Sei in: Altro

Codice deontologico della professione di biologo

TITOLO I


PRINCIPI GENERALI


Art.1 (Ambito applicativo)


1. Il presente Codice è l’emanazione di norme di etica professionale che tutti gli iscritti all’Albo, persone fisiche e società, debbono conoscere, riconoscere ed osservare, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.


2. L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione sono puniti con le sanzioni disciplinari previste dall’art. 43 della L. 24 maggio 1967 n. 396, secondo il regolamento di procedura adottato dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi (di seguito anche ONB).


3. Il presente Codice si applica ai Biologi iscritti all’Ordine nell’esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell’attività professionale libera o dipendente a presidio dei valori e interessi generali connessi all’esercizio professionale e nel rispetto dell’art. 2233 Codice civile. Tali norme si applicano altresì, nei limiti della compatibilità, alle società tra professionisti iscritte istituite ex art.10, L. 12 novembre 2011 n. 183 e D.M. 8 febbraio 2013 n. 34.


4. Ove la prestazione sia resa all’estero, il Biologo è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche, nonché di quelle applicabili nel Paese in cui si svolge la prestazione, se esistenti.


5. Ove le norme deontologiche estere siano in contrasto con quelle italiane, prevalgono queste ultime.



Art. 2 (Doveri generali e professionalità specifica)


1. Il Biologo è tenuto a svolgere la propria attività professionale nel rispetto della legge e dell’interesse della collettività.


2. Il Biologo nell’espletamento delle proprie attività professionali è tenuto a non assumere discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a minoranze nazionali, disabilità, condizioni sociali e di salute, età ed orientamento sessuale.


3. Il Biologo nell’espletamento delle proprie attività professionali è tenuto ad agire nel rispetto dell’integrità dell’uomo, degli animali, dell’ambiente e della sua biodiversità, applicando norme, valori e principi quali: libertà, giustizia, oggettività, buon senso e responsabilità, al fine di assicurare, per quanto in suo potere, il rispetto, l’integrità ed il benessere dell’individuo e della collettività, indipendentemente da politica, religione ed interessi personali.


4. Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, l’uso di un titolo professionale non conseguito.


5. Il Biologo deve conformare la sua attività al principio di professionalità specifica, qualunque sia la forma che regola l’incarico professionale.


6. Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in generale, l’utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la propria direzione e responsabilità.



Art. 3 (Rapporti esterni e privati)


1. Il Biologo, tanto nei rapporti pubblici che in quelli privati, si astiene all’esaltare e dall’enfatizzare la propria competenza o i risultati ottenuti.


2. Nelle dichiarazioni pubbliche e, comunque, nei rapporti con i terzi adotta comportamenti misurati e proporzionati alle esigenze del caso, evitando ogni forma di esagerazione, di sensazionalismo o di superficialità.


3. Riconosce, quale suo obbligo primario, quello di aiutare il pubblico o gli utenti a sviluppare giudizi, opinioni e scelte con cognizione di causa.



Art. 4 (Obblighi nei confronti della professione)


1. L’iscrizione all’Ordine costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività professionale e per l’utilizzo del relativo titolo.


2. Costituisce illecito disciplinare, anche ai sensi del successivo art. 5, l’attività afferente altre professioni esercitata dal Biologo senza titolo professionale, l’esercizio della professione in periodo di sospensione e l’uso improprio del titolo di Biologo.


3. Costituisce altresì grave illecito disciplinare il comportamento del Biologo che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo della professione, o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.


4. Costituisce grave violazione alla correttezza professionale abbinare la propria firma a quella di altri Biologi o persone non autorizzate dalla legge ad assumere identiche mansioni o responsabilità senza l’indicazione delle prestazioni che sono state rese sotto la propria direzione e responsabilità personale.


5. Costituisce illecito disciplinare la mancata comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Consiglio dell’Ordine.


6. Costituisce illecito disciplinare la morosità, per oltre dodici mesi, nel versamento degli oneri contributivi soggettivi ed integrativi dovuti all’Ordine Nazionale dei Biologi e all’ENPAB.



Art. 5 (Lealtà e correttezza)


1. Il Biologo deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio Ordine professionale, del cliente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.


2. Il Biologo non deve, in nessun caso, attribuirsi la paternità del lavoro compiuto da altri. L’inosservanza di tale norma costituisce grave mancanza professionale. Non deve altresì citare o fornire documentazione atta a fare apparire come esclusivamente propria un lavoro realizzato in collaborazione con altri, senza indicarne i nominativi e le specifiche mansioni svolte. Il Biologo non deve presentare come risultati delle proprie ricerche quelli dovuti alle ricerche di altri, ancorché ancora non resi pubblici.


3. Il Biologo può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia professore ordinario o associato all’interno del sistema universitario italiano o straniero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, oppure se sia professore di ruolo in istituti secondari di primo e secondo grado.



Art. 6 (Indipendenza)


1. Nell’esercizio dell’attività professionale il Biologo ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura.



Art. 7 (Riservatezza)


1. Il Biologo deve ispirare la sua condotta al riserbo sul contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione della medesima.


2. Il Biologo è tenuto a tale dovere anche nei confronti di coloro con i quali il rapporto professionale è cessato e verso coloro che a lui si rivolgono per chiedere assistenza senza che l’incarico si perfezioni.


3. Il Biologo è tenuto a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale, nonché a creare le condizioni affinché la stessa sia mantenuta riservata da parte dei dipendenti e da tutti coloro che, non iscritti all’Ordine, operano a qualunque titolo, nel suo studio o per conto dello stesso.


4. Fatto salvo quanto disposto dalla legge, i componenti del Consiglio dell’ONB, del Consiglio Nazionale dei Biologi, del Consiglio Disciplinare, i componenti delle commissioni dell’Ordine e coloro che rivestano cariche nella Fondazione dell’ONB, sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto.



Art. 8 (Competenza e diligenza)


1. Il Biologo non deve accettare incarichi che non possa svolgere con la necessaria competenza e con un’organizzazione adeguata.


2. Il Biologo deve comunicare al cliente le circostanze ostative della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo l’ausilio di altro professionista.


3. Il Biologo deve svolgere l’attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata. Il Biologo ha l’obbligo di rifiutare l’incarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza.



Art. 9 (Aggiornamento professionale)


1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Biologo ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale anche in materia deontologica e disciplinare.


2. Il mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale ai sensi delle norme vigenti, e la mancata o l’infedele certificazione del percorso di aggiornamento seguito, costituisce illecito disciplinare.


3. L’aggiornamento professionale deve avvenire sia attraverso l’autoformazione che attraverso le attività che rilasciano crediti formativi ECM (se si opera nel settore sanitario: laboratoristi, nutrizionisti, sicurezza alimentare) o CFP (se si opera in tutti gli altri settori: ambiente, bio-tutela dei beni culturali, sicurezza sul lavoro, genetica forense, ecc.), secondo i criteri indicati dalla legge e dal Regolamento “Formazione continua” dell’ONB.



Art. 10 (Verità)


1.Costituisce illecito disciplinare redigere o produrre falsi in documenti, certificazioni e/o dichiarazioni.



Art. 11 (Legalità e comunicazione di misure penali all’Ordine)


1. Il Biologo nell’esercizio della professione e nell’organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le leggi dello Stato, l’ordinamento professionale e le deliberazioni dell’Ordine.


2. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall’ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche e regolamentari che lo attuano. È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.


3. Il Biologo deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.


4. Il Biologo è tenuto a comunicare al Consiglio dell’Ordine misure restrittive della libertà o condanne penali di cui sia destinatario per fatti lavorativi o extralavorativi. Le stesse sono valutabili ai fini dell’adozione di misure cautelari e/o disciplinari, salva ogni autonoma ponderazione sul fatto commesso da parte del Consiglio di disciplina.


5. Il Biologo è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività professionale, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della categoria professionale.



Titolo II


RAPPORTI CON l’ORDINE e con il CONSIGLIO di DISCIPLINA


Art. 12 (Doveri nei confronti dell’Ordine)


1. Il Biologo ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine per l’attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio dell’Ordine e al Consiglio di disciplina, fatti a sua conoscenza relativi alla professione che richiedano iniziative disciplinari.


2. Ogni iscritto è tenuto ad osservare scrupolosamente tutti i provvedimenti generali o particolari emanati dal Consiglio dell’Ordine, e a prestare al medesimo adeguata collaborazione al fine di consentire nel modo più efficace l’esercizio delle funzioni allo stesso istituzionalmente demandate.


3. I Biologi che sono eletti componenti del Consiglio dell’ONB, del Consiglio Nazionale dei Biologi, del Consiglio Disciplinare, i componenti delle commissioni dell’Ordine e coloro che rivestano cariche nella Fondazione dell’ONB, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, non hanno vincolo di mandato in quanto rappresentano tutte le categorie appartenenti all’Ordine; essi devono adempiere al loro ufficio con diligenza, obiettività, imparzialità e nell’interesse generale.


4. I Biologi nominati componenti del Consiglio di Disciplina operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, delle disposizioni relative al procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento del Consiglio dell’Ordine per la designazione dei componenti il Consiglio di Disciplina nonché nel rispetto del presente Codice Deontologico.



Titolo III


RAPPORTI ESTERNI


Art. 13 (Società tra Biologi)


1. I Biologi soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico, così come la società tra professionisti, istituita ex art.10, L. 12 novembre 2011 n. 183 e D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, è soggetta al regime disciplinare dell’Ordine al quale risulti iscritta.


2. Sono ugualmente tenuti all’osservanza del codice deontologico i Biologi presenti nelle associazioni professionali e nei diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore dell’art.10, L. 12 novembre 2011 n. 183.


3. Se la violazione deontologica commessa dal Biologo è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del Biologo concorre con quella della società.



Art. 14 (Rapporti con i clienti/committenti)


1. Il rapporto con il cliente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. Il Biologo deve eseguire diligentemente l’incarico conferitogli, purché questo non contrasti con l’interesse pubblico e fatta salva la propria autonomia intellettuale e tecnica.


2. Il Biologo deve rapportare alle sue effettive possibilità d’intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.


3. Il Biologo non può, senza l’esplicito assenso del cliente, essere compartecipe nelle imprese per le quali rende prestazioni professionali


4. Il Biologo nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati.


5. Il Biologo è tenuto ad acquisire, elaborare, trasmettere e conservare la documentazione e i dati personali e sensibili dei clienti secondo le modalità definite dall’ordinamento vigente.



Art. 15 (Rapporti con Istituzioni e terzi. Conflitti di interesse)


1. Nei rapporti professionali con le Istituzioni, il Biologo deve curare con particolare diligenza l’osservanza dei doveri di cui al Titolo II.


2. Il Biologo deve astenersi dall’avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali, della collaborazione dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati dall’Istituzione medesima e dal cliente stesso.


3. Il Biologo non deve vantare credito con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale per sé o per altri.


4. Il Biologo deve astenersi dall’assumere incarichi professionali o istituzionali qualora il loro espletamento possa configurare situazioni di conflitto di interesse a causa del coinvolgimento di interessi personali o di parenti o affini entro il secondo grado o di conviventi.



Art. 16 (Partecipazione a commissioni e giurie di concorso)


1. Il Biologo, sia indicato dal Consiglio dell’Ordine a rappresentarlo, sia nominato a titolo personale quale esperto, ovvero nominato per qualsiasi altra ragione in una commissione o giuria, pubblica o privata, deve svolgere il proprio ufficio con modalità improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati, e deve operare in modo da tutelare gli interessi ed il prestigio della categoria professionale.


2. Il Biologo durante la partecipazione a commissioni o giurie, pubbliche o private, nel rispetto delle relative competenze professionali, deve attenersi ai principi di autonomia e indipendenza nei confronti dei partecipanti ai concorsi, secondo quanto disposto dall’art. 51 del Codice di procedura civile.


3. Il Biologo che a qualunque titolo abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici o sanitari, nel rispetto delle relative competenze professionali, è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.


4. Il Biologo che sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri.



Art. 17 (Cariche istituzionali)


1.Il Biologo deve curare che le modalità con cui svolge il proprio mandato istituzionale come Consigliere dell’ONB, del Consiglio Nazionale dei Biologi, del Consiglio Disciplinare, come componente delle Commissioni dell’Ordine e avente cariche nella Fondazione dell’ONB o presso le Istituzioni, siano improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati.



Art. 18 (Partecipazione a campagne elettorali politiche ed amministrative)


1. Il Biologo che ricopre cariche di rappresentanza in enti previsti dall’ordinamento di categoria, deve svolgere dette funzioni con particolare indipendenza e terzietà per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche ed amministrative.



Titolo IV


RAPPORTI INTERNI


Art. 19 (Rapporti con i colleghi)


1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà.


2. Il Biologo chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve preventivamente accertarsi con il cliente che la sostituzione sia stata tempestivamente comunicata per iscritto al collega, informare per iscritto il collega stesso ed accertarsi del contenuto del precedente incarico. Il Biologo prima di svolgere l’incarico dovrà verificare, in contraddittorio con il collega esonerato, le prestazioni già svolte al fine di definire le reciproche responsabilità e salvaguardare i compensi fino ad allora maturati. Il Biologo in tal caso sostituito, salvo documentato impedimento, deve adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dell’opera professionale. Sono fatti salvi i diritti d’autore maturati.


3. L’iscritto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti dei colleghi.


4. Il Biologo chiamato a sostituire un collega deceduto, per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione, dal Consiglio dell’Ordine, è tenuto ad accettare l’incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento. Il Biologo sostituto deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti dal Biologo sostituto, gli eredi possono chiedere parere all’Ordine sulle modalità e criteri di ripartizione del compenso.


5. Il Biologo chiamato a sostituire un collega in caso di sospensione dall’esercizio della professione o impedimento temporaneo deve agire con particolare diligenza e gestire l’attività professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.


6. Il Biologo che ritenga di promuovere causa per motivi professionali contro un Collega, deve informare contestualmente il Consiglio dell’Ordine.


7. Il Biologo non può accettare alcun compenso o utilità da colleghi o da altri Biologi, ai quali, sussistendone la necessità, abbia indirizzato i propri clienti.



Art. 20 (Concorrenza sleale)


1. Nell’esercizio professionale i seguenti comportamenti assumono rilevanza ai sensi dell’art. 11 comma 2:


a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale o di ricerche scientifiche o pubblicazioni di altro professionista;


b) il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a ingenerare dubbi sull’autore della prestazione professionale;


c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di colleghi tali da determinarne il discredito;


d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all’attività di altro professionista;


e) l’uso di modalità e/o di segni distintivi dello studio professionale che non rendano perfettamente identificabile la titolarità dello studio professionale;


f) l’utilizzo di strumenti pubblicitari lesivi del decoro, della qualità della professione, o in contrasto con regolamenti e direttive dell’Ordine;


g) la mancata richiesta di compensi (salvo ragionevoli motivazioni) o la richiesta sistematica di compensi chiaramente al di sotto di quelli di mercato e come tali non congrui alla prestazione.


2. La rinunzia, totale o parziale, al compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinunzia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il cliente/committente ad assumere una decisione di natura meramente commerciale, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica.



Art. 21 (Rapporti con collaboratori e dipendenti)


1. Nei rapporti con i collaboratori (da intendersi tutti i prestatori d’opera che svolgono lavoro prevalentemente proprio, anche libero professionale e senza alcun vincolo di subordinazione), e nei confronti dei dipendenti (da intendersi tutti coloro che svolgono prestazioni di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e con vincolo di subordinazione), il Biologo deve compensare la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto.


2. Il Biologo, nei confronti dei propri collaboratori e dipendenti, dovrà regolamentare i rapporti nel quadro di un rapporto sinergico, rispettando la loro indipendenza ma fornendo direttive di natura tecnica e/o organizzativa, nonché sulla definizione dei tempi, orari e modalità d’esecuzione garantendo contestualmente, nel rispetto delle direttive condivise, l’indipendenza organizzativa e di giudizio degli operatori.


3. Il Biologo nei confronti dei propri collaboratori e dipendenti, è tenuto:


a) a non mettere in atto alcun tipo di comportamento atto a violare le norme riportate nell’art. 20;


b) ad assicurare ad essi condizioni di lavoro adeguate;


c) a concedere loro la possibilità di frequentare le attività di aggiornamento professionale;


d) a mantenere i patti e gli accordi definiti al momento dell’inizio della collaborazione.


4. Il Biologo è responsabile disciplinarmente quando incarica i collaboratori o dipendenti di prestazioni per le quali non sono abilitati.



Art. 22 (Rapporti con tirocinanti)


1. Nei rapporti con i tirocinanti il Biologo è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento della pratica professionale e a compiere quanto necessario per assicurarne l’adempimento, con particolare cura per le regole deontologiche. Egli divulga le proprie conoscenze ed è disponibile a fornire informazioni su qualunque attività, quali corsi, seminari, etc., che ritenga utili per un adeguato aggiornamento.


2. Il Biologo deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione ai compiti e alle modalità di espletamento dello stesso.



Titolo V


ESERCIZIO PROFESSIONALE


Art. 23 (Incarico professionale)


1. L’incarico professionale si configura come contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. Esso dovrà essere redatto, di regola, in forma scritta e dovrà in tal caso contenere quanto definito all’art. 24.


2. Il Biologo non deve consapevolmente consigliare soluzioni inutilmente gravose, illecite, fraudolente o passibili di nullità.


3. Il Biologo deve rifiutarsi di accettare l’incarico o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime.


4. Il Biologo non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e del presente codice deontologico.


5. Nel caso in cui le attività professionali del Biologo abbiano ad oggetto, a qualunque titolo, l’ambiente naturale, la flora e la fauna, egli è tenuto ad assicurare, per quanto è possibile, il benessere e il rispetto dell’ambiente stesso, astenendosi da comportamenti inutilmente distruttivi o inutilmente dannosi.


6. Nel caso in cui le attività professionali del Biologo abbiano ad oggetto, a qualunque titolo, la sicurezza e qualità alimentare e la sicurezza sul lavoro, egli è tenuto ad assicurare, per quanto è possibile, il benessere e il rispetto della salute umana e degli animali, astenendosi da comportamenti inutilmente negativi o inutilmente lesivi.



Art. 24 (Contratti e compensi)


1. È fatto obbligo da parte del Biologo la definizione del contratto completo, di regola, di preventivo del costo della propria opera e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.


2. Il Biologo di regola determina previamente per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell’art. 2233 Codice civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali. Non potrà in nessun caso condizionare il compenso all’esito dell’intervento professionale o ai vantaggi che ne trarrà il cliente.


3. Il Biologo deve definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il cliente, i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, di regola previamente resa nota al cliente in forma scritta, deve essere adeguata all’importanza del servizio reso e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il cliente dovrà inoltre essere edotto dal Biologo dell’esistenza delle presenti norme deontologiche.


4. Ogni variazione dell’indicato compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell’incarico, obbliga il Biologo ad informare preventivamente il cliente per ottenere esplicita autorizzazione, concordando modalità e compensi.


5. Il Biologo potrà chiedere nel contratto la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell’incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.


6. Il Biologo, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.


7. La sistematica richiesta di compensi, di cui ai comma 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all’attività svolta e ai costi sostenuti, o l’assenza di compensi, viene considerata pratica concorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce infrazione disciplinare. E’ tuttavia ammessa la prestazione gratuita, ove sia giustificata da situazioni particolari.


8. Il Biologo, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.



Art. 25 (Accettazione dell’incarico)


1. Il Biologo deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l’incarico.



Art. 26 (Incarico congiunto)


1. Il Biologo che riceve un incarico congiunto deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti e competenze professionali. In particolare, oltre ad attenersi a quanto stabilito dal presente codice deontologico:


a) deve concordare la condotta nonché le prestazioni da svolgere;


b) deve evitare di stabilire contatti diretti con il cliente senza una intesa preventiva con il collega;


c) deve astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria sfera professionale.



Art. 27 (Esecuzione dell’incarico)


1. Il Biologo deve svolgere l’incarico con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione.


2. Il Biologo deve, tempestivamente, informare il cliente, con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali dell’incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è tenuto a:


a) informare il cliente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in tutti i profili connessi all’incarico affidatogli, e se del caso, proporre al cliente soluzioni alternative;


b) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi nello svolgimento della prestazione.



Art. 28 (Cessazione dell’incarico)


1. Il Biologo non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze, conflitti di interesse o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.


2. Il Biologo non deve proseguire l’incarico se la condotta o le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento.


3. Il Biologo che non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.


4. Il Biologo deve avvisare tempestivamente il cliente della cessazione dell’incarico e metterlo in condizione di non subire pregiudizio. In ogni caso deve compiere o portare a termine gli atti urgenti che risultino immediatamente utili per il cliente.



Art. 29 (Rinuncia all’incarico)


1. Il Professionista, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall’accordo stipulato, in caso di rinuncia all’incarico, deve dare al cliente un congruo preavviso e deve metterlo in condizione di non subire pregiudizio. Deve inoltre prendere provvedimenti idonei a non danneggiare i colleghi in caso di incarico di gruppo e i colleghi che lo sostituiranno.


2. Il Biologo, in caso di irreperibilità del cliente, deve comunicare la rinuncia all’ultimo domicilio conosciuto dello stesso a mezzo raccomandata A/R e con l’adempimento di tale formalità, fatti salvi gli obblighi di legge e/o patti, è esonerato da qualsiasi altra attività.



Art. 30 (Inadempimento)


1. Costituisce infrazione disciplinare il mancato o non corretto adempimento dell’incarico professionale quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli obblighi professionali e contrattuali.



Art. 31 (Conflitto di interessi)


1. Il Biologo è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio, di terzi o di soggetti che esercitano attività professionale negli stessi locali, un interesse in conflitto con quello di un cliente o che possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico.



Art. 32 (Interferenza tra interessi economici e professione)


1. Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli artt. 5 e 6, il comportamento del Biologo che stabilisce con imprese e società patti attinenti i servizi da queste ultime rese a favore del proprio cliente.



Art. 33 (Restituzione dei documenti)


1. Il Biologo è tenuto a consegnare al cliente, quando quest’ultimo ne faccia richiesta, i documenti dallo stesso ricevuti, e può trattenerne copia.



Art. 34 (Responsabilità patrimoniale e polizza assicurativa)


1. Il Biologo deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell’esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale. Il Biologo deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale (ente assicuratore, numero di polizza, massimale e scadenza) e ogni variazione successiva. L’inosservanza di questo precetto costituisce illecito disciplinare.


2. Il Biologo iscritto all’ONB, ma che non eserciti la professione e sia dunque sprovvisto di partita IVA e non sia iscritto all’ENPAB, è esonerato da tale obbligo, ma è tenuto a comunicare, con autodichiarazione scritta, tale condizione all’ONB.



Art. 35 (Informativa)


1. L’informativa al cliente in ordine all’attività professionale è resa a richiesta del cliente fornendo i propri dati professionali e dello studio.



Art. 36 (Pubblicità informativa)


1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione o accademici, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.


2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale, non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria e deve essere eticamente in linea con il decoro della professione.


3. Il Consiglio dell’Ordine potrà verificare o monitorare le campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri.



Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE e FINALI


Art. 37 (Aggiornamento del Codice deontologico)


1. Il Consiglio dell’Ordine Nazionale può deliberare l’aggiornamento del presente Codice sulla base di sopravvenute disposizioni di legge e degli indirizzi giurisprudenziali consolidatisi.



Art. 38 (Entrata in vigore. Formazione obbligatoria in materia deontologica)


1. Le presenti norme entrano in vigore dal 16 settembre 2014. Da tale data è abrogato il previgente codice deontologico approvato il 16 febbraio 1996.


2. Le presenti norme sono pubblicate sul sito del Consiglio dell’Ordine e vengono diffuse tra gli iscritti anche con idonea e doverosa attività formativa sui principi deontologici e sul procedimento disciplinare.



Fonte: Ordine Nazionale dei Biologi