News: comunicato aicis snapis su liberalizzazioni
L iberalizzazioni : AICIS (Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale) e SNAPIS (Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale) interpretano positivamente lo spirito del Governo, individuano parecchi rischi e propongono chiarimenti e integrazioni. Il Decreto proposto dal Governo, secondo lo spirito del suo stesso Titolo (liberalizzazioni), ha la funzione di liberalizzare e modificare alcuni meccanismi di funzionamento del sistema della distribuzione e della liquidazione nel settore dell’RCA, con la finalità di far godere al consumatore un miglior servizio, più trasparente, più efficiente ed a tariffe più contenute delle attuali. Lo spirito di cui sopra ci trova ampiamente concordi. Come Associazione di categoria dei Periti Assicurativi abbiamo scelto di parlare esclusivamente degli articoli che riguardano materie nelle quali abbiamo una specifica e consolidata esperienza, ritenendo, in qualità di tecnici, ed operatori del comparto automotive-assicurativo di dover segnalare che la formulazione di alcuni articoli comporta il rischio (se non la certezza, come già leggibile dalle prime comunicazioni del mercato assi curativo) che, la parte contrattualmente più forte, l’Assicuratore, come è più volte successo nel corso degli anni, utilizzi la novella legislativa completamente a proprio vantaggio, stigmatizzando gli obblighi nei confronti del consumatore ed ottimizzando i benefici a suo favore, facendo “cassa” senza alcun obbligo di “restituire” quanto risparmiato ai cittadini (su questo punto il legislatore dovrebbe riflettere, magari andando ad individuare dei parametri di riferimento!), in termini di minor costo delle polizze. Sappiamo che nella circolazione dei veicoli “senza guida di rotaie” il conducente di qualunque mezzo coinvolto in un incidente, è tenuto al risarcimento se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Sappiamo che fanno parte del risarcimento spettante al danneggiato sia i danni diretti (il ripristino del bene danneggiato), sia quelli indiretti (il mancato utilizzo del bene, la svalutazione, il traino, le spese sostenute per la richiesta di risarcimento, etc.), nonché le tasse gravanti sulle spese conseguenti alle voci precedentemente indicate, e che, ex art 2058 del c.c., il danneggiato può richiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Sappiamo infine che, secondo il Codice del Consumo, emanato in attuazione di specifiche e cogenti direttive comunitarie, è considerato “bene di consumo” qualsiasi bene mobile materiale (pertanto certamente qualsiasi tipo di veicolo) e che è il “venditore” a dover garantire al consumatore la conformità del prodotto alle sue caratteristiche e la garanzia sullo stesso, provvedendo a ripararlo o sostituirlo in caso di difetto o di non conformità. Si rileva che nel secondo comma dell’articolo 29 del D.L. n.1/2011 sarebbe “facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica.” In questo caso, qualora detto risarcimento in forma specifica, fosse accompagnato da “idonea” garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore a due anni, per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente sarebbe ridotto del 30%. Risulta immediatamente evidente che mentre secondo l’art. 2058 del c.c. è il danneggiato che “può richiedere la reintegrazione in forma specifica”, nel testo proposto diventa l’assicuratore ad avere la facoltà di proporre detto tipo di risarcimento. Pur non avendo pregiudizialmente nulla in contrario alla “facoltà di proposta” in capo alla compagnia, che riteniamo debba essere comunque regolato contrattualmente con la previsione di specifico sconto , come già previsto dall’art.14 del DPR 254/2006, riteniamo che la problematica dell’equilibrio tra i diritti doveri dell’assicuratore ed i diritti doveri del danneggiato sia da valorizzare, tenendo conto del fatto che, come spesso ricordato dalle supreme Corti, sono le compagnie ad essere soggetti imprenditoriali, muniti di organizzazione, specifica esperienza e capacità economica, e pertanto indubbiamente “più forti” rispetto ai danneggiati. L’attuale formulazione è invece in contraddizione con i principi generali del codice civile in materia di risarcimento, risulta vessatoria e fortemente penalizzante nei confronti del danneggiato. Nel merito della garanzia, sappiamo che, nello specifico dei danni ai veicoli, la riparazione non è composta unicamente dalle parti da sostituire, ma circa il 50% del costo complessivo della stessa è costituito dagli oneri relativi al costo degli interventi di mano d’opera finalizzata al ripristino del bene ed ai materiali di consumo utilizzati dal riparatore (materiali per le attrezzature, per l’isolamento, la protezione dell’ambiente, la verniciatura, etc.) L’esperienza internazionale relativa al risarcimento in forma specifica dimostra che, in una molteplicità di casi la mancanza di qualità della riparazione non si riferiva ad aspetti estetici o alla qualità dei ricambi utilizzati, ma al tipo di intervento ripartivo che non rispondeva al ripristino in condizioni di perfetta sicurezza del bene danneggiato. Al fine di prevenire, quanto concretamente si sta già verificando in alcuni casi, cioè che il “committente economicamente molto forte”, attraverso la leva della richiesta di sconti esasperati, basse tariffe di mano d’opera, ricambi non adeguati e quant’altro, induca il decadimento della qualità della riparazione, senza alcun limite, non dovendo rispondere della qualità della riparazione stessa, e per evitare che gli eventuali controlli dell’assicuratore riguardino solo i costi e l’estetica delle riparazioni, riteniamo che l’azione per difetti di riparazione conseguenti al risarcimento in forma specifica proposto dall’assicuratore, debba essere prevista direttamente nei confronti dell’assicuratore stesso e debba riguardare tanto i materiali (che devono essere idonei a garantire il ripristino ex ante), quanto la qualità dell’intervento che deve sempre garantire le medesime condizioni di sicurezza del veicolo previste dal produttore nella fase di commercializzazione del mezzo. Premesso che una penalizzazione del danneggiato ci appare in contrasto con il generale principio del diritto “all’equo risarcimento”, cogliamo l’occasione per ribadire che al danneggiato spetta sempre il risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e che eventuali limitazioni dei secondi dovrebbero essere comunque contrattualizzate e prevedere specifici risparmi sulla polizza. Riteniamo che la penalizzazione del 30%, qualora non venisse abrogata, come auspichiamo, si debba esplicitamente riferire ai costi medi di mercato iva compresa nella zona dove la riparazione dovrebbe effettuarsi e debba essere certificata dalla valutazione di un Perito. Riteniamo inoltre che dovrebbe essere rispettato il diritto del danneggiato alla scelta diretta del proprio riparatore, da considerarsi richiesta ex art 2058 c.c., nel qual caso l’obbligo di “garanzia diretta” non potrà più ricadere in capo all’assicuratore. L’AICIS propone pertanto l’introduzione di un comma 3 all’art 29, che stabilisca la facoltà del danneggiato di richiedere all’assicuratore il risarcimento in forma specifica, lasciandogli a disposizione il veicolo presso il proprio riparatore di fiducia, al fine di effettuare la verifica dei danni e degli interventi necessari per il ripristino, in contraddittorio con questi, secondo il principio del ripristino ex ante nel miglior rapporto qualità prezzo. Nel merito della repressione delle frodi (art 30), la pratica quotidiana dell’attività del Perito Assicurativo dimostra che, in una molteplicità di casi, le compagnie di assicurazione, a fronte di segnalazioni da parte di professionisti, relative a necessità di approfondimenti per verificare l’effettiva genuinità del sinistro, ritengono meno oneroso pagare piccole somme, velocemente, piuttosto che sobbarcarsi i costi per approfondimenti. Questa prassi certamente non aiuta il contrasto dei fenomeni fraudolenti di ogni tipo. Prassi altrettanto diffusa, anche nelle zone dove la micro criminalità è elevata, è quella dell’assicuratore di giustificare la negazione di risarcimento segnalando esplicitamente alla parte le note tecniche riservate, contenute negli elaborati peritali. Questa circostanza espone l’esperto di danni, che spesso opera anche in aree territoriali definite “speciali”, a frequenti ritorsioni che certo non giovano alla serenità del suo operare. Riteniamo che riconoscere al Perito Assicurativo lo status d’incaricato di pubblico servizio, con le responsabilità civili e penali che ne conseguono, permettendogli l’accesso diretto a banche dati antifrode, che siano aggiornate in tempo reale, e contengano anche tutti i dati relativi all’accertamento e stima dei danni materiali e delle lesioni, oltre a garantire una maggiore garanzia di equidistanza dell’esperto rispetto ai soggetti portatori di interessi nell’ambito del risarcimento da RCA, potrebbe portare ad una maggiore incisività nel contrasto alle piccole e grandi truffe in ambito assicurativo. L’utilizzo del Perito Assicurativo specificamente formato, in qualità d’incaricato di Pubblico Servizio, potrebbe inoltre permetterne l’utilizzo quale ausiliario o sostituto delle autorità, nel rilievo degli incidenti stradali; il che potrebbe avere ripercussioni estremamente positive sull’alleggerimento dei compiti delle stesse, permettendo al tempo stesso di poter addebitare, almeno parzialmente a soggetti privati, attività che attualmente gravano interamente sui conti pubblici. Nel merito del contrasto alla contraffazione dei contrassegni ed all’obbligo di assicurazione (art 31), così come nell’ambito della sicurezza stradale, riteniamo che le compagnie di assicurazione e gli incaricati dell’accertamento e stima dei danni, in ogni fase dell’istruttoria liquidativa, dovrebbero verificare la effettiva copertura assicurativa del mezzo, prevedendo in capo al perito assicurativo incaricato di pubblico servizio, come già avviene in Francia ed in Belgio dove il tecnico ritira la carta di circolazione inviandola alla motorizzazione quando il veicolo non risulta idoneo alla circolazione in piena sicurezza, anche l’obbligo di ritiro della carta di circolazione nei casi codificati di mancanza della copertura assicurativa. Il ritiro della carta di circolazione in caso di mancanza della copertura assicurativa (con specifiche norme regolamentari da seguire) e di non idoneità alla circolazione, avrebbe la duplice funzione di scoraggiare l’elusione dell’obbligo di assicurazione, e di sensibilizzazione del cittadino alla sicurezza del veicolo, stimolando la riparazione del bene anche in situazioni di congiuntura economica, con benefici effetti anche sull’economia. Relativamente all’articolo 32, nel merito della scatola nera e dell’ispezione del veicolo, se la volontà è quella di essere incisivi e modificare lo status quo, riteniamo che dovrebbe essere resa sempre obbligatoria l’ispezione del veicolo prima della stipula del contratto e che dovrebbero essere a carico delle compagnie non solo i costi di installazione, ma pure quelli di disinstallazione delle scatole nere o equivalenti, mentre la riduzione rispetto alle tariffe (sconto), dovrebbe essere superiore ai costi di gestione ed esercizio dell’impianto installato. Tra gli obblighi in capo al cittadino dovrebbero essere introdotti, nella fase di stipulazione del contratto in capo all’assicurato ed in quella di denuncia del sinistro in capo al denunciante, quelli di fornire i recapiti telefonici e di PEC necessari per l’immediato reperimento di chi ha la disponibilità del mezzo. Dovrebbe essere inoltre introdotto un sistema informatico centralizzato di gestione on line delle denuncie di sinistro, con accesso differenziato tra consumatori e operatori professionali, che permetta di denunciare un sinistro stradale, con tutti gli effetti di legge, attraverso un applicativo web che possa essere interconnesso con le banche dati utili alla prevenzione delle frodi, che dovranno essere implementate attraverso la registrazione in tempo reale di tutti gli accertamenti e le stime dei danni materiali e delle lesioni. L’articolo 33 relativo alle sanzioni per frodi, per chiarezza dovrebbe richiamare i concetti di frode secondo il codice penale, prevedere esplicitamente l’obbligo di assicurazione in capo ai professionisti e sottolineare la necessità ed obbligatorietà di un aggiornamento professionale continuo in capo agli operatori che ancora non sono soggetti a tale obbligo cogente. Non entriamo nel merito del disposto dell’art 34 rispetto al quale gli intermediari di assicurazione e le stesse compagnie stanno effettuando approfondimenti e proposte. Riteniamo comunque di segnalare la necessità di una una correzione lessicale.