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Requisiti acustici passivi - applicabilità

Si riporta una delucidazione che dovrebbe chiarire meglio la situazione in merito alle novità introdotte dalla legge 88/2009 riguardo l'applicabilità del DPCM 05/12/1997 in riferimento ai contenziosi tra privati e costruttori/venditori.


La legge 88 asserisce al comma 5 dell’articolo 11 che – in attesa del riordino della materia – non sia applicata la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici nei rapporti tra privati, compresi i rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, sorti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 88/2009.


A seguito della emanazione di tale legge, che prevede il riordino della materia acustica con lo scopo di predisporre una sorta di testo unico per l'acustica, il decreto del 05/12/1997 è stato "congelato" per gli aspetti che riguardano i rapporti tra privati ma non abrogato e pertanto rimane valido .

In particolare il congelamento vale per chi ha acquistato un’abitazione per la quale siano supposti difetti d’isolamento acustico, in quanto "in attesa del riordino della materia", esso non può più avvalersi dei limiti sui requisiti d’isolamento fissati dal D.P.C.M. 5/12/97 nella vertenza giudiziaria contro il venditore/costruttore per rivendicare il danno prodotto dall’isolamento difettoso.


In pratica tutto questo significa che, mentre prima un giudice che doveva pronunciarsi su un vizio di un immobile poteva riferirsi ai limiti di cui al DPCM 05/12/1997, per giudicare se un immobile era o meno soggetto ad un vizio costruttivo, adesso lo stesso giudice non può più utilizzare come criterio di giudizio i limiti di cui al decreto.


Con le seguenti precisazioni:


1) si sottolinea innanzittutto come venga fatto esplicito riferimento a tutti quei rapporti successivi al luglio 2009, pertanto tutti i rapporti precedenti (si intendono gli acquisti di abitazioni) a tale data rimangono inalterati nel senso che il DPCM è riferimento valido per la definizione del contenzioso nel caso delle cause intentate per acquisti di alloggi precedenti a tale data.


2) si sottolinea come il decreto non sia stato abrogato ma sia valido e cogente a tutti gli effetti , ad esclusione dei contenzioni post luglio 2009 per i quali non può essere preso a riferimento. Quindi, di fatto, ai fini della concessione dell'abitabilità il decreto resta tuttora valido.


3) Resta peraltro il fatto che, una norma statale non può vietare il diritto alla tutela di un soggetto privato, che, nel caso in esame, è il diritto ad avere una casa realizzata secondo una Buona Tecnica. Siccome tuttavia non è più possibile avvalersi del D.P.C.M. 5/12/97 come regola di giudizio riguardo la Buona Tecnica, alcuni CTU propongono sin da ora di determinare una regola di valutazione diversa, ma tecnicamente autorevole e aggiornata almeno quanto il decreto. Se tale regola venisse accettata anche solo da un giudice, questa può diventare benissimo il riferimento in base al quale determinare o meno la corretta realizzazione di un'opera.


Per ulteriore specifica riporto a seguito una chiarificazione in merito riportata da una nota del Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, il quale sollecitato in riferimento alla applicazione del comma della legge 88, da una associazione di tecnici acustici di riferimento nazionale, ha risposto:


[...] il Presidente ha disposto che copia della Sua e.mail venga trasmessa alla Commissione parlamentare competente, affinché i deputati che ne fanno parte possano prenderne visione ed assumere le iniziative che ritengano opportune. Nella speranza di farLe cosa gradita, inoltre, Le alleghiamo una nota sintetica predisposta dal Servizio Studi della Camera dei deputati sull’argomento.


[...]


La Segreteria del Presidente della Camera dei deputati Nota sintetica allegata:


"Legge comunitaria 2008 (art. 11, comma 5) – Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici La legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) reca, all’art. 11, una delega al governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico. In particolare il comma 5 dell’articolo 11 prevede che – in attesa del riordino della materia – non si applichi la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici nei rapporti tra privati, compresi i rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, sorti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 88/2009.

La norma non risulta modificata o stralciata.


Si segnala peraltro che il disegno di legge comunitaria 2009 (A.C. 2449 - A.S. 1781), attualmente all’esame del Senato, reca all’articolo 11 una interpretazione autentica della disposizione sopra illustrata.


Testo dell’art. 11 del dd. Comunitaria 2009 (A.S. 1781) attualmente all’esame del Senato:


Art. 11.


(Modifiche all’articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico) 1. All’articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;


b) il comma 5 è sostituito dal seguente:


«5. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato»."