Detrazione irpef 36% di exa italia
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La Legge Finanziaria 2008 ha prorogato fino al 31/12/2010 la detrazione Irpef del 36% ai sensi della Legge 449/97 e successive modifiche |
1) IN COSA CONSISTE: E' prevista la possibilita' di detrarre dalle imposte sui redditi il 36% delle spese sostenute per il recupero di case di abitazione; il beneficio spetta fino ad un tetto massimo di € 48.000,00 per abitazione, da dividere tra i soggetti aventi diritto alla detrazione per anno di imposta, da suddividere ulteriormente in un numero di anni che e' funzione dell'eta' del contribuente:
2) A CHI SPETTA: Trattandosi di una detrazione dall'Irpef lorda, sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno sul territorio dello Stato. Va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall'imposta e non di un rimborso; ciascun contribuente ha percio' diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione. 3) PER QUALI LAVORI: I lavori per i quali spetta lo sconto fiscale sono quelli elencati dall'art. 31 della legge 5/8/1978 n. 457. In particolare, la detrazione del 36% riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, le OPERE DI RESTAURO e RISANAMENTO CONSERVATIVO, i LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Se realizzate in uno degli ambiti sopra descritti, ANCHE LE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI UN CAMINETTO E/O DI UNA STUFA, PER LA REALIZZAZIONE E/O IL RIFACIMENTO DELLA CANNA FUMARIA SONO AMMESSE A GODERE DEL BENEFICIO FISCALE. IN QUESTO CASO LA DETRAZIONE E' AMMESSA PER L'ACQUISTO E PER L'INSTALLAZIONE DI TUTTI I NOSTRI CAMINETTI E LE NOSTRE STUFE, SIA LEGNA SIA A PELLET. L'agevolazione fiscale spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. Vi sono poi alcuni interventi ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all'art. 31 della legge 5/8/1978 n.457. Tra questi, gli interventi finalizzati AL CONSEGUIMENTO DI RISPARMI ENERGETICI di cui alla legge 9/1/1991 n.10 e D.P.R. 26/8/1993 n.412 IN QUESTO CASO LA DETRAZIONE E' AMMESSA PER L'ACQUISTO E PER L'INSTALLAZIONE DI CAMINETTI E STUFE A LEGNA ED A PELLET CON UN RENDIMENTO, MISURATO CON METODO DIRETTO, NON INFERIORE AL 70% (art. 1 lettera g del Decreto Ministeriale 15/02/1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09/05/1992 n.107). 4) COSA OCCORRE PRE FRUIRE DELLA DETRAZIONE 4.1) Comunicazione di inizio lavori: prima dell'inizio dei lavori e' necessario inviare al Centro Servizio delle Imposte competente la comunicazione di inizio lavori, redatta su apposito modello, a cui devono essere allegate:
4.2) Comunicazione alla ASL: contestualmente alla comunicazione agli uffici finanziari, deve essere inviata all'Azienda Sanitaria Locale competente una comunicazione con le seguenti informazioni:
4.3) Pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario da cui risulti:
4.4) Altri adempimenti Al termine dei lavori i contribuenti interessati devono:
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Modello detrazione | |
Guida agenzia delle entrate | |
Dichiarazione impresa ASL | |
Comunicazione risparmio energetico Comune | |
Comunicazione risparmio energetico ASL |