Le lottizzazioni
In urbanistica e in diritto la lottizzazione è la frammentazione di un terreno che si effettua al fine di ricavarne porzioni individuali separate fra loro.
In pratica, da un terreno di sufficiente superficie , si ricavano parti minori, dette "lotti", che diverranno unità distinte, sotto il profilo sia giuridico (per quanto attiene alla proprietà ) che amministrativo (richiedendo tipicamente l'operazione di frazionamento catastale ).
La lottizzazione è stata in passato strumento di speculazioni immobiliari, e per questo è regolamentata da apposita normativa. Si può effettuare esclusivamente secondo le procedure previste ed in osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici , in difetto si ha lottizzazione abusiva , sanzionata ad esempio per effetto della legge n.47 del 1985 (legge sul condono edilizio ) . La contravvenzione di lottizzazione abusiva, punisce questa pratica, che è in genere finalizzata alla realizzazione di fabbricati in elusione di norme e vincoli che potrebbero limitarne i volumi, è per questo contrastata dall' ordinamento , per il quale ha natura di reato permanente e progressivo nell'evento, che giunge a compimento solo con l'ultimazione delle costruzioni [1]
Per la corretta esecuzione della lottizzazione, si richiede la presentazione di un apposito piano di lottizzazione , che una volta approvato diviene esso stesso strumento urbanistico.
Note
Il Piano di lottizzazione , in Italia , è uno strumento urbanistico che si realizza per urbanizzare nuove aree e completare l' edificazione nelle zone di espansione ; è approvato dal consiglio comunale , ove conforme alle prescrizioni normative, su richiesta della parte interessata, proprietaria o superficiaria dell'area da lottizzare.
Il piano di lottizzazione, come primo requisito, deve inserirsi nelle previsioni dello strumento urbanistico generale ( piano regolatore ) e, per effetto di recenti modificazioni, del piano strutturale e del regolamento urbanistico vigenti, in conformità a quanto stabilito con la legge n. 47 del 1985 (legge sul cosiddetto " condono edilizio ").
Per la sua attuazione deve stipularsi una convenzione in cui i lottizzandi si impegnano a cedere gratuitamente le aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed a corrispondere gli oneri per la realizzazione delle stesse.
Normative
Dal punto di vista normativo, il piano di lottizzazione è equivalente al piano particolareggiato : viene compilato su mappa catastale (in genere scala 1:500) quindi è formato dagli stessi elaborati:
- mappa dell’area soggetta a lottizzazione, con evidenziati i singoli lotti, l’ altimetria , le particelle catastali e l’elenco dei relativi proprietari.
- mappa della rete viaria interna ed esterna e delle aree di parcheggio .
- mappa delle aree a verde, con l’indicazione delle alberature esistenti e di quelle previste, e delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria .
- relazione sui volumi edificabili e relativo assetto plani-volumetrico con la tipologia e la destinazione d'uso di ciascun edificio .
- la toponomastica proposta dei luoghi, studi sull’ orientamento e il soleggiamento degli edifici.
- progetto della rete dei servizi ( acqua , elettricità , telefono , gas , fognature ).
- schema della convenzione con il comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
L' iter di approvazione di un piano di lottizzazione prevede la deliberazione della giunta comunale , l’esame della commissione consiliare competente, cui segue la prima approvazione (detta "adozione") in consiglio comunale . Dopo l’approvazione del consiglio comunale il piano di lottizzazione viene esitato all’ albo pretorio per 45 giorni, durante i quali si accolgono le osservazioni dei cittadini e degli enti interessati.
Il piano di lottizzazione viene inviato anche agli organi di pianificazione superiori: Regione e Provincia esprimono il loro parere secondo le leggi regionali in materia (eventualmente anche della Sovrintendenza ai Beni Culturali se il piano di lottizzazione interessa edifici o aree vincolate). La giunta lo approva con nuova delibera, accogliendo le eventuali osservazioni di Regione e Provincia , e lo presenta di nuovo in Consiglio Comunale (con un nuovo passaggio in commissione).
Una volta approvato definitivamente viene stipulata la convenzione per le opere di urbanizzazione e il piano di lottizzazione diventa esecutivo.
Voci correlate