Riqualificazione energetica e certificazione
Le ultime due finanziarie prevedono una serie di detrazioni fiscali, nell’ordine del 55% distribuite in tre anni, per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici.
Nell’ambito dell’attività impiantistica sono soggetti a detrazione:
- interventi di sostituzione di generatore di calore ( anche non a condensazione finanziaria 2008);
- interventi di coibentazione delle tubazioni di mandata e ritorno e distribuzione dell’impianto termico: al fine di limitare le dispersioni termiche della rete di distribuzione, le tubazioni devono essere protette da un adeguato strato di materiale isolante, il cui spessore (fissato dalle norme) dipende dal diametro della tubazione, dal tipo di isolante utilizzato e dalla parete che la tubazione stessa attraversa.
La tabella che segue indica lo spessore minimo di isolante che deve rivestire le tubazioni di un impianto nei tre casi previsti dalla norma:
(Fonte ENEA)
- installazione di un sistema di termoregolazione della centrale termica che preveda una sonda esterna di temperatura: la presenza della sonda esterna garantisce l’accensione del generatore di calore solo se la temperatura esterna scende al di sotto di valori prefissati. Ad esempio se la temperatura esterna è pari a 16 °C la sonda fa in modo che la caldaia non parte realizzando cosi un notevole risparmio di combustibile non permettendo all’impianto di funzionare nelle giornate invernali più calde.
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore: la contabilizzazione del calore permette di mantenere i vantaggi dell’impianto centralizzato e in contemporanea avere la libertà di scegliere le temperature interne e gli orari cha più soddisfano il singolo utente. Si gestisce cioè il riscaldamento in modo autonomo senza avere la caldaia in casa.
Oltre ad una quota fissa variabile (stabilita dall’assemblea condominiale) fra il 20 ed il 50% ogni condomino pagherà solo il calore che avrà effettivamente consumato.
In tal modo l’utente che apporterà migliorie all’isolamento termico di pareti e finestre sarà immediatamente ricompensato: il proprio appartamento consumerà e pagherà meno degli altri.
Per la questione dei costi, in linea generale si può dire che per un appartamento dotato di 8 – 10 radiatori il costo del sistema di contabilizzazione del calore si aggira intorno ai 1500,00 – 1800,00 € ad appartamento. (Fonte ENEA)
- sostituzione delle valvole termiche presenti su ogni singolo radiatore con valvole termostatiche: le valvole termostatiche da installare su ogni singolo radiatore permettono di regolare la temperatura di ogni singolo ambiente in base alle diverse esigenze degli utenti. La valvola dotata di una apposita manopola graduata si chiude automaticamente a mano a mano che la temperatura ambiente, misurata da un sensore, si avvicina a quella impostata dall’utente consentendo di dirottare l’acqua calda verso altri radiatori ancora aperti.
In tal modo si consuma meno energia nelle giornate più serene o in quegli ambienti già caldi per altri motivi, cucina, esposizione a sud, presenza del sole, camere da letto ecc.
Le valvole termostatiche, infine, garantiscono l’equilibrio termico anche dell’intero edificio poiché quando la temperatura di un appartamento arriva a 20 °C le valvole chiudono i radiatori consentendo maggiore afflusso di acqua calda ai piani superiori di solito più freddi.
Il risparmio che si consegue può arrivare fino al 20% (Fonte ENEA) per tal motivo è spesso obbligatoria l’installazione di tali dispositivi in edifici di nuova costruzione.
Per quanto concerne i costi, una valvola termostatica completa costa circa 62,00 € manodopera compresa. (Fonte ENEA)
Dopo aver elencato i possibili interventi soggetti a detrazione fiscale, qui di seguito si illustrano i risparmi alcuni interventi che pur non essendo soggetti a detrazione conseguono comunque obiettivi di risparmio energetico:
- sostituzione delle lampade a incandescanza con lampade a risparmio energetico
La certificazione energetica degli edifici :
strumento innovativo di risparmio energetico.
Il CERTIFICATO ENERGETICO : la Direttiva Europea 2002/91/CE del Parlamento e del
Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico degli edifici impone, tra le varie cose,
che, a decorrere dal 2006, si debba obbligatoriamente procedere alla certificazione energetica degli
edifici. Questa procedura era già stata introdotta in Italia dalla legge 10/1991, ma non era mai stata
attuata per l’assenza delle pur previste, ma mai emanate, regole tecniche di attuazione, inizialmente
spettanti ai Ministeri di competenza e successivamente demandate alle Regioni. La pubblicazione
della Direttiva che, ricordiamo, è vincolante per gli Stati membri, ha reso di grande attualità questo
tema, come è testimoniato dall’istituzione di commissioni e gruppi di lavoro legislativi e normativi,
dall’organizzazione di convegni, corsi e seminari.
La direttiva richiede agli stati membri di provvedere affinché gli edifici di nuova costruzione e gli
edifici esistenti che subiscono ristrutturazioni importanti, se di superficie totale superiore a 1000
m2, soddisfino requisiti minimi di rendimento energetico, intendendo per rendimento energetico “ la
quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per
soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi, fra gli altri, il
riscaldamento e il raffreddamento ”. L’attestato di rendimento energetico deve essere messo a
disposizione in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio e in esso devono
essere riportati “ dati di riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il
rendimento energetico dell’edificio ” e “ raccomandazioni per il miglioramento del rendimentoenergetico in termini di costi-benefici
”.
Secondo il legislatore europeo, la certificazione energetica degli edifici è uno strumento di
trasformazione del mercato immobiliare, che ne migliori la trasparenza e l’efficienza fornendo ai
potenziali acquirenti e locatari una informazione oggettiva delle prestazioni energetiche (e delle
relative spese) dell’immobile da acquistare o affittare. Essa è propedeutica tanto alla progettazione
di nuovi edifici ad elevate prestazioni che alla ristrutturazione complessiva degli edifici. La
certificazione dovrebbe quindi portare positivi effetti sul valore di mercato degli immobili ed
incentivare nel medio termine la riqualificazione degli edifici a bassa prestazione energetica.
La nuova direttiva fissa azioni ed interventi concreti, stabilendo l’obbligo per gli Stati membri di
dotarsi di strumenti per il controllo e la valutazione della prestazione energetica degli edifici
tenendo conto delle condizioni climatiche locali, degli apporti gratuiti interni e dell’efficienza degli
impianti al fine del contenimento dei consumi e dei costi. A tal fine il testo fissa delle linee guida
relative ai principali elementi da prendere in considerazione da parte degli Stati membri:
· il quadro generale per la metodologia di calcolo del rendimento energetico
· requisiti minimi per gli edifici nuovi
· requisiti minimi nel caso di ristrutturazione di edifici di grande metratura e sottoposti ad
importanti ristrutturazioni
· la certificazione energetica degli edifici
· l’affissione e l’informazione pubblica dei parametri della certificazione
· l’ispezione periodica degli impianti termici e di condizionamento e la perizia degli impianti
con generatori oltre i 15 anni.
Il Format dell’attestato di Certificazione sarà improntato alla massima chiarezza e semplicità (per
es. un’etichetta di facile comprensione). Ogni cittadino dovrebbe essere in grado di comprendere le
informazioni contenute nel certificato e di confrontare certificati relativi ad edifici diversi, come già
accade nel settore degli elettrodomestici dove è stata introdotta l’etichetta energetica comunitaria.
Un attestato leggibile è fondamentale affinché il cittadino possa partecipare attivamente al processo
di certificazione e sia quindi in grado di decidere interventi di miglioramento della prestazione
energetica del proprio edificio.
Il CERTIFICATO ENERGETICO di un edificio aiuta a valutarne l’efficienza energetica nonché a
prevederne i costi di gestione dal punto di vista del consumo di energia. Si tratta quindi di una
chiave per sfruttare il potenziale energetico nel settore abitativo. La catalogazione energetica di un
edificio è inoltre fonte di trasparenza per tutti coloro che sono interessati alla sua gestione. Questo
tipo di certificato è previsto dalla direttiva UE n. 91 del 2002, vincolante per tutti gli Stati membri. e
solo dal 2 febbraio 2007 è legge dello Stato Italiano e, pertanto, obbligatorio.
Tra le certificazioni edili, quella energetica, rilasciata da un ufficio indipendente autorizzato, ha una
funzione particolare, in quanto si tratta di un documento con marchio di qualità. Particolarmente
importante è il fatto che la catalogazione in classi di consumo energetico avviene in seguito ad
un’indagine sull’edificio dopo la sua realizzazione, e non solo sulla base di un semplice progetto.
Il certificato energetico evidenzia immediatamente l’entità del fabbisogno di calore di un edificio, e
presenta due classificazioni energetiche: la prima riguarda la classe di isolamento termico
dell’edificio, la seconda la qualità dell’impiantistica. Con l’aiuto di una tabella suddivisa in caselle
colorate, dal verde (basso fabbisogno energetico) fino al rosso (alto fabbisogno), anche i
principianti possono capire se un edificio consuma molta o poca energia. Le norme del D. Lgs.
331/06 fissano dei limiti per le nuove costruzioni che possono riassumersi nel seguente prospetto.
Il fabbisogno energetico per le nuove costruzioni dovrà essere contenuto entro il limite della classe
C. E' un passo importante verso un concreto risparmio energetico.
L’indice termico di calore viene determinato in base a fattori rilevanti dal punto di vista energetico,
tramite un procedimento di calcolo unitario.
I committenti possono in questo modo calcolare il fabbisogno medio di riscaldamento ed energia di
un edificio, ed effettuare una comparazione tra diverse costruzioni.
Efficienza energetica dell'involucro
Che cosa è il fabbisogno di energia complessiva?
Il fabbisogno di energia complessiva di un edificio descrive la qualità energetica dell’involucro
edilizio e delle tecniche di installazione. Esso è un valore di calcolo, contenente i seguenti fattori di
energia:
La qualità dell’involucro dell’edificio come pareti esterne, finestre, tetto e ponti termici.
La qualità costruttiva (ad esempio, ponti termici, tenuta d’aria)
Le perdite per il ricambio d’aria.
I guadagni termici tramite le radiazioni solari, il calore corporeo e quello dei macchinari.
La qualità dell’intero impianto di riscaldamento dalla caldaia fino ai termosifoni e, se presente,
l’impianto di aerazione.
Il fabbisogno e l’energia totale per l’acqua sanitaria
Il vettore energetico come gasolio, gas metano o corrente elettrica.
Rendimento energetico complessivo
Come si calcola la classe di efficienza energetica dell’involucro e complessiva?
La metodologia per la determinazione dell’efficienza energetica dell’involucro edilizio e
dell’efficienza complessiva è basato sulle normative tecniche europee di calcolo determinato dai
dati tecnici dell’edificio, degli impianti, nonché dai dati climatici standardizzati (temperatura
esterna, irraggiamento solare), dal utilizzo della casa (temperatura della stanza, aerazione,
fabbisogno di acqua calda) e il vettore energetico (gas, olio ecc).
I valori delle entità sopra citati non definiscono i consumi effettivi, ma sono dei calcoli di
fabbisogno energetico attraverso valori standardizzati che definiscono una valutazione di calcolo.
Questo metodo rende possibile una valutazione indipendente dalle abitudini degli abitanti
dell’edificio.
La valutazione dell’efficienza complessiva prende in considerazione anche l’efficienza dei sistemi
di produzione, distribuzione, accumulo ed emissione di calore per coprire il fabbisogno energetico.
Questo si esprime positivamente nell’uso di vettori enegetici rinnovabili, ma negativamente nell’uso
di vettori energetici fossili.
Le differenze fra consumi effettivi e fabbisogni calcolati (previsti) possono essere causati da usi
differenti e fluttuazioni del clima reale dai dati standard e e la loro semplificazione.
Che cosa è il fabbisogno energetico per il riscaldamento?
Il fabbisogno energetico per il riscaldamento di un edificio descrive la qualità del risparmio
energetico dell'edificio. L’efficienza è migliore se l’edificio disperde meno calore. Esso è un valore
di calcolo, contenente le seguenti prestazioni energiche che possono influenzare tale dato:
• La qualità dell’involucro dell’edificio come pareti esterne, finestre, tetto e ponti termici.
• La qualità costruttiva (p.e. ponti termici, tenuta d’aria)
• Le perdite per il ricambio d’aria
• I guadagni termici tramite le radiazioni solari, calore corporeo e di macchinari.
• Il recupero energetico attraverso una possibile installazione di sistemi di ventilazione con
scambiatori di calore
Che cosa è il fabbisogno di energia complessiva?
Il fabbisogno di energia complessiva di un edificio descrive la qualità energetica dell’involucro
edilizio e delle tecniche di installazione. Esso è un valore di calcolo, contenente i seguenti fattori di
energia:
• La qualità dell’involucro dell’edificio come pareti esterne, finestre, tetto e ponti termici.
• La qualità costruttiva (p.e. ponti termici, tenuta d’aria)
• Le perdite per il ricambio d’aria.
• I guadagni termici tramite le radiazioni solari, calore corporeo e di macchinari.
• La qualità dell’intero impianto di riscaldamento dalla caldaia fino ai termosifoni e, se presente,
l’impianto di aerazione.
• Il fabbisogno e l’energia totale per l’acqua sanitaria
• Il vettore energetico come gasolio, gas metano o corrente elettrica.
I consumi energetici reali di un edificio possono scostarsi dal fabbisogno energetico primario a
causa dell’efficienza del vettore energetico utilizzato.
L’efficienza energetica dei sistemi di installazione viene descritto dal rendimento globale medio
stagionale.
(Fonte ENEA)
(Fonte ENEA)
NUOVI OBBLIGHI DI LEGGE Entro 6 mesi a partire dal 1 luglio 2007 obbligo di esposizione dell’attestato di certificazione energetica in tutti quegli edifici in cui il responsabile sia pubblico o soggetto pubblico