Francia, ritenzione
DIRITTO DI RITENZIONE IN FRANCIA SULLE MERCI VENDUTE
di
Avv. Francesco Misuraca
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In Francia il diritto di ritenzione è esercitabile per beni non spediti al debitore e rimasti in disposizione del creditore, in forza dell’Article L621-120 del codice commerciale.
Questo diritto assume grande rilevanza dato che Bologna e Provincia, secondo le statistiche ISTAT 2012 esportano merci per circa 11 miliardi di Euro ed importano per il controvalore di 6 miliardi di Euro, Con una netta predominanza del settore della meccanica tradizionale e, subito dopo dei metalli preziosi.
I paesi verso cui si indirizza il flusso di esportazione sono rappresentati in primo luogo dalla Germania, ma seguono, in particolare, Francia, Belgio ed Asia orientale (principalmente Cina).
E' quindi chiaro come l'assistenza legale di uno studio in Francia sia opportuna sia in relazione alla stipula di contratti internazionali sia in riferimento alle azioni di litigation per i prezzi ed i compensi non pagati dal partner straniero.
Ritornando al diritto di ritenzione in Francia, in base al code civil, Chapitre VI : De la protection possessoire, Article 2282 e 2283 la ditta italiana può esperire, a difesa dei beni rimasti presso la sede altrui, le azioni legali possessorie, indipendentemente dal diritto di controparte, per mezzo di un legale francese, a difesa da eventuali pretese dell’amministrazione giudiziaria della ditta del creditore. Tali azioni sono regolate dal codice di procedura civile e troverebbero fondamento altresì nel diritto ex Article L621-120 del codice commerciale.
Quanto sopra è attestato dalle seguenti norme:
CODE CIVIL
Chapitre VI : De la protection possessoire
Article 2282
(inséré par Loi n° 75-596 du 9 juillet 1975 Journal Officiel du 10 juillet 1975) La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace. La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
Article 2283
(inséré par Loi n° 75-596 du 9 juillet 1975 Journal Officiel du 10 juillet 1975) Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.
CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
Sous-section 4 : Des droits du vendeur de meubles et des revendications
Article L621-120
Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.