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Cina, deposito

CONTRATTO DI DEPOSITO E STABILE ORGANIZZAZIONE IN CINA


di


Avv. Francesco Misuraca



www.smaf-legal.com





Il contratto di deposito di merci in Cina è un comodo strumento legale che permette all'investitore italiano, e bolognese in particolare, di realizzare una prima base commerciale nel territorio.


Questo meccanismo legale è di particolare interesse, dato che Bologna e Provincia, secondo le statistiche ISTAT 2012 esportano merci per circa 11 miliardi di Euro ed importano per il controvalore di 6 miliardi di Euro, Con una netta predominanza del settore della meccanica tradizionale e, subito dopo dei metalli preziosi.


I paesi verso cui si indirizza il flusso di esportazione sono rappresentati in primo luogo dalla Germania, seguono Francia, Belgio ed Asia orientale (principalmente Cina).


E' quindi chiaro come l'assistenza legale di uno studio in territorio cinese sia opportuna sia in relazione alla stipula di contratti internazionali di deposito sia in riferimento alle azioni di litigation per i prezzi ed i compensi non pagati dal partner straniero, sia esso Francese, tedesco o cinese.


Il rischio che il contratto di deposito costituisca stabile organizzazione fiscale va valutato sulla base delle seguenti considerazioni.


Solo le imprese straniere che abbiano una sede principale o uno stabilimento in Cina sono considerate residenti a fini fiscali, nel qual caso esse sono assoggettate a tassazione sui redditi.


Tuttavia una società non residente in Cina è assoggettata a ritenuta alla fonte per i redditi prodotti nel territorio, secondo i principi generali. In questo caso si applicano, per determinare i redditi da assoggettare alla predetta ritenuta, alcuni criteri presuntivi.


In ogni caso, non da luogo a residenza fiscale né l’associazione in partecipazione, né un trust né ogni altra ipotesi (incluso un contratto di deposito).


In particolare, il contratto di deposito non darà luogo ad una stabile organizzazione rilevante dal punto di vista fiscale, in quanto solo i locali di deposito del distributore cinese rappresentano stabile organizzazione, non i beni di terzi ivi collocati. A maggior ragione, se si tratta di materiale per usi tecnici, non destinato alla vendita.


Per il resto, i contratti (incluso quello di deposito) sono regolati in Cina da una legge del 1985.



E’ consigliabile, dato il diverso sistema giuridico, incline alla prevalenza dell’obbligazione morale su quella giuridica, negoziare pochi punti nel contratto (come una semplice e breve ricevuta di deposito).


Si consiglia anche di ricorrere ad un arbitrato per qualsiasi controversia, a preferenza del ricorso al giudice.