Dal 29/07/09 sono in vigore le nuove disposizioni in materia di adempimenti pubblicitari a carico delle società.
Le disposizioni previste dal Codice Civile agli art.2250 e 2630 sono state ampliate dalla Legge 88/2009 art. 42. L’obbligo di pubblicazione negli atti e nella corrispondenza dei dati quali la sede della società, il numero di iscrizione al registro imprese, il R.E.A. e l’eventuale capitale sociale, è stato esteso allo “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico“.
Tutte le aziende dovranno inserire le suddette le informazioni anche nei propri siti internet nonché nella corrispondenza telematica e, verosimilmente, in ogni spazio elettronico.
Ricordiamo che esiste già una norma fiscale (art. 35 del D.P.R. 633/1972) che impone di riportare la partita IVA almeno nella home page del sito internet, per tutti i soggetti titolari di partita IVA.
Le informazioni da riportare sono le seguenti:
SOCIETA’ DI CAPITALI – SOCIETA’ DI PERSONE
ART. 2250 C.C. commi 1 e 3
- la sede della società
- l’ufficio del Registro delle Imprese dove la società è iscritta
- il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese (coincide con codice fiscale)
- il numero R.E.A.
- lo stato di liquidazione a seguito dello scioglimento della società
SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI
ART. 2250 C.C. comma 2
- il capitale sociale versato e quello che risulta esistente all’ultimo bilancio approvato
SRL, SPA e S.A.P.A.
ART. 2250 C.C. comma 3
- eventuale sussistenza di un socio unico (società uni personale)
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