se risulta la coerenza con le nuove applicazioni e disposizioni.
Imposte differite
Altra rivoluzione della Finanziaria in materia di reddito d’impresa riguarda le imposte differite già iscritte nei bilanci redatti fino al 2006. In particolar modo viene puntato
il dito contro la fiscalità, “pretendendo” una rivalutazione dell’aliquota Ires dal 33 al 27,5 per
cento.
Questo impatto non ha effetti soltanto nell’immediato relativamente ai bilanci del 2007,
bensì anche su quelle aliquote antecedenti il 2006, non utilizzate nel 2007, che vanno, quindi
rivedute. Lo stesso discorso vale anche per l’aliquota Irap che dal 4,25 per cento scende al 3,9
per cento fatta salva la maggiorazione regionale.
Secondo il principio contabile nazionale alla voce 25 , le imposte differite e quelle
anticipate devono essere conteggiate in bilancio avvalendosi delle aliquote in vigore nel
momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. Generalmente viene considerato che
la data di redazione dell’esercizio successivo avviene nei primi tre mesi dell’anno, pertanto le
imprese che hanno iscritto nell’attivo imposte anticipate calcolate in base all’aliquota Ires del 33
per cento, dovranno diminuirla fino a giungere al 27, 5 per cento. Ciò avviene se l’esercizio fa
riferimento alla fine dell’anno 2007.
L’imputazione della differenza comporta l’iscrizione di un costo che viene definita
“sopravvenienza passiva” che, secondo il principio contabile nazionale n° 12 dovrebbe condurre
alla rettifica dell’importo della voce 22 del conto economico per quanto concerne le imposte
differite. Quando invece sentiamo parlare di “sopravvenienza attiva” intendiamo gli
accantonamenti nel fondo negli esercizi precedenti che comporta un provento sempre
rettificato dalla voce 22. Le imposte differite passive fanno eccezione perché costituite in
relazione alla diminuzione del patrimonio netto, la cui differenza è in relazione all’aumento della
riserva a suo tempo interessata alla rilevazione.
La nota integrativa, così come previsto al punto 14 dell’articolo 2427 del Codice Civile e
del Principio Contabile Nazionale n° 25 stabilisce che se l’impresa ha una eccedenza di imposte
differite attive si avrà l’effetto sul conto economico relativo al 2007 con conseguente iscrizione di
maggiori imposte poiché si genera una sorta di sopravvivenza passiva. Il contrario, invece, si ha
se l’importo delle differite passive iscritte nel bilancio 2006 è superiore a quello delle attive.
Idem per le imprese che redigono il bilancio basandosi sui principi contabili internazionali. Lo
IAS al punto 12 precisa che “ le attività e passività fiscali differite devono essere valutate secondo le
aliquote fiscali pena l’estinzione della passività fiscale, sulla base delle aliquote fiscali stabilite da
provvedimenti in vigore alla data della redazione del bilancio”.
Lo stesso discorso vale anche per l’ Irap, la cui aliquota, a decorrere dal 2008
diminuisce al 3,9 per cento, sempre fatta salva la maggiorazione regionale. E’ inutile dire che le
nuove aliquote si applicano anche alle imposte differite nate nell’esercizio 2007, quelle correnti
riferite al al 2007, invece, saranno calcolate con le vecchie aliquote.
Schema riassuntivo
Differenze temporanee che generano imposte differite attive, cioè anticipate, iscritte nel bilancio
2006 e non riassorbite nel bilancio 2007
· Base imponibile 800
· IRES al 33%: 264
· IRAP al 4,25 %: 34
TOTALE 298
Il ricalcolo
· IRES al 27,5 %: 220
· IRAP al 3,9 % : 31,2
TOTALE 251,2
La differenza tra 298 e 251,2 è pari al 46,8 pari alla differenza tra vecchie e nuove aliquote Ires
e Irap del 5,85 % calcolata su 800
Imposte a Imposte anticipate
Conto economico, voce 22 Stato patrimoniale voce CII 4-ter
Lo stesso ricalcalo deve essere operato anche per le imposte differite passive, per le quali la
scrittura contabile in partita doppia rileva l’effetto del ricalcalo è la seguente
Fondo imposte differite a Imposte
Stato patrimoniale, voce B2 conto economico voce 22
Le imposte differite future
Con la soppressione della possibilità di usufruire delle deduzioni extracontabili per
ammortamenti, accantonamenti e varie deduzioni, si determina anche la riduzione di ipotizzare
iscrizioni delle imposte differite passive.
L’eliminazione degli ammortamenti anticipati, nel caso dell’integrazione dell’aliquota
base giudicata insufficiente, comporterà l’incremento delle imposte differite attive a causa delle
variazioni in aumento operate nel Modello Unico. Un altro effetto che si verificherà sarà la
minore possibilità di compensare differite attive e passive, dato il minore ammontare in bilancio
delle differite passive. In riferimento all’Irap, invece, sia le attive che le passive dovrebbero
azzerarsi poiché non si prenderà più in considerazione la differenza temporanea tra risultato del
bilancio e reddito imponibile.
La deducibilità degli interessi secondo la norma che ne delinea i limiti, proponendo
l’opportunità del riporto dell’eccedenza più in avanti, determinerà anche una profonda analisi
della presunta certezza del recupero reclamata dal principio contabile nazionale n° 25 per le
iscrizioni delle imposte differite.
Vecchie e nuove aliquote
Imposte correnti relative all’esercizio 2007 >
Imposte differite > Utilizzate nel 2007 VECCHIE ALIQUOTE
presenti nel bilancio 2006> Utilizzate nel 2008
Imposte differite sorte nel 2007 NUOVE ALIQUOTE