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Tabella maggioranze assembleari


TABELLA DELLE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI
(C.c., art. 1136)


ARGOMENTO


CONDOMINI
( tra parentesi è indicato il numero dei condomini necessario in seconda convocazione)


MILLESIMI
(tra parentesi è indicato il valore delle quote necessario in seconda convocazione)


Amministratore: compenso


1/3 condomini (idem )


334 (idem)


Amministratore: nomina, riconferma e revoca


maggioranza intervenuti
( magg. int. e 1/3 cond.) (
** )


500 (idem)


Ascensore: superamento delle barriere architettoniche (L. n. 13/89)


maggioranza intervenuti
(1/3 condomini)


500 ( 334)


Costituzione di diritti reali


unanimità ( idem)


1000 (idem)


Deliberazioni che non richiedono maggioranze espressamente previste dalla legge


maggioranza intervenuti
( 1/3 condomini)


500 (334)


Impianto di riscaldamento: rinuncia al servizio


unanimità ( idem)


1000 (idem)


Impianto di riscaldamento: trasformazione per contenimento energetico
(L. n. 10/91)


maggioranza intervenuti( * )
(idem)


501 (idem)


Innovazioni: gravose o voluttuarie


unanimità (idem)


1000 (idem)


Innovazioni: pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza; alterazione del decoro architettonico; inservibilità all'uso o al godimento di parti comuni


unanimità (idem)


1000 (idem)


Innovazioni: uso più comodo, miglioramento o maggior rendimento delle cose comuni


maggioranza condomini(idem)


667 (idem)


Interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari (L. n. 179/92)


maggioranza intervenuti
(idem)


500 (idem)


Liti attive e passive su materie esorbitanti le attribuzioni dell'amministratore


maggioranza intervenuti
( magg. int. e 1/3 cond.) (**)


500 (idem)


Locazioni ultranovennali


unanimità (idem)


1000 (idem)


Manutenzione ordinaria


maggioranza intervenuti
( 1/3 condomini )


500 ( 334)


Manutenzione straordinaria: riparazioni di notevole entità


maggioranza intervenuti
( magg. int. e 1/3 cond. ) (
** )


500 (idem)


Parcheggi sotterranei o siti al piano terreno: realizzazione (L. n. 122/89)


maggioranza intervenuti
(idem)


500 (idem)


Perimento inferiore a 3/4: ricostruzione edificio


maggioranza intervenuti
( magg. int. e 1/3 cond.) (
** )


500 (idem)


Perimento totale (superiore a 3/4): ricostruzione edificio


unanimità (idem)



1000 (idem)


Portierato: soppressione, istituzione o modificazione del servizio ( *** )


maggioranza condomini
(idem)



667 (idem)


Regolamento: approvazione e modifiche


maggioranzaintervenuti
(idem)



500 (idem)


Regolamento contrattuale: modifiche comportanti variazioni nei diritti soggettivi sulle cose comuni o sul potere di disporre dei condomini sulle proprietà esclusive


unanimità (idem)


1000 (idem)


Rendiconto annuale


maggioranza intervenuti
( 1/3 condomini )


500 (334)


Residui attivi: impiego


maggioranza intervenuti
(1/3 condomini)



500 (334 )


Scioglimento: divisione in parti con caratteristiche di edifici autonomi (Att. c.c., art. 61)


maggioranza intervenuti (idem)



500 (idem)


Scioglimento: modifiche allo stato attuale dell'edificio per rendere possibile la divisione in parti autonome (Att. c.c., art. 62, c. 2)


maggioranza condomini (idem)



667 (idem)


Sopraelevazione: autorizzazione in caso di divieto


unanimità (idem)



1000 (idem)


Spese: ripartizione


maggioranza intervenuti
( 1/3 condomini)



500 ( 334)


Tabelle millesimali: formazione o modifica


unanimità (idem)



1000 (idem)


Vendita o cessione di beni


unanimità (idem)



1000 (idem)




(*) Questa è l'interpretazione prevalente, ma la dottrina non è unanime: per alcuni sarebbe necessaria la maggioranza dei condomini, per altri, addirittura, sarebbe sufficiente la sola maggioranza delle quote.


(**) Si vedano, in tal senso, Cass. civ. 26 aprile 1994, n. 3952 e Cass. civ. 9 febbraio 1980, n. 901


(***) Così, Cass. civ. 29 aprile 1993, n. 5083. Nel senso, invece, di ritenere sufficiente la maggioranza di cui all'art. 1136, c. 2, c.c., per la soppressione del servizio di portierato previsto dal regolamento, v. Cass. civ., 29 marzo 1995, n. 3708.