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Psicologo: ordinamento della professione.
L. 18 febbraio 1989, n. 56 (1).
Ordinamento della professione di psicologo
art 1. Definizione della professione di psicologo.
1. La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
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