Avviso alla Clientela sulle
"PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"
Il presente avviso alla clientela, redatto a mente delle norme contenute nel Titolo VI del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), della Deliberazione del C.I.C.R. del 04 marzo 2003, delle disposizione emanate dalla Banca d'Italia il 25 Luglio 2003, del Provvedimento dell'U.I.C. in data 29 Aprile 2005, e di ogni altra disposizione normativa in merito all'attività di mediazione creditizia, ha lo scopo di richiamare l'attenzione su tutti i diritti e gli strumenti di tutela previsti a favore dei clienti.
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Il mediatore creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
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Il mediatore creditizio deve essere obbligatoriamente iscritto all'Albo dei mediatori creditizi tenuto dall'U.I.C., Ufficio Italiano Cambi.
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Al mediatore creditizio è fatto divieto di concludere contratti di finanziamento nonchè effettuare per conto di banche o intermediari finanziari l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente.
DIRITTI DEL CLIENTE Il cliente ha diritto di:
avere a disposizione e poter asportare copia del presente avviso.
avere a disposizione ed asportare i fogli informativi, datati ed aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali che regolano il contratto di mediazione creditizia.
nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, avere a disposizione, mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi al servizio offerto. Il cliente potrà consultare il sito internet
www.reteimprese.it/mediacredito , ove gli avvisi ad oggetto le norme di trasparenza sono sempre accessibili direttamente dalla pagina di apertura del sito così come da ogni altra pagina dello stesso.
ottenere, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini o condizioni, una copia del relativo testo, completa anche del documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali, ai fini di una valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna nè il mediatore creditizio nè il cliente alla stipula del contratto di mediazione creditizia.
ricevere una copia del contratto di mediazione creditizia stipulato, comprensivo del documento di sintesi.
recedere dal contratto sottoscritto con il mediatore creditizia nei tempi e nel rispetto delle modalità indicate nel contratto di mediazione stesso.
ottenere a proprie spese, entro il termine di giorni 90, copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Al momento della richiesta il mediatore indicherà al cliente o a chi per esso il presumibile importo delle relative spese.
NORME A TUTELA DEL CLIENTE Sono a tutela del cliente:
l'obbligo, a pena di nullità, della forma scritta del contratto di mediazione creditizia.
in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede del mediatore o dalle dipendenze di essa e prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, l'obbligo di consegnare al cliente copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi ai servizi offerti.
l'obbligo di indicare nei contratti di mediazione creditizia le provvigioni, le commissioni e/o le spese dovute ed ogni altro onere a carico del cliente per la mediazione svolta.
l'obbligo di consegnare al cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento, l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed il foglio informativo relativo all'operazione di finanziamento offerto dalla Banca o dall'intermediario finanziario.
l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi all'attività di mediazione creditizia, degli estremi dell'iscrizione all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dalla Banca d'Italia; l'indicazione che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di banche e intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, con espressa precisazione che tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto; l'indicazione, inoltre, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi ad operazioni di finanziamento, da parte del mediatore creditizio dei tassi d'interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, specificando anche la banca o l'intermediario finanziario erogante e, ove previsti, il TAN, TAEG o ISC (indicatore sintetico di costo)comprensivo degli oneri di mediazione creditizia, laddove inclusi nella base di calcolo del finanziamento.
PROCEDURE DI RECLAMO
In tutti i casi in cui ritenga che non siano state rispettate le norme e le direttive sopra indicate, il Cliente potrà presentare reclamo scritto all'apposito ufficio reclami predisposto dal mediatore creditizio indirizzando ala corrispondenza a Media Credito - Largo Madonna 14 - 65125 Pescara.
Copia del presente AVVISO è stata consegnata, prima della stipula del contratto di mediazione, a .............................................................................................:.................................... In data............................................. (Firma per ricevuta)................................................................... |