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Cina, lavoro

TASSAZIONE DEI LAVORATORI STRANIERI PRESENTI IN CINA di



Avv. Francesco Misuraca



www.smaf-legal.com





Criteri di tassazione dei lavoratori stranieri presenti in Cina


Le imprese italiane, bolognesi in particolare, dislocano spesse lavoratori in territorio cinese. Tutto ciò rientra nel trend geneale per cui Bologna e Provincia, secondo le statistiche ISTAT 2012 esportano merci per circa 11 miliardi di Euro ed importano per il controvalore di 6 miliardi di Euro, con una netta predominanza del settore della meccanica tradizionale e, subito dopo dei metalli preziosi.


Ora, i paesi verso cui si indirizza il flusso di esportazione, ma anche di investimento con apertura di sedi produttive, sono rappresentati in primo luogo dalla Germania, seguono Francia, Belgio, ma un fetta importante di tale flusso è in ogni caso rappresentata dall'Asia orientale (principalmente Cina).


E' quindi chiaro come l'assistenza legale di uno studio sia opportuna sia in relazione alla stipula di contratti internazionali sia in riferimento alle azioni di litigation per i prezzi ed i compensi non pagati dal partner straniero, sia esso Francese, tedesco o cinese, sia anche in relazione alla corretta pianificazione fiscale delle paghe e delle imposte sui redditi dei propri lavoratori trasferiti in Cina.


Sotto questo ultimo riguardo, la normativa generale cinese, che va comparata con le disposizioni speciali delle singole convenzioni contro le doppie imposizioni tra cui la citata convenzione tra Italia e Cina del 1986, prevede che la residenza fiscale del lavoratore debba essere attribuita secondo le seguenti regole.



I lavoratori stranieri non sono considerati stabilmente contribuenti d’imposta sul reddito (sull’intero arco annuale in base al loro reddito cinese e di anno in anno), se non sono anche residenti in senso fiscale nel territorio cinese: se, infatti, non sono residenti possono solo scontare la limitata ritenuta applicata per il reddito prodotto in Cina per la durata, inferiore all’anno, del periodo di soggiorno.



È soggetto fiscalmente residente il prestatore di lavoro che abbia:



■ un domicilio in Cina, cioè uno stabile centro di interessi ed affari nel territorio, o, comunque,



■ sia alloggiato in Cina per più di 1 anno.



Nel primo caso, il lavoratore è, comunque, tassato per il reddito ovunque prodotto e quello di fonte straniera in divisa estera deve essere convertito in renminbi (Rmb) al cambio del giorno di emissione della ricevuta fiscale cinese ex art. 17 delle Rules For The Implementation Of The Individual Income Tax Law Of The People’s Republic Of China approvate dallo State Council e successivamente promulgate dal Ministero delle Finanze cinese il 14 dicembre 1980.



Il domicilio è automaticamente attribuito al lavoratore se il datore di lavoro è cinese o è una stabile organizzazione fiscale di un’impresa straniera (Fie), senza riferimento al numero di giorni trascorsi sul territorio.



Va notato che è una stabile organizzazione fiscale anche un ufficio di rappresentanza, senza riguardo al fatto che la remunerazione provenga dalla




società madre dell’ufficio, mentre si applicano i criteri del secondo caso (alloggio superiore all’anno) se l’ufficio è in via di preparazione.



Nel secondo caso di un alloggio temporaneo in Cina, le condizioni, fissate dalla legge per l’attribuzione della residenza fiscale cinese al lavoratore straniero e per la relativa applicazione della tassazione sul reddito (sul reddito prodotto all’estero e percepito in Cina, con effetti Worldwide), sono le seguenti:



■ il contratto di lavoro deve eccedere la durata di 6 mesi, salva l’applicazione di un maggiore periodo di tolleranza se vige un più favorevole accordo contro la doppia imposizione tra la Cina e il paese d’origine del lavoratore;



■ il contratto non deve eccedere la durata di 6 mesi, ma il lavoratore risiede in, o vi ritorna a periodi alterni, Cina per un periodo complessivamente superiore ai 183 giorni all’anno, salva l’applicazione di un maggiore periodo di tolleranza se vige una convenzione più favorevole;



■ il lavoro, comunque prestato in Cina deve eccedere i 90 giorni nei casi in cui manca qualsiasi trattato contro la doppia imposizione tra il paese d’origine del lavoratore e la Cina.







Se poi il lavoratore fiscalmente residente è tale per meno di 5 anni, il reddito originato all’estero, ma non percepito in Cina, è comunque esente da tassazione cinese.



Al contrario, al di sopra dei 5 anni consecutivi anche gli stranieri fiscalmente residenti diventano assoggettabili al fisco in Cina per il reddito ovunque prodotto e percepito (piena Worldwide taxation).



In tal senso l’art. 3 delle Rules For The Implementation Of The Individual Income Tax Law Of The People’s Republic Of China, le quali prevedono che: «Gli individui che hanno avuto residenza nella Repubblica Popolare Cinese per 1 anno, ma per non più di 5 anni, verseranno l’imposta sul reddito individuale soltanto per quella porzione di reddito realizzato all’estero che sia rimessa in Cina; gli individui, il cui periodo di residenza in Cina ecceda i 5 anni, verseranno l’imposta su tutti i loro redditi comunque realizzati fuori dalla Cina a partire dal sesto anno.»



Relativamente ai lavoratori stranieri, non domiciliati in territorio cinese ma fiscalmente residenti per meno di 5 anni, i salari e le paghe di fonte cinese sono ivi tassate, ma, l’imposta straniera sulla quota di salario di provenienza estera è esente e quindi deducibile.



In tal senso il Personal Income Tax Law, già citato, che all’art. 7 prevede che: «Per ogni reddito ricevuto da un contribuente fuori dal territorio cinese, sarà possibile dedurre ogni imposta già pagata (fuori dal territorio), a condizione che tale deduzione non ecceda il reddito tassabile ricevuto dal detto contribuente…».



Il compito di eseguire detta deduzione, in questo caso di reddito di lavoro dipendente di provenienza mista, spetta al datore di lavoro in funzione di sostituto di imposta (witholding agent) se presente in Cina, altrimenti, al lavoratore (art. 8 del Personal Income Tax Law).







Il presente caso, del lavoratore straniero operante in territorio cinese, è stato ulteriormente chiarito dalla State Administration of Taxation (Sat), che ha emesso una circolare nota come «Guoshuifa» [2004] n. 97 (the Circular) il 23 luglio 2004 fornendo le seguenti interpretazioni, sul conteggio dei giorni di presenza sul territorio cinese, ai fini dell’attribuzione della residenza fiscale, e su altre questioni di contorno.



Le soglie di presenza di 90/183 giorni devono essere calcolate includendo il giorno di arrivo, quello di partenza ed anche le parti di giorno occorse per completare il viaggio di arrivo o di partenza sino alla concorrenza massima di un giorno o di un mezzo giorno.



In ciò il Sat si è adeguato alla Guide for Hong Kong Residents Working Across the Mainland Border preparata dall’Hong Kong Inland Revenue Department.



I lavoratori con funzioni dirigenziali, assunti da soggetti cinesi o stabili organizzazioni, possono godere di un’attenuazione al WorldwideTaxation Principle: non sono tassati i redditi per servizi resi all’estero se la permanenza in Cina è stata inferiore all’anno, ricordando che tale permanenza è inferiore quando in 1 anno di calendario si sono verificati soggiorni esteri per più di 90 giorni e più di 30 giorni consecutivi.





Trattamento del reddito da lavoro dipendente straniero in Cina



I primi 4.000 Rmb del reddito da lavoro dipendente, reso da straniero, sono esenti, ma l’esenzione è modulare, chi dichiara un reddito lievemente superiore alla franchigia fiscale gode solo di una limitata esenzione (Quick Deduction).



L’esenzione generale di Rmb 4.000 concerne solo il personale reclutato all’estero. La moneta Rmb sta per Ren Min Bi, moneta del popolo.







L’imposta è progressiva a scaglioni, secondo il seguente schema:



Aliquote. L’imposta è progressiva a scaglioni, secondo il seguente schema:



Scaglioni di reddito RMB Aliquota Quick deduction


5.000 – 20.000 20% 375


20.001 – 40.000 25% 1.375


40.001 – 60.000 30% 3.375


60.001-80.000 35% 6.375


80.001-100.000 40% 10.375


100,000 + 45% 15.375



La deduzione generale per spese personali è mensilmente di Rmb 1.600 dal 1° gennaio 2006, ma il suo ammontare può essere aumentato dagli uffici fiscali locali in relazione al tenore di vita delle singole città di residenza.



Al riguardo, nel dicembre 2005 il Sat (State Administration of Taxation) ha emesso una Circular On The Transitional Treatment For Individual Income Tax On Salary And Remuneration, si tratta della Guoshuifa [2005] n. 196.



Sono, in ogni caso, specificamente deducibili le spese per l’alloggio, i pasti, i trasporti e simili spese, secondo un ragionevole ammontare.





Obblighi dichiarativi e di registrazione



La regola generale in tema di obblighi contabili e di liquidazione dell’imposta è la seguente. Per i lavoratori stranieri fiscalmente residenti l’imposta sui salari e sugli stipendi deve essere pagata mensilmente e i datori di lavoro devono trattenerne l’importo sulla busta paga.



La dichiarazione ordinaria o la deduzione dell’imposta straniera devono essere effettuate ogni mese, entro 7 giorni dalla fine del precedente, mentre, il reddito di fonte estera eventualmente imponibile in Cina (come ad esempio nel caso del lavoratore domiciliato) deve essere dichiarato entro 30 giorni dalla fine di ogni anno (in tal senso art. 9 del Personal Income Tax Law).



Degno di nota è il fatto che, per effetto di alcune circolari del Sat [2005] n. 120 del 6 luglio 2005, [2005] n. 205 del 23 dicembre 2005 e [2006] n. 58 del 23 gennaio 2006, le modalità di dichiarazione sono state snellite, obbligando gli uffici locali ad informatizzare gli archivi e a tenere un dossier singolo per ogni contribuente.



Ad esempio nel Beijing sono già usati codici di identificazione del contribuente e inoltri telematici delle dichiarazioni.



Nel Sud della Cina come nel Guangzhousi si richiede un cd rom con tutti i dati utili del contribuente e si inoltrano i dati via internet. Anche a Shanghai si richiede un cd rom.



Inoltre, per redditi superiori a Rmb 120.000, dal 1° gennaio 2006 si richiede un’ulteriore dichiarazione annuale.





Registrazione della residenza fiscale del lavoratore



In caso di residenza fiscale del lavoratore il datore di lavoro deve procedere alla registrazione dei seguenti documenti:



■ certificato originale (del paese d’origine) di versamento del salario (busta paga);



■ copia del contratto individuale di lavoro;








■ copia di ogni pagina del passaporto;



■ solo se anche il datore ha stabile organizzazione fiscale in Cina: permesso di lavoro del lavoratore, certificato di registrazione fiscale del datore di lavoro e licenza d’affari dello stesso.



Queste prescrizioni devono essere osservate sotto pena pecuniaria a carico del datore di lavoro o del lavoratore, fino ad un massimo di 5 volte dell’imposta dovuta.



I contributi previdenziali sono composti di 3 parti (pensione di base, conto personale e pagamento addizionale); mediamente il livello contributivo è del 20% circa per il datore e del 7% circa per il lavoratore.



Sono degne di nota anche le seguenti regole dettaglio:



■ i soggetti fiscalmente residenti, che desiderino lasciare la Cina, hanno l’obbligo di liquidare le imposte dovute almeno 7 giorni prima della loro partenza (art. 18 delle Rules For The Implementation Of The Individual Income Tax Law Of The People’s Republic Of China);



■ sui reclami presentati da parte del sostituto di imposta (datore di lavoro) o del contribuente (lavoratore), il fisco deve decidere entro 3 mesi dal ricevimento della domanda (art. 24 idem);



■ tutti i versamenti devono essere effettuati su moduli predisposti dal General Tax Bureau of the Ministry of Finance of the People’s Republic of China ex art. 25 idem).