Statuto
Associazione culturale “CODICE SEGRETO ONLUS”
ARTICOLO 1. COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
E' costituita un'Associazione sotto le denominazione ”Associazione Culturale CODICE SEGRETO O.N.L.U.S.”. L'Associazione può costituirsi in più sezioni anche in altre località in Italia e all'Estero e può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune o comunque nel territorio della Repubblica Italiana. Per raggiungere i suoi fini e rispondere adeguatamente alle caratteristiche delle diverse iniziative, l’Associazione potrà esercitare la propria attività anche in luoghi diversi da quello abituale. L'Associazione ha sede legale in Cagliari (CA), Via Is Cornalias n°12/B, ed è costituita in conformità al dettato del d.L.gs. N° 460 del 4 dicembre 1997 che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). È fatto obbligo all'Associazione utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi altro segno distintivo o comunicazione al pubblico la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” ovvero l'acronimo “ONLUS”.
ARTICOLO 2. DURATA
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.
ARTICOLO 3. SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L'Associazione è rigorosamente apartitica, non si prefigge scopi di lucro o di remunerazione e, ispirandosi la sua attività ai contenuti della solidarietà, ha per scopo la promozione della persona umana, il benessere dei giovani e delle loro famiglie, senza discriminazioni di ordine ideologico, politico religioso ed in particolare si propone di promuovere attività sociali, culturale, educativa, sportiva, ricreativa, di tutela dell'ambiente e artistica nei settori del teatro, danza, musica, disegno, pittura, fotografia, ceramica e arti visive in genere. L'Associazione intende operare nell’ambito sociale per l’integrazione delle differenti abilità e delle categorie “a rischio”, attività che i soci riterranno opportune per il loro tempo libero e per la crescita umana e culturale, con particolare riferimento a:
a) progettare, organizzare e rappresentare spettacoli, mostre, concorsi e rassegne al fine di creare un circuito di divulgazione e coinvolgimento nell’espressione delle arti sopra citate;
b) promuovere attività di informazione, stages, laboratori, meeting, corsi ed incontri nei settori di
attività indicati nel presente statuto;
c) promuovere, sostenere e partecipare a progetti culturali e di intrattenimento di vario genere;
d) intrattenimenti, proiezioni e videoproiezioni di film e/o eventi sportivi;
e) avanzare progetti e proposte ad enti pubblici e privati;
f) attività editoriale non periodica;
g) progetti eno-gastronomici legati alla socializzazione e alle tradizioni popolari ed etniche;
h) svolgere, unitamente all'attività di settore, anche attività secondarie di carattere commerciale volte sempre al raggiungimento degli scopi sociali tramite l'esecuzione di attività autorizzate, produzione e vendita di pubblicazioni culturali, gadget di propaganda, convenzioni di sponsorizzazioni, ecc.
ARTICOLO 4. ATTIVITA' SOCIALI
Per la realizzazione dello scopo sociale l’Associazione potrà:
1) avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite;
2) finanziare e sostenere corsi e progetti socio-educativi, di formazione professionale, ed in genere tutte le attività ritenute propedeutiche ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale;
3) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'associazione;
4) collaborare e aderire ad altre Associazioni, Fondazioni, Ordini religiosi e Istituzioni che perseguono, anche marginalmente, le stesse finalità allo scopo di favorire il conseguimento dei fini sociali;
5) somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;
6) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
7) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.
L'Associazione nello svolgimento della sua opera potrà promuovere ed organizzare convegni, dibattiti ed incontri. L'Associazione può compiere ogni attività ritenuta utile per il perseguimento dei fini sociali, da sola o in collaborazione con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private. Si stabilisce il divieto per l'Associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate nei superiori artt. 3) e 4) e da quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 5. I SOCI
Sono soci le persone fisiche o giuridiche la cui domanda di ammissione, rivolta al Consiglio Direttivo, sia stata accolta dallo stesso. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.
Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
Sono previsti i seguenti tipi di soci:
a) fondatori
b) effettivi
c) benemeriti
Soci fondatori sono le persone fisiche e/o giuridiche che hanno dato vita all'Associazione stessa.
Soci effettivi sono le persone fisiche che partecipano attivamente alle attività sociali.
Soci benemeriti sono le persone fisiche e/o giuridiche che pur non rientrando nelle categorie precedenti abbiano reso particolari servigi utili allo sviluppo ed alla vita dell'Associazione e contribuiscono, in modo particolare, a sostenere, moralmente e materialmente, l'attività dell'Associazione. Essi sono esentati dal pagamento della quota associativa. La qualifica di socio benemerito viene conferita dall'Assemblea dei soci.
ARTICOLO 6. DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno diritto di:
- partecipare alle Assemblee (solo se in regola con il pagamento della quota associativa annuale con l'eccezione dei soci benemeriti);
- votare direttamente o per delega nelle Assemblee, purchè maggiori d'età;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende perseguire e realizzare i suoi scopi istituzionali;
- ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
- ottenere le facilitazioni eventualmente deliberate in occasione di manifestazioni promosse od organizzate dall'Associazione;
- recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.
ARTICOLO 7. OBBLIGHI DEI SOCI
I soci hanno l'obbligo di:
- rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali ulteriori regolamenti di cui l'Associazione volesse dotarsi, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- versare la quota associativa nella misura che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo ad eccezione dei soci benemeriti;
- prestare gratuitamente la loro opera per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione;
- svolgere le attività preventivamente concordate e contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione prestando nei modi e nei tempi concordati la propria opera nel quadro dei fini dell'Ente stesso.
La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi né è trasmissibile o rimborsabile.
In ogni caso, la disciplina del rapporto associativo è uniforme per tutti i soci, con esclusione espressa della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ARTICOLO 8. PERDITA QUALITA' DI SOCIO
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo. La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento delle quote associative di due annualità consecutive. In ogni caso di cessazione del vincolo associativo, l’associato non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, ne l’assegnazione di parte del patrimonio dell’Associazione. L'indegnità è sancita dall'Assemblea per comportamenti lesivi del prestigio dell'Associazione.
ARTICOLO 9. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
1) il richiamo o l'ammonizione scritta;
2) sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
3) espulsione o radiazione;
Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci.
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle
deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
c) quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci.
I soci decadono quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative per oltre due mesi dalla fine dell’esercizio sociale. I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a frequentare i locali dell’Associazione e partecipare alle sue iniziative. Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero al divieto di frequentazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del provvedimento disciplinare è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo che deve decidere in via definitiva nella prima Assemblea dei Soci convocata. La decisione è inappellabile.
ARTICOLO 10. ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
Le cariche associative sono a titolo gratuito.
ARTICOLO 11. ELEZIONI
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto.
Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
Ogni associato dispone di un solo voto.
ARTICOLO 12. ASSEMBLEE
Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.
L'assemblea ordinaria è convocata con avviso esposto presso la sede dell’Associazione per almeno 15 giorni prima della data fissata.
L'assemblea straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede dell’Associazione con almeno 15 giorni prima della data fissata o con avviso scritto da inviare ad ogni socio.
Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.
L'assemblea ordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, di regola una volta l'anno.
Essa:
- approva il rendiconto preventivo e consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:
- elegge il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali.
L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente per deliberare sui seguenti temi:
a) modifiche dello statuto sociale; b) stesura e approvazione di eventuali Regolamenti Interni; c) scioglimento anticipato dell’associazione; d) ovvero quando vi sia richiesta scritta e motivata da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione. La delega deve contenere l'indicazione di voto del delegante sugli argomenti all'ordine del giorno.
Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di due deleghe. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto, salvo diversa indicazione da parte dell’assemblea, è indispensabile la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno metà più uno dei soci e il voto favorevole dei 3/5 degli intervenuti. Per le elezioni delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni si procede mediante ballottaggio. La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dall'Assemblea, la quale stabilisce anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche sociali.
Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, in mancanza di questo, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto ed, in seconda convocazione, sono valide se prese a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è indispensabile la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno metà più uno dei soci e il voto favorevole dei 3/5 degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e/o rendicontazione, nonché in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente, il verbale dovrà essere a disposizione dei soci.
Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.
ARTICOLO 13. CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri dispari compreso tra 3 e 7 e dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili. I componenti operano gratuitamente per l'espletamento dell'incarico.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall’associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano
richiesta 2/3 dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della
maggioranza dei componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal
Vicepresidente o dal membro anziano.
Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere,
qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in parte.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul
Libro Verbali. Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 14. CONSIGLIERI
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere che, senza un serio e giustificato motivo, manchi per sei mesi consecutivi ai lavori del Consiglio Direttivo.
Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 15. POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell’associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.
A tal fine deve:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate
dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci preventivo e consuntivo annuale;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- delegare uno o più dei propri membri ad esaminare le domande di adesione;
- deliberazione circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altri enti e/o associazioni.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.
ARTICOLO 16. IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni. Il presidente è investito del potere di dividere in settori operativi le varie attività dell'associazione, di nominare dei responsabili operativi dei vari settori e chiedere per essi la delega dei poteri amministrativi per i settori di cui sono responsabili.
ARTICOLO 17. ENTRATE
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dagli utili o dagli avanzi di gestione derivanti dall'attività sociale;
c) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati a favore di specifiche attività o progetti mirati o comunque non espressamente destinati a patrimonio;
d) dagli interessi maturati sul patrimonio mobiliare di cui al successivo art. 18).
ARTICOLO 18. PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da donazioni e lasciti a ciò espressamente destinati.
ARTICOLO 19. DESTINAZIONE DEGLI UTILI
In ogni caso, gli utili e gli avanzi di gestione devono essere tassativamente impiegati per la realizzazione delle attività dell'Associazione o di quelle ad esse direttamente connesse, mentre il patrimonio può essere destinato, durante la vita dell'Associazione, esclusivamente a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. È fatto espresso divieto per l'Associazione distribuire utili anche in maniera indiretta, in quanto sussiste l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione stessi per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.
ARTICOLO 20. ESERCIZI SOCIALI
L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio di ogni anno al 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto ed il bilancio preventivo, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea. Nel rendiconto devono essere evidenziati i beni,i contributi e i lasciti ricevuti dall'Associazione.
ARTICOLO 21. DISPOSIZIONI FINALI
Le norme contenute nel presente Statuto possono essere modificate su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci.
ARTICOLO 22. SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio. In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il competente organismo di controllo, salva diversa deliberazione imposta dalla legge, anche per singole attività.
ARTICOLO 23. CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in materia.